L’esistenza di un contratto di apprendistato non costituisce prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne (Corte di cassazione civile – Sezione I civile – Sentenza 11 gennaio 2007 n. 407)

MASSIMA
“L‘obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 Cc, al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa.[…]
L’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della “raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne”.
COMMENTO
 
Con la sentenza n. 407 dell’ 11 gennaio 2007 la Corte di Cassazione, pronunciandosi nuovamente in tema di revisione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, ha confermato l’orientamento, già consolidato in materia, in forza del quale l‘obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 Cc, al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa.
Nello specifico ha statuito che “l’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della “raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne” .
 
LA QUESTIONE
Con ricorso ex art. 4 della legge n. 898/1970, A.F. chiedeva al Tribunale di Rimini che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con G.C.. Questa, costituitasi in giudizio, reclamava l’aumento, rispetto a quanto pattuito in sede di separazione, dell’importo dell’assegno di mantenimento dovuto a favore dei due figli. Il Tribunale adito, accogliendo integralmente le motivazioni esposte dalla resistente, disponeva l’assegnazione della casa familiare alla medesima ed ordinava al ricorrente di contribuire al mantenimento della prole con il versamento della somma complessiva di Euro 700,00.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bologna, avanti alla quale aveva spiegato gravame A.F., chiedendo che il contributo fosse dovuto a favore del solo figlio minore, e conseguentemente ridotto nella misura di Euro 300,00.
Il giudice di seconde cure, rideterminava, così, l’importo del contributo, dovuto per il solo figlio minorenne, in Euro 450,00 mensili.
Secondo la corte territoriale, infatti, nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, non si poteva non tenere conto della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, comprovata dalla stessa dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta della G.C., la quale faceva riferimento all’esistenza di un contratto di lavoro di apprendista presso un albergo della riviera “da soli nove mesi”.
A ciò doveva aggiungersi, poi, la circostanza dell’assegnazione della casa familiare alla moglie.
A detta della C.A., infatti, siffatta circostanza doveva essere valutata quale attribuzione economica, tale da risolversi in un risparmio di spese quanto meno per il canone di locazione, non avendo il Tribunale affermato la comproprietà del bene in capo ad ambedue gli ex coniugi.  
Contro detta pronuncia ricorreva per Cassazione A.F., deducendo quattro motivi di gravame ai quali resisteva con controricorso la G.C. che, a propria volta, spiegava ricorso incidentale affidato ad altrettanti motivi.
La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla G.C., riformava integralmente la sentenza del giudice di seconde cure.
 
SULL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
La G.C., con il primo motivo del proprio ricorso – accolto dal collegio e ritenuto assorbente di tutti gli altri, sia del medesimo ricorso incidentale che del ricorso principale – contestava il ragionamento giuridico operato dalla Corte territoriale, in forza del quale doveva ritenersi raggiunta, da parte del figlio maggiorenne M., l’autosufficienza economica in conseguenza della semplice stipulazione di un contratto di apprendistato, e ciò indipendentemente dalla valutazione della effettiva retribuzione percepita.
Tale dirittura sancita dalla Corte d’Appello non può, secondo la Suprema Corte, essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, sul punto, univocamente orientata nel ritenere che “l‘obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 Cc, al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cassazione 2670/98; 4616/98; 9109/99; 4765/02; 8221/06)”.
Nella fattispecie, trattandosi di una prestazione di lavoro da apprendista, che, pur dovendo essere remunerata, si differenzia sotto vari profili, anche retributivi, da quella di lavoro dipendente, la valutazione della raggiunta autosufficienza economica non può prescindere, secondo la Cassazione, dalla verifica e dalla prova dei caratteri del rapporto di lavoro, con riferimento in particolare alla entità del trattamento economico, nonché alla sua durata, passata e futura.
Ne consegue, pertanto, che l’esistenza di un contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne”.
 
SULL’ONERE DELLA PROVA DELLA RAGGIUNTA AUTOSUFFICIENZA
La Cassazione reitera inoltre il principio generale in tema di onere della prova, in relazione al quale “incombe al medesimo ricorrente principale l’onere di comprovare siffatta autosufficienza economica attraverso la dimostrazione specifica dei profili (retributivi e di durata)” e quindi della raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne.
Altrimenti procedendo, verrebbe ribaltato detto onere processuale, finanche a gravare, come sostanzialmente ha fatto la Corte territoriale, “l’odierna ricorrente incidentale (ovvero la parte richiedente la determinazione del concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ad opera dell’altro genitore) della prova circa la perdurante carenza di autonomia economica del figlio stesso ed, in particolare, circa la mancata idoneità della retribuzione percepita da quest’ultimo a comportare il raggiungimento dell’autosufficienza anzidetta
Secondo la Suprema Corte di legittimità, infatti, la suddetta prova deve essere fornita dal genitore che, in virtù del raggiungimento di siffatta indipendenza economica, chieda di essere esonerato dal proprio obbligo di mantenimento.
Dunque, nel caso in esame, incombeva sul ricorrente principale A.F., dimostrare che il rapporto di apprendistato instaurato dal figlio M., per durata ed entità retributiva, era tale da garantirgli l’autosufficienza economica e la conseguente cessazione dal diritto al mantenimento.
 
CONCLUSIONI
 
Si può pertanto concludere che, con la sentenza n. 407/2007, la Cassazione ha confermato l’orientamento, già consolidato, in forza del quale “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 Cc, al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”, specificando che “l’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della “raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne” .
Tale autonomia economica deve, altresì, essere provata dal genitore che chieda di essere esonerato dall’obbligo di mantenimento.
 
 

Malagesi Federica

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