L’evoluzione concettuale della buona fede

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Indice/Abstract:

L’impianto codicistico della buona fede e la sua valenza precettiva.

L’applicazione del principio costituzionale solidaristico dell’art. 2 nell’applicazione della buona fede. L’evoluzione storica del principio di buona fede ed il ruolo della Corte Costituzionale che diviene una specificazione del principio di solidarietà sociale e criterio di integrazione del contratto in qualità di limite alle pretese delle parti.

La buona fede e la bilateralità del rapporto obbligatorio previsto dal’art. 1175 cod. civ. L’obbligo comportamentale del creditore, ex art. 1333 cod. civ., teso ad evitare l’inadempimento.

Le obbligazioni pecuniarie e la consegna di un assegno circolare in sostituzione del pagamento in denaro. L’orientamento della giurisprudenza risalente  e più recente. Cassazione, sez.III, n° 14598 del 18.6.2006.

Il ruolo della giurisprudenza ed i riflessi sull’autonomia negoziale. La buona fede e l’evoluzione normativa. Il sindacato sull’equilibrio contrattuale.

sentenza n°20399 della Cassazione del 18.10.2004.

Cassazione, sez. III, n°14598 del 18.6.2006.

 

La buona fede è espressione del principio per cui nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti incombe il dovere di solidarietà sociale sulle parti previsto dalla Costituzione repubblicana all’art.2. Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo regole di correttezza, termine comunemente utilizzato come sinonimo di buona fede oggettiva, nello svolgimento del rapporto obbligatorio. L’art.1175 del codice civile rappresenta una clausola aperta e generale del sistema, ribadita da diverse previsioni normative costituenti sua diretta applicazione. Infatti si incontra di nuovo, ad esempio, riguardo le disposizioni in materia di trattative, all’art. 1337 del cod. civ., nell’interpretazione all’art. 1366 del cod. civ. e nell’esecuzione del contratto all’art. 1375.

E’ un concetto che assume valenza programmatica e precettiva, pertanto, sia nella fase statica che in quella dinamica del contratto e più precisamente potrebbe considerarsi una species del concetto di correttezza.

 Sarà il giudice a valutare il comportamento in concreto tenuto dalle parti analizzando le caratteristiche dello specifico settore economico dell’affare riequilibrando eventuali rapporti alterati nella ripartizione del rischio contrattuale nella prospettiva delle qualità personali ed anche dell’equilibrio oggettivo delle parti.

Inizialmente alcuni esegeti hanno utilizzato il concetto di equità per spiegare concettualmente la buona fede per poi relegarla ad un ruolo di mera descrizione dell’esatto adempimento del contratto, mitigando il rigore del diritto positivo.

E’ stato necessario attendere l’interpretazione della Corte costituzionale che ha considerato la buona fede espressione di un sistema di valori per le norme in bianco conformando un atteggiamento ben diverso di apertura con l’ inclusione della regola  della buona fede nell’unitarietà del sistema, pur nella consapevolezza del rischio di arbitri da parte degli interpreti comunque bilanciati dai controlli dei meccanismi degli orientamenti giurisprudenziali. Il grado di elasticità tipico delle clausole generali va controbilanciato dal ruolo di nomofilachia svolto dalla Cassazione e dagli orientamenti costanti al fine di garantire la certezza del diritto.

La posizione dei soggetti del rapporto obbligatorio non può prescindere dal vaglio comparativo del giudice in considerazione della posizione della controparte e dell’economicità dell’affare ed il principio di solidarietà sociale dell’art.2 Cost. impone che il sistema delle relazioni deve essere improntato alla lealtà, costituendo una regola di chiusura del sistema in modo da garantire sia la realizzazione completa dell’operazione economica perseguita che l’allineamento del regolamento contrattuale alle finalità dell’ordinamento.

Debitore e creditore devono entrambi comportarsi, quindi, secondo le regole della correttezza e della buona fede in modo da salvaguardare l’utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio, secondo la sentenza n°20399 della Cassazione del 18.10.2004. Al creditore è fatto divieto di abusare del suo diritto con l’obbligo di attivarsi o contenere gli aggravi imprevisti della prestazione o le conseguenze dell’inadempimento; al debitore si impone, mediante buona fede, di salvaguardare gli interessi del creditore anche se non specificati nel rapporto obbligatorio, comunque connessi.

Risulta evidente la necessaria bilateralità degli obblighi di correttezza comportamentale riguardanti entrambe le parti anche con il richiamo evidenziato dalla Carta Europea dei diritti fondamentali per cui anche il creditore dovrà attivarsi a facilitare l’adempimento, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, con comportamenti che facilitino l’esecuzione o che limitino, oltre che ad evitare, il risarcimento del danno colpevole.

