L’eredita’ giacente. Aspetti generali della disciplina normativa. Problematiche giuridiche.

Valboa Umberto 17/11/05

Tra gli istituti previsti dal nostro ordinamento giuridico a tutela del patrimonio ereditario vi ? quello dell? eredit? giacente disciplinato dagli art. 528 ss. del codice civile.

La ratio della disciplina normativa dell?istituto de quo si rinviene nell?esigenza di garantire un?adeguata amministrazione del patrimonio ereditario in vista del soddisfacimento delle esigenze creditorie (cfr. art. 530 c.c.) o dell?accettazione da parte dei chiamati all?eredit?, venendo a cessare in quest? ultima ipotesi le funzioni del curatore e la finalit? della stessa giacenza dell?eredit? (art. 532 c.c.).

A tal fine il codice[1] richiede un duplice presupposto per la dichiarazione di giacenza dell?eredit?: 1) mancata accettazione dell?eredit? da parte dei chiamati; 2) necessit? che i chiamati, ex lege o ex testamento, non siano nel possesso dei beni ereditari (art. 528 co. I c.c.).

Dal punto di vista pratico l?esigenza della dichiarazione della giacenza dell?eredit? si profila anche nel caso in cui i chiamati all?eredit? sono ignoti, ed in quanto tali, non abbiano accettato l?eredit? n? siano nel possesso dei beni ereditari. Pertanto, anche nel caso de quo il patrimonio ereditario si viene a trovare in assenza di soggetti che lo possano amministrare per cui si ravvisa la necessit?? della dichiarazione dell? eredit? giacente con la contestuale nomina di un curatore della stessa. ?

Competente alla dichiarazione di giacenza dell?eredit? ? il giudice unico (competente funzionalmente all?emanazione di atti di volontaria giurisdizione) del luogo di apertura della successione, che, come noto, coincide con il luogo dell?ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.). Il procedimento pu? essere attivato d?ufficio o su istanza proveniente da parte di soggetti interessati, tra cui ? da ritenere siano inclusi i creditori dell?eredit? i quali hanno evidentemente interesse alla nomina di un soggetto che possa amministrare il patrimonio ereditario al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, come sopra rilevato.

In merito alle spese relative al procedimento per dichiarazione dell?eredit? giacente occorre distinguere tra la procedura attivata d?ufficio[2], per la quale alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipare dall?erario, da quella attivata su istanza di parte (generalmente creditori del de cuius) per la quale la parte ricorrente ? tenuta a corrispondere il contributo unificato nella misura determinata per i procedimenti di volontaria giurisdizione (euro 70,00) oltre al diritto unico di notifica. [3] ?????

In considerazione del fatto che la nomina del curatore dell?eredit? giacente ? funzionale alla gestione e valorizzazione dei beni facenti parte dell?asse ereditario, tra i soggetti legittimati alla nomina del curatore vi sono, oltre ai creditori ereditari, i legatari, esecutori testamentari che abbiano rinunziato alla loro carica e il pubblico ministero a tutela degli interessi dell?erario attesa la possibilit? di devoluzione allo stato del patrimonio ereditario in mancanza di altri successibili[4] sino al sesto grado di parentela. ?

Come sopra rilevato, la nomina del curatore pu? avvenire anche di ufficio (cfr. art. 528 c.c.) allorquando il giudice unico, funzionalmente competente alla dichiarazione di giacenza dell?eredit?, viene a conoscenza dell?esistenza di un patrimonio ereditario che non sia stato accettato da parte dei chiamati all?eredit? i quali non si trovino nel possesso dei beni ereditari.

Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito si ? posta il problema della configurabilit? della eredit? giacente pro quota che si profilerebbe nel caso in cui solo alcuni dei chiamati all?eredit? abbiano accettato la stessa e/o siano nel possesso dei beni ereditari (c.d. accettazione tacita) per cui la permanenza delle funzioni del curatore sarebbe giustificata dall? esigenza di amministrare le quote dei chiamati che non abbiano ancora accettato l?eredit? e/o che non siano, ovviamente, nel possesso dei beni ereditari. La problematica de qua ? stata risolta in senso negativo da parte della giurisprudenza della Suprema Corte[5] in virt? della ratio legis dell? istituto giuridico dell?eredit? giacente che si presenta funzionale all?amministrazione e conservazione globale dell?intero patrimonio e non solo di una sua parte. Del resto, la Suprema Corte, prosegue rilevando che l?erede ?… indipendentemente dalla quota d’eredit? attribuitagli, succede pur sempre nell? universum ius del de cuius, e che, soprattutto, avendo diritto di amministrare la sua quota indivisa dell’eredit?, non pu? non coinvolgere nell’esercizio di tale diritto anche la quota degli altri coeredi o di eventuale spettanza di chi sia solo chiamato non accettante…? .

In merito ai criteri di scelta della persona del curatore si rileva che, non avendo la disciplina codicistica fatto riferimento a specifiche figure professionali, la scelta pu? ricadere su persone di indubbia moralit? che siano in grado di svolgere con diligenza l?incarico affidato con la nomina a curatore dell?eredit? giacente.

L?incarico di curatore ex art. 528 c.c., non rivestendo il carattere di ufficio a carattere obbligatorio, ? sempre rinunciabile da parte del soggetto nominato e, d?altro canto,? pu? essere revocato da parte del giudice unico sia in funzione dell?esistenza di chiamati all?eredit? che siano nel possesso dei beni ereditari sia al fine di procedere alla sua sostituzione con un altro curatore che dia maggiori garanzie di un corretto e diligente svolgimento dell?incarico.

L?emanazione del decreto di dichiarazione della giacenza dell?eredit? con la contestuale nomina del curatore deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite nel decreto stesso, in genere si procede all? affissione dello stesso all?albo dell?ufficio giudiziario cui appartiene il giudice unico che lo ha emanato. Il decreto de qua deve essere notificato, a cura del cancelliere, alla persona nominata curatore[6] che proceder? a prestare il giuramento, dinanzi al competente giudice unico, di custodire ed amministrare fedelmente i beni dell?eredit?. Ulteriore conseguenza dell?emanazione del decreto ex art. 528 c.c. ? la? sua iscrizione, a cura del cancelliere, nella parte III del registro delle successioni ai fini di pubblicit?? successoria atteso che il decreto de qua presuppone l?apertura di una successione mortis causa.

Il decreto ex art. 528 c.c. assume la natura giuridica di atto di volontaria giurisdizione, infatti deve essere emesso dal giudice unico, presso il Tribunale circondariale o relativa Sezione Distaccata, competente funzionalmente all?emissione di atti di volontaria giurisdizione, competente territorialmente rispetto al luogo di apertura della successione.

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ATTIVITA? DEL CURATORE DELL?EREDITA? GIACENTE. POTERI ED OBBLIGHI

L? attivit? del curatore dell? eredit? giacente, rivestendo il carattere di un ufficio pubblico, anche se? non obbligatorio, come sopra rilevato, ? soggetta alla vigilanza del Giudice[7] a cui il codice attribuisce una serie di penetranti poteri che si concretizzano: 1) nella possibilit? di revoca della nomina del curatore, anche ai fini di una sua eventuale sostituzione; 2) nell?eventuale ?determinazione di un termine per la presentazione del conto di gestione; 3) nella vigilanza sull?attivit? espletata dal curatore stesso; 4) nella necessit? di autorizzare, ex art. 782 comma 2 c.p.c., l? attivit? di straordinaria amministrazione del curatore.

In merito all?attivit? di ordinaria amministrazione, ? da ricordare, che il curatore pu? agire in modo autonomo fatta salva la vigilanza dell?autorit? giudiziaria che ha proceduto alla nomina della stesso, necessita.

Il codice ha dedicato solo due norme (artt. 529[8] e 530[9] c.c. ) alla descrizione dei poteri ed obblighi relativi all?attivit? del curatore, prevedendo[10], tra l?altro, l?applicazione della normativa dettata dal codice civile in materia di beneficio d?inventario (artt. 484 e ss. del codice civile) al curatore dell?eredit? giacente.

