Sommario:
1. Profili generali
2. L’immagine del minore nella legge sul diritto d’autore
2.1. Disciplina generale
2.2. Linee interpretative della Cassazione civile
2.3. Consenso alla pubblicazione dell’immagine
2.4. Notorietà della persona ritratta e fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
3. L’immagine della persona nella disciplina della privacy e della professione giornalistica
3.1. Adempimenti privacy e peculiarità dell’attività giornalistica
3.2. Carte deontologiche dei giornalisti
3.3. Disposizioni sul processo
3.4. Minori congiunti di persone note
3.5. L’immagine del minore nella scuola
3.6. Immagini di forte impatto emotivo
4. Profili di responsabilità
4.1. Legge sul diritto d’autore
4.2. Disciplina sul consenso e sull’informativa preventiva
4.3. Codice deontologico e altre Carte dei giornalisti
4.4. Disposizioni sul processo
4.5. Reati a tutela dei minori
5. Conclusioni
1. Profili generali
La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile.
Quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele.
D’altro canto, il minore può essere coinvolto in fatti di cronaca di pubblico interesse che gli organi di stampa hanno il dovere di pubblicizzare e sui quali la collettività ha diritto di essere informata.
Si scontrano, in queste ipotesi, due valori di rango costituzionale: da un lato, la tutela della persona, dall’altro, la libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca è manifestazione (artt. 2 e 21 cost.)
[1].
In tale contesto, l’ordinamento giuridico internazionale e nazionale, se, da una parte, salvaguarda i diritti della personalità, ed in particolare l’immagine, dall’altra, tiene conto della libertà di informare e di essere informati.
Ai fini del giusto bilanciamento, è essenziale anche l’intervento interpretativo e semplificativo della giurisprudenza, che detta i criteri da considerare nei casi concreti e le linee guida su cui muoversi nel complesso rapporto tra privacy e informazione.
La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176,sancisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente (art. 3)
[2].
Tale Convenzione sancisce, inoltre, che nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, nè a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi (art. 16)
I diritti della persona e la loro salvaguardia sono principi guida anche dell’Unione europea; si pensi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (art. 8) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 (artt. 1, 7, 8, 24).
A livello nazionale, la tutela dei minori è riconosciuta dalla Costituzione, quando sancisce che la Repubblica italiana protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (artt. 2 e 31, comma II, cost.).
I diritti dei minori sono, altresì, garantiti dalla legislazione ordinaria nel settore civile, penale ed amministrativo.
In questo panorama, si inserisce la tutela dell’immagine della persona, nella fattispecie del minore, caratterizzata da una regolamentazione a parte. Specifiche regole sono, infatti, previste dalla legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui.
2. L’immagine del minore nella legge sul diritto d’autore
2.1. Disciplina generale
La regola generale stabilita dalla legge sul diritto d’autore è che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).
Tale regola subisce un’eccezione nel momento in cui la pubblicazione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta o quando è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può, comunque, essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta (art. 97 legge n. 633/1941).
2.2. Linee interpretative della Cassazione civile
La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della vicenda di una donna che domandava il risarcimento per la pubblicazione di una foto del figlio su una rivista, la quale lo raffigurava vicino ad una attrice televisiva in topless, nell’atto di quella che era definita dalla ricorrente come una “lotta lasciva” con il padre del minore, all’epoca non ancora separato dalla ricorrente
[3].
La Cassazione ha accolto il ricorso della signora, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello il nuovo esame del fatto, alla luce del principio di diritto che ha dato rilievo al diritto alla riservatezza del minore.
Secondo la ricorrente, la fotografia non solo era stata pubblicata senza il necessario consenso, ma altresì ledeva gravemente il decoro e l’onorabilità del figlio minore, motivi per i quali la donna agiva come titolare della potestà genitoriale sul minore, ai sensi della legge n. 633/1941.
Con il primo motivo di ricorso, accolto dalla Cassazione, veniva specificato che nella fattispecie il necessario consenso era mancato, nè poteva presumersi il consenso implicito del padre, esercente anch’egli la potestà sul figlio.
Non era, inoltre, possibile ravvisare nemmeno l’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 97 della legge n. 633/1941.
