L’avvalimento opera nei limiti del contratto con cui è stato stabilito onde l’impossibilità di estenderlo oltre i limiti di questo.
Per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici l’avvalimento deve essere consacrato in documenti formali e precedere l’offerta, come previsto dalla legislazione e dalla lex specialis della procedura.
La giurisprudenza, infatti, ha affermato che non vale invocare l’istituto dell’avvalimento, neppure nella sua versione interna all’ATI, in assenza di qualunque dichiarazione in tal senso resa in corso di gara; non essendo all’evidenza ammissibile un avvalimento implicito, né possibile un avvalimento postumo (C.S., III, 16.11. 2011, n. 6048).
Le considerazioni di cui sopra valgono anche per disattendere la tesi secondo cui l’avvalimento della mandante con la società GAMMA Engineering potrebbe supplire alla carenza di requisiti.
In realtà l’avvalimento opera nei limiti del contratto con cui è stato stabilito onde l’impossibilità di estenderlo oltre i limiti di questo.
Pertanto l’avvalimento con la società GAMMA Enginereeing poteva supportare la ricorrente esclusivamente per i requisiti previsti dall’art. 7 lett. e) (avere costruito e gestito per almeno 2 anni un impianto di trattamento rifiuti di pirolisi e gassificazione analogo a quello richiesto dall’appalto) e dal paragrafo I (cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara) del disciplinare di gara.
Non può, pertanto, tale avvalimento essere utilmente invocato per sopperire al difetto di requisiti contestato alla ricorrente.
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