L?articolo 529 c.c., in particolare, prevede la necessit? per il curatore di procedere all?inventario al fine di determinare la consistenza patrimoniale dell?asse ereditario in vista dell?esercizio dei suoi poteri e/o obblighi previsti dal codice (es. pagamento dei debiti vantati da creditori del de cuius, riscossione di canoni di locazione relativi a beni immobili di propriet? del de cuius, esercizio di azioni giudiziarie a tutela dell?asse ereditario etc.). L?inventario rappresenta, quindi, il primo atto? cui ? tenuto a procedere il curatore, il quale, dovendo dare impulso alla procedura per la redazione dell?inventario, dovr? fare un?istanza[11] al Giudice Unico (funzionalmente competente per gli affari di volontaria giurisdizione) del luogo di apertura della successione affinch? proceda eventualmente alla nomina del pubblico ufficiale che debba materialmente procedervi, di solito (notaio o cancelliere) emanando all?uopo anche gli opportuni provvedimenti per la sua formazione.

Pertanto, il giudice unico provveder? sulla predetta istanza con decreto nel quale saranno indicati il pubblico ufficiale incaricato della formazione dell?inventario (cancelliere o notaio) oltre ai provvedimenti contingibili che si rendano opportuni per la formazione dello stesso.

In considerazione della differente funzione dell?attivit? svolta dal curatore rispetto a quella del chiamato all?eredit? che accetta con beneficio d?inventario, l?avviso[12] dell?inizio delle operazioni inventariali deve essere adattato alla particolarit? dell? eredit? soggetta alla curatela, per cui, essendo il curatore un rappresentante, anche se non in senso tecnico, dell?eredit? e quindi di tutti i possibili successibili, il pubblico ufficiale che procede alle operazioni inventariali non ? tenuto a dare l? avviso a tutte le persone indicate nell?art. 771 c.p.c., essendo le stesse rappresentate, come sopra detto, dal curatore. In definitiva, considerata la particolare funzione dell?istituto dell?eredit? giacente, il pubblico ufficiale designato dal Giudice unico per procedere alle operazioni inventariali dovr? procedere all?avviso ex art.772 c.p.c solo al curatore che rappresenta l?eredit?, anche se non si pu? escludere il diritto dei successibili (erede, legatario, coniuge supersite) di assistere alle operazioni inventariali, previa autorizzazione da parte del giudice, pur non avendo gli stessi diritto al predetto avviso.

Il pubblico ufficiale che ha proceduto alla redazione dell?inventario ha diritto alla liquidazione delle proprie competenze che saranno liquidate del giudice unico con decreto che sar? trasmesso al visto di controllo del pubblico ministero, anche nel caso in cui lo stesso sia provvisoriamente esecutivo. Le predette competenze saranno poste a carico dell?eredit? giacente per cui, nel decreto di liquidazione, il giudice dovr? autorizzare il curatore a prelevare le stesse dai fondi ereditari esistenti o, in caso di fondi inesistenti o insufficienti, da quelli che si formeranno eventualmente in futuro a seguito dell?amministrazione del patrimonio ereditario da parte del curatore.

Occorre, infine, ricordare che non essendo previste dall? attuale normativa fiscale esenzioni in materia di eredit? giacente, l?inventario sar? soggetto all?ordinaria imposta di bollo e alla registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.

Terminata la procedura relativa all?inventario dei beni dell?asse ereditario il curatore avr? la possibilit? di esercitare in concreto i suoi poteri relativi alla gestione del patrimonio ereditario, tra i quali rivestono particolare importanza quelli relativi agli atti eccedenti l?ordinaria amministrazione per i quali, come sopra rilevato, dovr? richiedere le relative autorizzazioni all?autorit? giudiziaria (art. 782 co. II c.p.c.). Tra gli atti de quo rientrano quelli relativi alla vendita dei beni mobili e/o immobili per i quali il curatore dovr? munirsi di specifica autorizzazione ai sensi dell?art. 747 c.p.c.[13]. In particolare per quanto concerne i beni immobili la richiesta di autorizzazione dovr? presentata al tribunale del luogo di apertura della successione indipendentemente dal luogo in cui siano situati i beni da alienare.