La circostanza che la compagna del padre fosse all’epoca un’attrice famosa non legittimava, comunque, la riproduzione fotografica del minore, senza il preventivo consenso del genitore, e ciò anche se il minore era stato ritratto in un luogo pubblico ed in compagnia di un personaggio pubblico, “notoriamente soggetto all’interesse dei fotografi”. Nella vicenda in esame, la riproduzione dell’immagine di cui si assumeva l’illiceità non riguardava, infatti, nè la famosa attrice nè il padre del minore, entrambi oggetto dello scoop dei fotografi, bensì il minore medesimo, “ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile”
[4].
Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991, e della normativa a tutela dei minori, con riferimento agli artt. 2 e 31 della Costituzione.
Alla luce delle suddette disposizioni, secondo la Cassazione, laddove non si riscontri alcuna utilità sociale della notizia, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali, e quindi del diritto di cronaca e del diritto alla privacy, la riservatezza del minore è da considerarsi assolutamente preminente. I giudici di appello avrebbero dovuto, quindi, meglio esaminare il contesto nel quale era stata riprodotta l’immagine del minore, al fine di stabilire se il suo diritto alla riservatezza fosse stato effettivamente leso o minacciato.
2.3. Consenso alla pubblicazione dell’immagine
Sulla medesima vicenda si è pronunciata altra sezione della Corte di Cassazione, che ha disposto, al contrario, il rigetto del ricorso
[5].
La I^ Sezione della Cassazione civile ritiene logica e congrua la motivazione della Corte territoriale, che ravvisava nel comportamento del padre un implicito consenso alla ripresa fotografica e alla pubblicazione della fotografia del figlio, dal momento che si era accertato che il padre stesso, quando le foto vennero scattate e poi pubblicate, aveva la potestà di genitore sul minore
[6].
In ordine alla questione della legittimità del consenso implicito, si richiama il Codice della privacy, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per il quale il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il “consenso espresso” dell’interessato (art. 23). Essendo l’immagine un dato personale protetto dalla normativa sulla privacy, parte della giurisprudenza sostiene che il consenso al suo utilizzo non può essere più tacito o implicito, come si sosteneva in base alla legge sul diritto d’autore, ma deve essere espresso, ai sensi della normativa sulla privacy
[7].
Ciò nonostante i fatti oggetto dell’analisi delle sentenze della Cassazione erano antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 675/1996 (ora d.lgs. n. 196/2003), e pertanto, nel caso in esame, poteva ammettersi la legittimità di un consenso presunto, implicito o tacito alla pubblicazione della foto.
Tale presunzione di consenso, è stato tuttavia sostenuto, presuppone un comportamento inequivocabile da parte del soggetto ritratto, in questo caso del padre esercente la potestà di genitore sul minore e, pertanto, non può riconoscersi un “consenso presunto” per il solo fatto di circolare per una pubblica via, di frequentare un pubblico esercizio o di sdraiarsi sulla riva del mare; soprattutto quando l’immagine risulti carpita con l’uso di teleobiettivi o di candid-camera
[8].
2.4. Notorietà della persona ritratta e fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
L’art. 97 della legge sul diritto d’autore dispensa dall’acquisizione del consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della stessa e “quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Si pone, in tal caso, l’esigenza di bilanciare il diritto all’immagine della persona con il diritto di informare la collettività, ai sensi dell’art. 21 cost.
Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, il personaggio noto, la cui immagine poteva essere pubblicata senza richiedere il suo consenso, era la compagna del padre
[9].
Anche se la giurisprudenza riconosce l’interesse pubblico che giustifica la pubblicazione dell’immagine della persona nota, con riferimento a chi la circonda è richiesto comunque che la persona ritratta in compagnia di un personaggio pubblico ne sia in qualche modo consapevole e abbia la possibilità di consentire, seppur tacitamente, alla pubblicazione
[10]. Diverso è il caso di chi si trovi del tutto casualmente in una data situazione. Solo la continua e pubblica vicinanza alla persona nota, non occasionale né inevitabile, potrà, pertanto, far ritenere sussistente un tacito consenso al sacrificio del proprio diritto
[11].
In ordine alla riproduzione collegata a “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, è necessario distinguere le due ipotesi.
