Nulla di nuovo sotto il sole del Supremo Collegio, in materia di criteri di valutazione dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale che venga presentata – ai sensi dell’art. 94 dpr 309/90 – da persona asseritamente tossicodipendente.
La Corte, infatti, ribadisce (e giustamente a parere di chi scrive) una posizione consolidata e che non ha sofferto certamente di turbative, (nonostante reiterati timori in proposito) in virtù dell’entrata in vigore della novella di cui alla L. 49 del 2006.
Diversamente da quanto affermato dai giudici di legittimità e dissonantemente dalla doglianza del PG presso la Corte d’Appello di Potenza, (impugnazione, peraltro, assolutamente fondata, nella sostanza, in relazione ai profili dedotti), non si può, però, condividere quell’interpretazione che attribuirebbe agli artt. 90 e 94 della L. 49 del 2006 valenze innovative, rispetto al precedente regime.
Tale influssi di mutazione, per vero, appaiono da un esame del testo della novella emergere solo in minima e non certo decisiva parte.
Va, infatti, rilevato che, attualmente, gli elementi condizionanti il giudizio di ammissibilità dell’istanza di affidamento speciale al servizio sociale sono:
1. il limite di pena da espiare, (considerato anche solo quale residuo di una maggiore sanzione), che non deve superare in via ordinaria i sei anni.
Si tratta di un quantum (che può essere congiunto a pena pecuniaria) che viene abbassato a quattro anni per coloro nei cui confronti il titolo esecutivo comprenda i reati di cui all’art. 4 bis L. 354/75
[1];
2. la effettiva pendenza di un programma di trattamento terapeutico (o la organizzata e concreta predisposizione dello stesso che, peraltro, può non essere ancora in corso di esecuzione) da parte del tossicodipendente presso una struttura pubblica od una comunità privata munita del riconoscimento di cui all’art. 116 dpr 309/90;
3. la produzione, in allegato all’istanza ex parte di adeguata certificazione, che deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, che attesti
a) lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza,
b) la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,
c) l’andamento del programma concordato eventualmente in corso,
d) la idoneità dello stesso, ai fini del recupero del condannato.
Or bene, comparando il testo novellato dell’art. 94
[2] a quello della previgente versione si potrà notare in tutta evidenza la circostanza che l’unico effettivo elemento di novità, seppur in pejus [– se così si può dire –] introdotta con la recente modifica è quello concernente la produzione della certificazione relativa alla procedura con la quale sia stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, in capo all’istante.
Nessuna altro nuovo incombente o condizione viene introdotto, fatta evidente eccezione per il ricomputo e rideterminazione dei limiti di pena che permettano l’accesso al beneficio che – come noto e discusso – sono stati discutibilmente (e forse poco avvedutamente) elevati, rispetto al testo ante riforma.
Sicchè si deve concludere che, con la promulgazione e l’entrata in vigore della L. 49 del 2006, in concreto, non è sopravvenuta alcuna innovazione che possa avere modificato la regola di giudizio ed il modus attraverso il quale il magistrato debba esprimere la propria valutazione sul tema specifico.
Né si può sostenere che la previsione, contenuta nel comma 3° dell’art. 94, possa assolvere alla funzione di novità, suonando, quindi, come espressione di uno jus novum, in quanto la stessa, che recita “Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3”, fatta salva l’ultima frase (aggiunta dalla novella), non muta neppure di una virgola dal testo precedente.
E’, infatti, pacifica la considerazione che al Tribunale di Sorveglianza (organo competente ratione materiae per la decisione), anche nella vigenza del regime anteriore alla legge cd. Fini-Giovanardi, fosse attribuito un potere discretivo e deliberativo ampio, nel senso che la conclusiva valutazione del giudice appariva già connotata dall’assenza di un rigido (od automatico) carattere vincolistico di collegamento con i documenti richiesti (a pena di inammissibilità), dovendo concorrere, nella formazione del provvedimento in questione, da parte del magistrato anche una disamina concreta della personalità dell’interessato condannato.
