Un importante principio è stato sancito dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1990 del 2016 in materia di autenticazione nell’ambito dei procedimenti elettorali. Il supremo organo giurisdizionale amministrativo, nell’ambito del Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali previsto dall’art. 129 del Codice del Processo Amministrativo, ha disposto la riforma della sentenza 1023/2016 del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. I, che aveva in precedenza respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza aveva escluso la lista “Cosenza Sempre Più”, sul rilievo dell’invalida autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione di sei candidature da parte di funzionari appartenenti a Comuni diversi da quello di svolgimento della relativa competizione elettorale (Cosenza) e, perciò, privi del potere certificativo attribuito dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990.
L’interpretazione posta in essere dal primo giudice, si fonda sulla considerazione che l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di accettazione della candidatura sarebbero state eseguite dal responsabile amministrativo di un Comune diverso da quello di Cosenza, alle cui elezioni concorrono i candidati depennati dalla lista.
La motivazione del T.A.R. per la Calabria si fonda sul richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2527, pronuncia che riguarda il caso specifico dell’autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e non anche l’ipotesi che stiamo analizzando, ovvero quella relativa all’autenticazione delle accettazioni di candidatura.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è avvenuto).
Non è stato pertanto affermato dalla Corte il principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti di cui all’art. 14 della l. 53 del 1990 dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono. Al contrario, la sentenza impugnata dai ricorrenti postula che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della pertinenza territoriale, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autenticazione a tali organi politici solo per le elezioni al quale essi appartengono. Si tratta di un orientamento che non trova riscontro né nel quadro normativo in materia, in particolar modo nell’art. 14 della legge 53 del 1990, né in un’esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo, quello di autenticazione, un potere finalizzato “ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale” (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile, n. 1885). In effetti, costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare, significherebbe comprimere senza alcuna ragione condivisibile il principio di semplificazione che ispira la legislazione elettorale.
Il Consiglio di Stato, con tale recente pronuncia, nell’accogliere l’appello proposto dai ricorrenti e statuendone l’ammissione alla partecipazione alle elezioni comunali ha affermato l’importante principio secondo cui l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di accettazione della candidatura può essere effettuata dai funzionari pubblici ufficiali previsti dall’art. 14 della legge 53 del 1990 anche se appartenenti a Comuni diversi da quello di svolgimento della relativa competizione elettorale.
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