Dalla dizione della norma sembrerebbe che, al di là del pubblico interesse, qualsiasi accadimento avvenuto in pubblico costituisca una causa di esenzione dal consenso. In realtà, le due formule possono ritenersi collegate. Dottrina e giurisprudenza sottolineano, infatti, che il termine “fatto” comporta una qualificazione nel senso di episodio rilevante, per le sue singolarità o per le circostanze in cui si è verificato
[12].
Non è sufficiente, quindi, che la persona sia ritratta nella cornice di un luogo pubblico (una spiaggia, una piazza, un pubblico giardino): deve, in più, svolgersi in tale luogo un fatto d’una certa importanza, a cui la riproduzione sia collegata.
Il sacrificio dell’interesse della persona è, perciò, ammissibile solo in presenza di un interesse generale all’informazione che deve ricorrere effettivamente e attualmente
[13].
3. L’immagine della persona nella disciplina della privacy e della professione giornalistica
3.1. Adempimenti privacy e peculiarità dell’attività giornalistica
La pubblicazione del ritratto, comportando la divulgazione di un dato personale rappresentato dalle fattezze della persona, è regolamentata non solo dalla legge n. 633/1941, ma anche dal Codice in materia di privacy
[14].
Il minore ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale del minore (artt. 1 e 2 d.lgs. n. 196/2003)
[15].
La disciplina sulla privacy impone a chi intende diffondere l’immagine di una persona, in particolare di un minore, di rispettare alcuni adempimenti: innanzitutto, l’acquisizione del consenso espresso dell’interessato, che in caso di trattamento di dati di tipo sensibile deve avvenire in forma scritta, e, in secondo luogo, l’informazione preventiva all’interessato delle finalità e delle modalità del trattamento e dei diritti di cui è titolare, come ad esempio il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima del dato personale (artt. 13, 23 e 26 d.lgs. n. 196/2003).
Di regola, tuttavia, la pubblicazione dell’immagine di una persona avviene per finalità giornalistiche. In questi casi, il Codice della privacy prevede deroghe alla disciplina generale e limiti specifici a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di informazione.
La prima deroga è data dal fatto che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato di cui agli articoli 23 e 26 del Codice.
La seconda deroga, contemplata dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, sancisce una forma semplificata di informazione preventiva, che impone al giornalista di rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta “salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa” (art. 2)
[16].
Anche se non è richiesto il consenso della persona ritratta e se sono ridotti gli oneri di preventiva informativa dell’interessato, è necessario delimitare l’ambito di legittimità della pubblicazione dell’immagine del minore e capire, cioè, quando la diffusione della foto è effettivamente espressione di diritto di cronaca
[17].
L’art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sancisce, a tal proposito, che la libertà d’informazione e di critica è un diritto insopprimibile dei giornalisti, limitato tuttavia dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.
L’art. 137 del Codice della privacy indica, tra i limiti ed i caratteri dell’attività giornalistica, “l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”
[18].
L’ormai consolidata giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa ritiene, d’altro canto, legittimamente esercitato il diritto di cronaca che abbia come requisiti: a) la verità oggettiva o anche solo putativa (purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; b) la forma civile dell’esposizione, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (c.d. continenza); c) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione
[19].
3.2. Carte deontologiche dei giornalisti
In caso di pubblicazione di un’immagine di un minore, i giornalisti sono, quindi, tenuti a rispettare le regole sancite dalle suddette Carte deontologiche, il cui principio cardine è quello di evitare la pubblicazione di foto o immagini che possano portare con facilità all’identificazione del minore.
Le immagini del minore coinvolto in un fatto di cronaca non possono, infatti, essere diffuse, a meno che per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista non decida di pubblicarle, facendosi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”
[22].
Particolare attenzione andrà posta, inoltre, nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, questa volta nel loro interesse, l’immagine del minore.
3.3. Disposizioni sul processo
Per quanto riguarda i minori coinvolti in procedimenti giudiziari, specifiche regole sono dettate dalla disciplina del rito penale minorile, dal codice di procedura penale e dal Codice della privacy.
Ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è vietata la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento penale
[25]. Il Codice della privacy ha esteso tale divieto anche ai procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale (art. 50).
Il codice di procedura penale prevede, infine, che “È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni” (art. 114, comma 6, c.p.p.).