In questo contesto, quindi, il giudizio in ordine alla capacità criminosa della persona tossicodipendente, richiedente l’ammissione alla misura alternativa al carcere, ha sempre costituito momento indefettibile ed elemento decisivo.
Vale a dire che il giudizio sulla concedibilità dell’affidamento speciale non si è mai potuto (o dovuto) connotare, in via esclusiva, di un carattere puramente oggettivo.
Esso, si è, invece, alimentato anche (e sopratutto) di un profilo eminentemente soggettivo, quale è l’indagine che si deve svolgere in ordine al grado di pericolosità sociale del singolo condannato e che può trarre sostegno dalla consultazione di quei documenti che il citato comma 3° indica espressamente.
Siamo, quindi, in presenza, nel caso in esame, di ulteriore tranquillizzante conferma dell’orientamento già espresso qualche mese or sono con la pronunzia della stessa Sez. I penale n° 18517 del 10 Maggio 2006 e pubblicata su questa rivista nello scorso luglio.
In tale frangente, i giudici supremi, che erano stati chiamati a valutare il ricorso di un condannato, il quale lamentava la mancata concessione dell’affidamento di cui all’art. 94 Dpr 309/90, confermarono la centralità del duplice parametro valutativo consistente:
- sul piano soggettivo, nella valutazione della personalità del condannato tossicodipendente istante, onde inferire da esso il giudizio in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale,
- sul piano più propriamente oggettivo nella ricordata delibazione dell’idoneità del trattamento terapeutico proposto, in ordine al recupero del condannato ed alla prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati.
Già, in quell’occasione
[3], chi scrive ebbe modo di soffermarsi sulla circostanza che appariva indiscutibile come il recente intervento normativo fondato sulla L. 49/2006 non avesse modificato, né stravolto il tema specifico dell’esecuzione della pena e dell’adozione di misure alternative al carcere per il tossicodipendente.
Con tale pronunzia, infatti, la stessa Corte aveva, infatti, precisato che il testo del nuovo comma 4 dell’art. 94 Dpr 309/90, prevedendo che il programma terapeutico debba assicurare la prevenzione dei reati, dimostra che il legislatore si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità “che più volte aveva segnalato come il giudice, ben lungi dall’accettare supinamente il programma stesso, dovesse valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine ad intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile: cfr. Sezione prima, 4 aprile 2001, Di Pasqua”.
Già in precedenza, la sentenza Bartolomeo (pronunziata dalla Sez. I, in data 24 Maggio 1996), aveva acclarato – pur nella valutazione di un profilo isituzionale differente da quello trattato in questa sede- che la ratio, che sottende all’istituto in oggetto, non è tanto quella di creare una nuova figura di misura alternativa, ma quanto piuttosto di ampliare e parzialmente modificare l’ambito di applicabilità della ordinaria misura dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 L. 354/75.
Su tale presupposto non poteva, pertanto, dirsi possibile ed ammissibile un mutamento dei parametri valutativi che sottendono al giudizio complessivo.
Vale a dire, quindi, che non poteva essere revocata in dubbio la centralità dell’esame della persona e della personalità del condannato, giudizio dal quale inferire una valutazione in ordine alla effettiva sussistenza della pericolosità sociale e, consequenzialmente, il correlativo parere di idoneità del soggetto tossicodipendente rispetto alla misura alternativa richiesta, ferma, comunque, l’incidenza e la complementarietà della disamina dei documenti espressamente previsti ex lege.
Su tale abbrivio si pose anche la Consulta, la quale con la decisione del 5 Dicembre 1997, n.377
[4], da un lato, valorizzò espressamente la preminenza data dalla norma all’intento di cura dello stato di dipendenza, donde l’indubbia essenzialità del programma di recupero come contenuto della misura, mentre, dall’altro lato, sottolineò come non possa non tenersi conto della circostanza che il legislatore ha compiuto una autonoma valutazione dei limiti di ripetibilità di questa particolare "prova", sancendo il divieto di disporre questa forma di affidamento "più di due volte".