Tra gli altri atti eccedenti l?ordinaria amministrazione vi sono quelli relativi alla legittimazione processuale attiva o passiva per qualsiasi causa che coinvolga interessi dell? eredit? giacente, per cui il curatore dovr? presentare un?istanza ad hoc al giudice unico, previo parere motivato sull?opportunit? e convenienza della strategia processuale da intraprendere, per essere autorizzato alla relativa attivit? processuale i cui effetti ricadranno in definitiva nella sfera giuridica dell?erede, nel caso in cui il chiamato all?eredit? accetti, o dello stato, nel caso di mancata accettazione dei parenti fino al sesto grado e decorsi dieci anni dall?apertura della successione.

Tra le iniziative processuali pi? rilevati che pu? assumere il curatore vi ? l?esercizio dell?actio interrogatoria ex art. 481 c.c. al fine di superare la situazione di incertezza in merito alle reali intenzioni del chiamato all?eredit? di procedere all?accettazione dell?eredit? o alla sua eventuale rinuncia. ?

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CESSAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL?EREDITA?. LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE.

Come sopra rilevato, la dichiarazione di giacenza dell?eredit? ? strumentale all? amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario privo di un attuale titolare per cui il curatore cessa dalle sue funzioni con l? accettazione dell?eredit? da parte di almeno uno dei chiamati[14], non potendosi configurare la fattispecie della c.d. eredit? giacente pro quota (cfr. par.1).

Al riguardo occorre precisare che, in base al dettato normativo (art. 532 c.c.), ? necessaria un?accettazione espressa da parte del chiamato, anche se con beneficio di?inventario, non essendo sufficiente per la cessazione delle funzioni del curatore il mero possesso dei beni ereditari (cd. accettazione tacita), inoltre ? necessario che la predetta dichiarazione non promani da un soggetto che rivesta la qualit? di legatario che si configura come creditore dell?eredit? stessa.

Altra ipotesi in cui si giunge alla cessazione della giacenza dell?eredit? ? quella di mancanza di successibili sino al sesto grado con la conseguente devoluzione dell?eredit? allo stato che risponder? dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore del patrimonio ereditario(cfr. art. 586 c.c.). In tal caso ? necessario che nel provvedimento del giudice unico, con il quale sar? dichiarata la cessazione dell?eredit? giacente, sia disposta la devoluzione al Demanio dello stato dell?attivo dell?asse ereditario, beni immobili compresi.

La cessazione di giacenza dell?eredit? non ? da confondere con le fattispecie di cessazione del curatore dalle sue funzioni es. nei casi di revoca dell?incarico da parte del giudice, di rinunzia allo stesso da parte del curatore, o di altri eventi che incidono sulla sua sfera giuridica quali provvedimenti giurisdizionali che implicano un riconoscimento di un suo stato d?incapacit? assoluta o relativa (es. sentenza di interdizione o inabilitazione del curatore).

Ritornando alla fattispecie di cessazione dello stato di giacenza dell?eredit?[15] occorre rilevare che allorch? si maturano i relativi presupposti il curatore sar? tenuto a produrre una relazione finale al giudice unico chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della giacenza stessa e ?della relativa curatela. La relazione dovr? contenere un?elencazione analitica di tutte le passivit? della gestione dell? eredit? giacente (es. spese sostenute per cercare di rintracciare beni ereditari e/o chiamati all?eredit?, spese per procedure giudiziarie, compensi per il cancelliere e/o lo stimatore,? etc.) Nel caso in cui vi siano somme[16], precedentemente depositate nei modi indicati dall?autorit? giudiziaria (solitamente libretti di risparmio postale intestati all?eredit? giacente e vincolati all?ordine del giudice), il curatore chieder? al giudice unico la devoluzione delle stesse al demanio dello stato.? ????????????

Il curatore per l?attivit? espletata ha diritto alla liquidazione di un compenso, in relazione al quale la giurisprudenza ritiene che tutte le volte in cui vi sia un controinteressato alla predetta liquidazione ?…il curatore dell’eredit? giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l’incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi a ci?, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti...?[17]? ?????

Dr.Umberto Valboa



[1] Entrambi i presupposti sono richiesti dall?art. 538 c.c. che cos? recita: ?Quando il chiamato non ha accettato l?eredit? e non e nel possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d?ufficio, nomina un curatore dell?eredit?.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, ? pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni ?.