Una particolare salvaguardia è prevista in caso di minori vittime di reati di particolare gravità, quali ad esempio il delitto di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (600 ter c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.) o corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.). In questi casi, chiunque divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, l’immagine della persona offesa, senza il suo consenso, è penalmente punito, ai sensi dell’art. 734 bis c.p
[26].
3.4. Minori congiunti di persone note
Con riferimento alle persone note, il giornalista ha più libertà nella diffusione delle loro immagini, purchè queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell’attività del personaggi. L’art. 6 del Codice deontologico stabilisce, infatti, che “anche la sfera privata delle persone note deve essere rispettata, se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.
Il Garante della privacy ha più volte affermato che il rilievo pubblico di una persona non può, comunque, affievolire la tutela riconosciuta ai congiunti, soprattutto se si tratta di minori
[27]. E’ richiesta, pertanto, una particolare cautela nella diffusione dell’immagine di un minore, anche se si tratta del figlio della persona nota.
3.5. L’immagine del minore nella scuola
Uno degli effetti del progresso tecnologico della nostra società è stato il fenomeno dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in ambito scolastico, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini o filmati.
La circolazione incontrollata di immagini acquisite in ambito scolastico ha dato luogo in alcune occasioni a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali di minori, ancor più grave quando ha riguardato informazioni relative allo stato di salute, convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili dei soggetti coinvolti.
Per porre un freno a questa situazione, il Ministro della Pubblica istruzione, con il parere favorevole del Garante della privacy, ha emanato la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, con cui è stata delineata in modo organico la normativa vigente, applicabile all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche e alla conseguente diffusione di immagini, filmati o registrazioni vocali riguardanti minori, distinguendo a seconda che il trattamento avvenga per fini personali o al fine di diffonderli
[28].
La Direttiva richiama, tra l’altro, lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che, nel riconoscere il diritto dello studente alla riservatezza, impone, altresì, un comportamento corretto nell’ambito scolastico, da cui scaturiscono le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
[29].
3.6. Immagini di forte impatto emotivo
Qualora siano pubblicate immagini raccapriccianti o di forte impatto emotivo concernenti i minori, oltre alla violazione della privacy e della deontologica, si configura anche una responsabilità penale.
In particolare, il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni, punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, mette in circolazione immagini oscene di qualsiasi specie (art. 528, comma I, c.p.). E’ punito, altresì, chi distribuisce o espone pubblicamente gli oggetti suddetti e chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione dei medesimi (art. 528, comma III, c.p.)
[30].
Il delitto di pornografia minorile punisce, inoltre, chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto (art. 600 ter c.p.)
[31].
Sul tema della diffusione di immagini di minori di forte impatto emotivo, si è pronunciato recentemente il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, emanato il 29 novembre 2002 dal Ministero per le telecomunicazioni
[32].
Tale Codice stabilisce, tra l’altro,che le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e a garantirne, in ogni caso, l’assoluto anonimato. Le imprese televisive si impegnano, altresì, a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità e a non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e, in ogni caso, a garantirne l’assoluto anonimato
[33].
Sul tema della tutela delle immagini dei minori, con documento 8 marzo 2005, il Comitato suddetto ha rilevato come l’attuale contesto geo-politico internazionale, così come la cronaca di fatti locali e nazionali, comportano spesso la trasmissione di immagini di forte impatto emotivo che purtroppo coinvolgono, direttamente o indirettamente, minori italiani e stranieri.
A questo proposito, il Comitato avverte l’esigenza di porre all’attenzione delle emittenti televisive il problema dell’uso diffuso, essenzialmente nei telegiornali, di immagini “in chiaro” di minori stranieri in servizi relativi a temi critici come lo sfruttamento sessuale di minori di paesi esotici o come la violenza della guerra e del terrorismo. Tale esigenza di cautela è dettata dal rispetto di un evidente principio etico ed è rafforzata dall’evoluzione dei sistemi di comunicazione. Se, infatti, fino a qualche anno fa la possibilità per minori stranieri di essere riconosciuti era solo teorica, oggi, con le nuove tecniche di trasmissione tali immagini vengono diffuse e viste non solo in Italia, ma in un numero crescente di casi anche nei paesi di origine degli stessi minori, con il rischio concreto per loro di essere identificati e quindi di vedere violata la propria privacy il cui rispetto è sancito dalla normativa vigente, in particolare dal Codice della privacy e dal Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (artt. 7, 8, 9) oltre che dallo stesso Codice di autoregolamentazione tv e minori (art. 2.3).