Specialmente con la prospettazione della seconda osservazione emerse inequivoca l’attenzione che il giudice delle leggi manifestò al profilo della valutazione della personalità del soggetto, quale elemento imprescindibile di carattere prognostico.
Sicchè è apparso palese ed incontroverso il fatto che il criterio, che ha sempre informato di sé il procedimento di valutazione instaurato ai fini dell’accoglimento della richiesta, è sempre stato quello per cui il giudice non deve valutare soltanto l’idoneità del programma di recupero dell’interessato e la non mera strumentalità della richiesta stessa, ma deve anche valutare la possibilità di formulare un giudizio per l’appunto prognostico e, sopratutto, positivo in ordine alla possibilità che l’affidamento, anche attraverso le prescrizioni che debbono accompagnarlo, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Ergo, nulla è, quindi, cambiato nell’universo della legislazione sugli stupefacenti in merito ai criteri delibativi in base ai quali si addivenga alla concessione dei benefici alternativi alla detenzione carceraria e dell’affidamento in particolare.
Già in epoca precedente la stessa Sez. I, con la pronuncia 30 Maggio 1995, n.3293, Scangerla, aveva già affrontato il problema, giungendo a soluzioni del tutto analoghe a quelle prospettate.
Consegue, quindi, che le attestazioni documentali concernenti lo svolgimento del programma o l’iter futuro del medesimo non costituiscono, dunque, alcun tipo di vincolo per il tribunale di sorveglianza, che può disporre le opportune verifiche, non potendosi ravvisare ed anzi dovendosi escludere alcun tipo di automatismo in punto di giudizio.
"Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, ciò che non si verificherebbe ove l’autorità giudiziaria venisse chiamata a una mera ratifica formale delle valutazioni già operate dalla pubblica amministrazione". (Cass. 16 Marzo 1994, Bravin, in CEDCass, m. 196969).
Alla luce delle osservazioni che precedono, va rilevato come l’aspetto che indubbiamente rileva, nella fattispecie concreta, secondo il tenore della decisione della Corte riguarda:
a) in primo luogo un error in procedendo consistente nell’assenza di un’approfondita quanto doverosa verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la concessione della misura
b) in secondo luogo un altro vizio di procedura che concerne la mancanza di adeguata motivazione a sostegno della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
In buona sostanza il rimprovero dei giudici di legittimità, nel caso che ci occupa, involge il metodo attraverso il quale il Tribunale di Sorveglianza è pervenuto alla decisione, la quale sarebbe conseguita ad un mero controllo di natura “cartolare sulla ricorrenza delle condizioni di legge”.
Il Collegio avrebbe, così omesso di compiere una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, in quanto avrebbe pretermesso ogni tipo di valutazione in ordine alla personalità del condananto, così come agevolmente desumibile dai precedenti penali e dall’esame delle sentenze formanti il titolo di carcerazione, in relazione al quale era stato richiesto l’affidamento.
Parimenti la Corte Suprema sottolinea come il giudice di prime cure avrebbe omesso di fornire conto delle ragioni che sottendono al modus operandi e cioè non avrebbe affatto giustificato in termini motivazionali il perchè delle proprie scelte, nonché “delle modalità e dei criteri di utilizzazione del delicatissimo potere discrezionale concessogli in relazione a condannati”.
La pronunzia in oggetto, forse, non offre niente di nuovo od inedito per lo studioso che sia alla spasmodica ricerca di novità assolute a livello giurisprudenziale, ma certamente riveste indiscutibile importanza perchè – nonostante qualche sbavatura formale – riafferma principi assolutamente condivisibili e spesso oggetto di colpevole disapplicazione.
