L’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio

DS redazione 03/03/16
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La riforma di cui al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha soppresso la norma che, nella precedente formulazione dell’art. 316, c. 4, c.c., attribuiva al padre il potere di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili qualora sussisteva un incombente pregiudizio per il figlio. Il precetto, che implicitamente rimetteva alla figura paterna una posizione di supremazia riguardo alla decisione circa i predetti provvedimenti, è sostituita da una delle novità di maggior rilievo in materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori del matrimonio. Il novellato art. 316, c. 4, c.c. attribuisce la responsabilità genitoriale al genitore che ha riconosciuto il figlio, precisando che «se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi».

Contestualmente, l’art. 317 bis c.c., che prima sanciva, al comma 2, il congiunto esercizio della responsabilità genitoriale per i genitori che avessero riconosciuto il figlio «qualora [fossero] conviventi» è ora sostituito, ex art. 42, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con la norma che statuisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti e le connesse modalità per la tutela sul piano processuale di tale diritto.

Le modifiche sortiscono il condivisibile effetto di attribuire all’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale una portata ampia36, tale da prescindere dal tipo di convivenza esistente tra i genitori, sia essa basata su legami more uxorio oppure su rapporti coniugali. Si superano, pertanto, le incongruenze che la legge delega n. 219 del 2012 aveva creato allorquando l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, testualmente codificata dall’art. 315 c.c., era in parte smentita dall’allora vigente art. 317 bis c.c., il quale, nell’attribuire l’esercizio della potestà sui figli naturali ad entrambi i genitori conviventi oppure all’unico genitore convivente con il minore, da un lato riferiva il contenuto dell’esercizio della potestà soltanto ai figli naturali e dall’altro richiedeva il presupposto della convivenza. Invero, in seguito all’introduzione della legge sull’affido condiviso (l. 8 febbraio 2006, n. 54) e alla conseguente affermazione del principio della bigenitorialità, la Cassazione aveva attribuito al principio che affida l’esercizio della potestà ad entrambi i genitori «efficacia pervasiva, e, pertanto, implicitamente abrogante di ogni contraria disposizione di legge». In particolare, l’art. 317 bis era considerato «tacitamente abrogato», in quanto incompatibile sia con il principio della bigenitorialità dettato dagli artt. 155 ss. c.c. sia con il contenuto dell’art. 4, c. 2, l. n. 54/2006, il quale, nel disporre l’applicabilità delle disposizioni in tema di affidamento condiviso «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», sembrava potersi riferire ad ogni rapporto tra genitori e fi gli, senza limitare la sua operatività alle fattispecie con controversie in atto. Di contrario avviso si mostrava la giurisprudenza

di merito, la quale escludeva l’applicazione dell’art. 317 bis alle ipotesi per le quali fosse in corso un procedimento giurisdizionale di regolamentazione della convivenza e confermava l’esercizio della potestà nei riguardi del figlio naturale ad entrambi i genitori soltanto se conviventi.

L’attuale formulazione dell’art. 317 bis c.c., incentrata sul diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e il nuovo disposto normativo dell’art. 316, c. 4, c.c., che attribuisce la potestà (oggi responsabilità genitoriale) ad entrambi i genitori che hanno effettuato il riconoscimento, consentono di superare le discriminazioni del passato, basate sulla distinzione tra l’esistenza di una norma generale che prevedeva che la potestà fosse esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316 c.c.) e l’art. 317 bis c.c., concernente l’esercizio della potestà dei genitori in ipotesi di riconoscimento dei figli naturali. In conformità del principio dell’ unicità dello stato di figlio, l’esercizio della responsabilità genitoriale rinviene nell’art. 316 c.c. una disciplina uniforme, anche là dove i genitori biologici non abbiano mai convissuto oppure non abbiano mai avuto legami basati su un rapporto coniugale: la mancata convivenza con la prole non rappresenta più un ostacolo al congiunto esercizio della responsabilità genitoriale.

Si segna, cosí, un’importante innovazione: anche riguardo ai figli naturali, l’esercizio della responsabilità genitoriale si conforma al principio generale del congiunto esercizio da parte di entrambi i genitori.

DS redazione

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