Applicazione della necessaria bilateralità del rapporto obbligatorio si è avuta a proposito della nota questione se un creditore di un’obbligazione pecuniaria che si era rifiutato di ricevere in sostituzione una somma di denaro, oggetto dell’obbligazione pecuniaria ex art. 1277 cod. civ. un  assegno circolare, ovvero un titolo di credito di sicuro realizzo.

La giurisprudenza appena risalente ha escluso la fungibilità dell’assegno circolare rispetto al denaro in base alla considerazione per cui si configurerebbe una datio in solutum ex art.1197 cod. civ. che richiede un’apposita pattuizione, inoltre andrebbe a mutare il luogo dell’adempimento insieme all’oggetto della prestazione, in quanto, ai sensi dell’art. 1182, co. 3° cod. civ., l’obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio del creditore in assenza di diverso accordo tra le parti.

Gli interpreti, di recente, hanno affermato che per il principio di buona fede si ritiene equivalente la consegna dell’assegno circolare a quella somma di denaro; poiché ciò che rileva rimane comunque l’assoluta certezza del realizzo del credito garantito appunto dall’assegno circolare. La sensibilità degli esegeti protende a considerare contrario a buona fede il rifiuto dell’assegno circolare e tutti quei comportamenti non collaborativi per facilitare la liberazione del debitore, come ha iniziato ad affermare la Cassazione, sez. III dal 2006 con l’ordinanza n°14598 del 18.6.

La dottrina prevalente considera la buona fede fonte di doveri ulteriori vincolanti per i contraenti, anche se non risultano esplicitati nel regolamento contrattuale, e la giurisprudenza ha accolto di considerare la sua funzione integrativa incidente sul rapporto obbligatorio individuando alcune macrocategorie; come l’esecuzione non prevista pur di salvaguardare l’utilità altrui, la modificazione dei comportamenti durante l’esecuzione, il tollerare di ricevere una prestazione non conforme a quella pattuita se viene salvaguardata l’utilità sostanziale, il rispetto della simmetria informativa nell’interesse di entrambe le parti ed il corretto esercizio dei poteri discrezionali nella fase di esecuzione.

La vicenda evolutiva della bonam fidem ha quindi influenzato la riflessione sui rapporti tra autonomia privata, ordinamento, ruolo del giudice nella risoluzione delle controversie contrattuali, valori costituzionali e metagiuridici. Le continue invasioni di campo perpretate da autori ed esegeti nell’applicare il principio di buona fede in ambiti riservati al programma contrattuale definito dalle parti ha preteso la composizione di opposte visioni liberistiche e solidaristiche dell’autonomia negoziale.

 L’atteggiamento riscontrato da parte dei giudici denota un orientamento di risoluzione dei conflitti di interesse aderente principalmente al rispetto del vincolo contrattuale nel rispetto dell’autonomia privata configurando la buona fede antagonista a quest’ultima ed al programma contrattuale, utilizzando la buona fede come una sorta di criterio di controllo della validità delle pattuizioni private piuttosto che fonte integrativa del contratto.

Si segnalano anche innovazioni di origine comunitaria ed indici evolutivi dell’ordinamento dai quali si evince una direttiva comune trasversalmente influente su tutti quei contratti stipulati con asimmetria del potere negoziale delle parti. In proposito sono stati emanati i “Principi dei contratti commerciali internazionali” dell’UNIDROIT ed un corpo di norme elaborato dalla Commissione Lando per esplicitare il ruolo della buona fede e correttezza quale criteri efficace di risoluzione dei conflitti negoziali.

Le tendenze evolutive evidenziano l’accreditamento di un sindacato della clausola evolutiva generale di bonam fidem che possa comportare l’invalidità parziale o totale del contratto stesso con modificazione giudiziaria.

In conclusione l’evoluzione concettuale della buona fede a criterio generale di valutazione della validità del contratto attribuisce al giudice amplissimi poteri di valutazione delle parti dilatando le ipotesi di nullità, ed al contempo ha, però, introdotto incertezza nei contratti. La buona fede, ad oggi, rappresenta la nuova veste contrattuale e regola di responsabilità di ogni singolo rapporto contrattuale sottoponibile ad un eventuale riequilibrio delle operazioni contrattuali bilanciandone gli interessi ai rimedi caducatori.

 

                                                                                          Dott. Vincenzo Caruso

Caruso Vincenzo

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