Il Comitato, pertanto, rivolge un pressante invito alle emittenti firmatarie del Codice affinché considerino sempre ogni bambino, quale che sia la sua condizione personale, sociale, religiosa o di appartenenza etnica e geografica, come uguale soggetto di diritti inviolabili e che, pertanto, nella diffusione di immagini dei minori, siano essi italiani o stranieri, si attengano con le stesse modalità a quelle regole che le stesse emittenti si sono volute dare con il Codice di autoregolamentazione Tv e minori.
4. Profili di responsabilità
4.1. Legge sul diritto d’autore
La violazione degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 configura un’ipotesi di abuso dell’immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c.
Pertanto, se l’immagine di un minore è stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, “l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”
[34].
Il danno da risarcire, in violazione delle norme a tutela dell’immagine, può essere di carattere patrimoniale o non patrimoniale.
In ordine al danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
La prova del danno deve essere data dal danneggiato (an), ma, se l’interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 2056 c.c.).
Ciò è confermato anche nella sentenza della Cassazione civile n. 19069/2006, che ha ritenuto errata la pronuncia della Corte d’Appello nella parte in cui affermava che la ricorrente non aveva provato il danno patrimoniale sofferto a seguito della riproduzione della immagine del figlio. Secondo i giudici, infatti, “l’art. 2056 c.c. ammette la valutazione equitativa del danno da parte del giudice e, pertanto, una volta dimostrata la lesione all’immagine del minore, il giudice di merito avrebbe dovuto e potuto riconoscere il danno valutandolo equitativamente, senza necessità di una prova precisa in ordine al suo effettivo ammontare”
[35].
In ordine al danno non patrimoniale, l’art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale può essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, come è il caso del diritto all’immagine (art. 2 cost.)
[36].
4.2. Disciplina sul consenso e sull’informativa preventiva
La violazione dell’obbligo di preventiva informativa, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, è punita dal Garante della privacy con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro (art. 161 d.lgs. n. 196/2003). Chi procede al trattamento di dati personali, in violazione di quanto disposto dall’art. 23 (consenso della persona interessata), commette, invece, un reato ed è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi (art. 167 d.lgs. n. 196/2003).
4.3. Codice deontologico e altre Carte dei giornalisti
Il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e, “in caso di violazione delle sue prescrizioni, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice” (art. 139, comma V, d.lgs. n. 196/2003)
[37]. Ciò significa che il Garante può disporre il blocco o vietare il trattamento dei dati e, in caso di inosservanza del provvedimento del Garante, il titolare del trattamento medesimo può incorrere in una sanzione penale
[38].
In caso di violazione delle norme del Codice deontologico e, in generale, di tutte le altre Carte deontologiche, tra cui la Carta di Treviso, l’Ordine dei giornalisti, d’altro canto, può avviare procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, ai sensi dell’art. 2 legge n. 69/1963
[39].
Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica si rivolge, tuttavia, non solo agli iscritti all’albo dell’Ordine dei giornalisti ma anche a “chiunque altro, occasionalmente o non, eserciti attività pubblicistica” (art. 13).
Dal momento che le sanzioni disciplinari, previste dalla legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, colui che, esercitando occasionalmente un’attività pubblicistica, leda un diritto altrui in violazione delle disposizioni del Codice deontologico suddetto sarà soggetto esclusivamente all’intervento del Garante e non a quello dell’Ordine
[40].
Quanto appena esaminato si applica anche all’ipotesi di violazione della privacy dei minori congiunti di personaggi noti
[41].
4.4. Disposizioni sul processo
Con riferimento alla violazione delle disposizioni processuali, concernenti il divieto di pubblicazione e divulgazione di immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel processo, l
a giurisprudenza precisa che la violazione di tali disposizioni configura, ai sensi dell’art. 684 c.p., la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Tale disposizione sancisce che “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arrestofino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 euro a 258 euro”
[42].