[2] Art. 148 T.U. (Spese di giustizia) D.P.R. 30 maggio 2002 n.115
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1.??????? Nella procedura dell’eredit? giacente attivata d’ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2.??????? Sono spese prenotate a debito:

a)?????? il contributo unificato;

b)?????? i diritti di copia.

3. ??? Sono spese anticipate dall’erario:

a)?????? le spese di notifica ex art. 30 T.U.;

b)?????? le indennit? e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti? all?ufficio per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge (l?ipotesi ricorrente ? quella del cancelliere che collabora all?inventario);

c)?????? le spese per gli strumenti di pubblicit? dei provvedimenti dell?autorit? giudiziaria.

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell?erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualit?, se la procedura si conclude senza accettazione.

[3] Si ritiene che il contributo unificato debba ricomprendere tutti gli atti fino alla dichiarazione di giacenza dell?eredit? per cui la successiva fase sar? soggetta all? ordinario regime fiscale per quanto concerne l? imposizione dei bolli e dei vari diritti, anche se al riguardo sarebbe auspicabile una chiarificazione ministeriale.

[4] Art. 586 c.c. Acquisto dei beni da parte dello Stato. ?In mancanza di altri successibili (459, 572 c.c.) l?eredit? ? devoluta allo Stato (473). L?acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non pu? farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

[5] Cass. civ., Sez. 2, sent. del? 22 febbraio 2001 n. 2611. ??Nel concorso di pi? chiamati all’eredit?, alcuni soltanto accettanti l’eredit? stessa, non ? legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell’eredit? giacente "pro quota" (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528 – 532 cod. civ.), atteso che la funzione dell’istituto "de quo" ? quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a chi ne abbia titolo??

[6] Art. ?781 c.p.c. Notificazione del decreto di nomina.

?Il decreto di nomina del curatore dell` eredit? giacente (cod. civ. 528) ? notificato (137) alla persona nominata a cura del cancelliere (cod. civ. 52 att.), nel termine stabilito nello stesso decreto.?

[7] Art. 782 c.p.c. Vigilanza del pretore.

?L`amministrazione del curatore (cod. civ. 529 e seguenti) si svolge sotto la vigilanza del pretore (att. 193). Questi, quando lo crede opportuno, pu? prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e pu? in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l`ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore (cod. civ. 530)?.

[8] Art. 529 c.c. Obblighi del curatore

?Il curatore e tenuto a procedere all’inventario dell’eredit?, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell’eredit? o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.?

[9] Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore pu? provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).

Se per? alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non pu? procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredit? secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2

[10] Art. 531 c.c. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredit? giacente, esclusa la limitazione della responsabilit? per colpa (491).

[11] Art. 769 c.p.c. Istanza

L`inventario (Cod. Civ. 362, 484, 529, 705) pu? essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli (763) ed ? eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio (68) designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.

L`istanza si propone con ricorso (425) nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza (Cod. Civ. 43) o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Il pretore provvede con decreto.

[12] Art. 772 c.p.c. Avviso dell`inizio dell`inventario

L`ufficiale che procede all`inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell`articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dar? inizio alle operazioni.

L`avviso non ? necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio (Cod. Civ. 47) nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all`inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l`inventario (769), ? nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

[13] Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e’ aperta
la successione.
Nel
caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.
Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario
.

[14] Art. 532? c.c. Cessazione della curatela per accettazione dell’eredit?

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l?eredit? ? stata accettata.

[15] (es. accettazione espressa, anche con beneficio d?inventario, da parte di almeno uno dei chiamati all?eredit?, decorso del termine di dieci anni dall?apertura della successione senza che vi sia stata dichiarazione di accettazione di eredit? da parte di parenti del de cuius fino al sesto grado).

[16] Spesso si tratta di somme derivanti dalla vendita, autorizzata nel corso della procedura, di beni immobili intestati al de cuius.

[17] Cass. Sez. 2, Sent. n. 12286 del 20/08/2002

Valboa Umberto

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