Rimini, lì 24 Novembre 2006
Carlo Alberto Zaina
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Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 14-20 novembre 2006, n. 38055
Presidente Gemelli – Relatore Santacroce
Ricorrente Pg in proc. Esposito
Osserva
1. Con ordinanza del 26 aprile 2006, il Tribunale di sorveglianza di Potenza concedeva a Esposito Mario la misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’articolo 94 Dpr 309/90 in relazione alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione da espiare per una serie di delitti, con fine pena al 9 dicembre 2009, affermando su un modulo prestampato che era “presente agli atti la certificazione di tossicodipendenza, il programma (di tipo residenziale) c/o la Com. Leo, la certificazione di idoneità del programma.
Ricorre per cassazione il Pg presso la Ca di Potenza, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che l’articolo 94 Dpr 309/90, nel testo modificato dalla legge 49/2006 che aveva convertito il Dl 272/05, aveva sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari al rispetto di condizioni più rigide che in passato, ponendo delle previsioni puntuali e rigorose, laddove il tribunale di sorveglianza di Potenza si era limitato ad operare un controllo meramente cartolare sulla ricorrenza delle condizioni di legge, evitando di compiere una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, senza dare inoltre ragione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del delicatissimo potere discrezionale concessogli in relazione a condannati, come l’Esposito, che gli organi di polizia descrivevano come persona di elevatissima pericolosità sociale.
2. Il ricorso è fondato.
L’articolo 94 del Tu delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (Dpr 309/90) nella più recente versione offerta dal Dl 272/05, convertito con modificazioni nella legge 49/2006, ha sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative.
Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l’articolo 90 richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (comma 1). Peraltro ai fini della decisione, il Tribunale di sorveglianza “può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato e deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio” (comma 3).
Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza non indica innanzitutto dall’assunzione di quali sostanze stupefacenti dipenda lo stato di tossicodipendenza del condannato, né a quale programma di recupero egli sia sottoposto o intenda sottoporsi. Ma c’è di più. Dall’esame degli atti emerge che la prova della tossicodipendenza dell’Esposito risulta dal dato meramente anamnestico fornito il 12 ottobre 2005 dalla Casa circondariale di Potenza, in base al quale il condannato è tossicodipendente da sostanze stupefacenti (non meglio precisate) e non assume terapia, e da tre certificati d’iscrizione al Sert, rispettivamente del 9 febbraio 2001, del 13 marzo 2006 e del 19 aprile 2006, nei quali non è attestata alcuna tossicodipendenza: il primo di questi documenti afferma infatti che l’Esposito ha praticato l’ultima terapia con metadone dal 13 al 18 settembre 1995, mentre il terzo documento rivela che gli esami tossicologici non hanno evidenziato la presenza di sostanze di abuso.
Così stando le cose, è evidente che dagli atti in possesso del tribunale non risulta se il condannato sia attualmente tossicodipendente e se sia abituale l’uso di sostanze stupefacenti da parte sua, e neppure viene spiegato perché si è ritenuto di concedere un beneficio penitenziario di natura chiaramente eccezionale a un soggetto, indicato dagli organi di polizia (il Commissariato di polizia di San Carlo Arena di Napoli) come “persona di elevatissima pericolosità sociale che può contare su una fitta rete di conoscenze dai quali si fa rilasciare certificati di assunzione al lavoro al solo scopo di evitare la carcerazione” e che deve oltretutto espiare ancora un lungo periodo di detenzione (il fine pena è fissato al 9 dicembre 2009).
L’ordinanza deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo e più approfondito esame.
PQM
Visti gli articoli 606, 623 Cpp annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Potenza.
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.
Fermo quanto stabilito dall’art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all’art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell’art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell’art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale nonché dall’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all’art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall’art. 4 ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall’art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)
Affidamento in prova in casi particolari
Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinchè il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3.
Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.
L’affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.
Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
bis. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.
[4] Nella fattispecie la Corte Costituzionale ha affrontato, rigettandola, la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 32 cost., dell’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689, in relazione agli art. 47 bis l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, nonchè all’ art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
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