La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi fornita risposta al seguente quesito: se l’ausiliario del traffico è un pubblico ufficiale. Per approfondire si consiglia il volume: La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale
Indice
La questione: l’ausiliario del traffico è un pubblico ufficiale?
La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna del Tribunale della medesima città emessa nei confronti di una persona per un caso di minaccia a pubblico ufficiale, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 337 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la persona offesa, ausiliaria del traffico, pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio nonostante detta ultima qualifica sia stata introdotta soltanto con l’art. 12 bis del Codice della strada (con il d.l. n. 76 del 2020, conv. in I. n. 120 del 2020) e, quindi, successivamente ai fatti in contestazione. Per approfondire si consiglia il volume: La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale
La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale
Aggiornato alla L. 30/12/2022 n. 199, di conv. con modif. D.L. 31/10/2022 n. 162, l’opera fornisce un inquadramento del D.Lgs. 150/2022, nel tentativo di affrontare e offrire le soluzioni pratiche dei numerosi problemi che un provvedimento di tale portata presenta. Oggetto specifico dell’elaborazione sono le norme che comportano la riforma del sistema sanzionatorio penale, mentre la novella processuale è affidata al corredo di circolari tematiche emesse dal Ministero della Giustizia, riportate in appendice. Per agevolare la lettura, il volume è suddiviso per aree tematiche di intervento, in ciascuna delle quali sono riportati i criteri di delega e le disposizioni oggetto del decreto, unitamente alle corrispondenti disposizioni attuative. Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LLB presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari e corsi di formazione; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione riteneva il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’ausiliario del traffico, figura introdotta dal d.lgs. n. 285 del 1992 con l’art. 12, comma 3, quando esercita le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni al Codice della Strada nelle aree concesse all’impresa da cui dipende, assume la qualifica di pubblico ufficiale per i poteri riconosciutigli dall’ art. 17, commi 132 e 133, I. n. 127 del 1997 – che disciplina le diverse figure appartenenti alla categoria degli ausiliari del traffico – così come interpretato dall’art. 68 l. n. 488 del 1999 (Sez. 6, n° 31409 del 19/07/23 che richiama Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, e Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013).
Oltre a ciò, gli Ermellini rilevavano altresì che la figura dell’ausiliario del traffico è stata da ultimo disciplinata, in termini più chiari, dall’art. 12-bis del Codice della Strada, “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”, introdotto dall’art. 49 del d. I. n. 76 del 2020, conv. nella l. n. 120 del 2020, che ha abrogato i commi 132 e 133 del citato art. 17 I. n. 127 del 1997 ed ha ampliato, rispetto al passato, i poteri dell’ausiliario del traffico, stabilendo quello che già costituiva giurisprudenza pacifica della Cassazione secondo i principi generali ovverosia che «Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale» (art. 12-bis, comma 2, ultima parte).
Alla luce di detto impianto normativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, sia prima che dopo l’introduzione dell’art. 12-bis del Codice della Strada, quindi, per i giudici di piazza Cavour, l’ausiliario del traffico è sempre stato ritenuto dotato di una funzione pubblicistica nello svolgimento dei poteri attribuitigli di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree affidate.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi fornita risposta al seguente quesito: se l’ausiliario del traffico è un pubblico ufficiale.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva, sia sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, sia alla luce della normativa vigente, nel senso che l’ausiliario del traffico, quando esercita le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni al Codice della Strada nelle aree concesse all’impresa da cui dipende, assume la qualifica di pubblico ufficiale.
È sconsigliabile quindi sostenere che siffatto soggetto non sia munito di siffatta qualifica, perlomeno nell’esercizio delle sue mansioni.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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