Il giornalista che non rispetti il divieto di pubblicazione suddetto può incorrere anche in una responsabilità disciplinare. L’art. 115 c.p.p. stabilisce, infatti, che, salve le sanzioni previste dalla legge penale (art. 684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall’articolo 114 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da “persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” (comma I). D
i ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone suddette il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare (comma II)[43].
4.5. Reati a tutela dei minori
La disposizione del reato di pubblicazioni e spettacoli osceni punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica, inoltre, a chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte dell’articolo 528 c.p.
[44].
In ordine al reato di pornografia minorile, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico. Inoltre, chiunque, al di fuori delle suddette ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
Chiunque, al di fuori delle suddette ipotesi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.
5. Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, si evince come il diritto all’immagine del minore, riconosciuto sia a livello internazionale sia a livello nazionale, sia caratterizzato da diverse forme di tutela, che si rivolgono non solo ai giornalisti ma, in generale, a tutti coloro che divulgano immagini di minori per le più disparate ragioni.
L’insieme delle norme a salvaguardia del minore e della sua immagine a volte creano, tuttavia, una confusione tra i cittadini e gli operatori del settore dell’informazione, che, per evitare di sottoporsi alle sanzioni penali, civili ed amministrative previste, sono indotti a non diffondere neanche le immagini che possono essere legittimamente divulgate.
D’altro canto, si sottolinea che l’immagine riferita a vicende di pubblico interesse può essere comunque pubblicata, purchè si provveda ad oscurare il viso del minore (in gergo tecnico “pixelare) per non renderlo riconoscibile
[45]. Ciò salvaguarda la dignità e la persona del minore, garantendo, allo stesso tempo, il sereno e legittimo esercizio del diritto di cronaca, che rappresenta un valore costituzionale della nostra democrazia.
Valeria Falcone
[1] A. Bevere,
Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale, Giuffrè, 2006; F.Brugnatelli,
Privacy, diritto all’informazione e diritti della personalità, in
Giustizia civile, 2005, 1385.
[2] Ai sensi della Convenzione, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile (art. 1). Cfr. G. Cassano,
La tutela del minore nelle recenti Convenzioni internazionali, in
Famiglia e diritto, n. 2/2002, 205.
[3] Cassazione civile, sez. III, 05 settembre 2006 , n. 19069, in
Giust. civ. Mass. 2006, 9 4; in
D&G – Dir. e giust. 2006,
36 22 e in
Resp. civ. e prev. 2007, 4 811.
[4] Secondo la Cassazione, inoltre, “i giudici di appello avrebbero dovuto prendere in considerazione tutto il contesto nel quale si collocavano le fotografie, in modo da poter motivatamente decidere se tale riproduzione fotografica, per tutto quanto la accompagnava, fosse o meno tale da danneggiare lo sviluppo psichico del minore ed il suo diritto alla riservatezza”, non potendosi trascurare, d’altro canto, il fatto che lo stesso giornalista redattore dell’articolo aveva definito come “assalto erotico” la scena che si svolgeva dinanzi agli occhi del minore ritratto.
[5] Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172 in
Giust. civ. 2007, 12 2785.
[6] Secondo la I^ sezione della Cassazione, una volta accertato dalla Corte di appello il consenso prestato dal padre alla ripresa fotografica riguardante il figlio minore e alla sua pubblicazione, risultava superata e priva di rilevanza, ai sensi dell’art. 97 legge n. 633/1941, la questione se il servizio fotografico di cui trattasi era stato svolto in pubblico, o aveva riguardato un avvenimento di interesse pubblico.
[7] Trib. Roma, 12 marzo 2004, in
Danno resp., 2005, 879, con nota di B. Tassone,
Diritto all’immagine: fra uso non autorizzato del ritratto e lesione della privacy.
Contra: Cass. civ., 16 maggio 2006, n. 11491, in
Foro it. Rep., 2006, voce Diritti d’autore, n. 71.
[8] Luigi Gaudino,
Dell’immagine, del “luogo pubblico” e della tutela del minore in
Resp. civ. e prev. 2007, 4, 815; Cass. civ., 17 febbraio 2004, n. 3014, in
Resp. civ., 2004, 112, con nota di A. Albanese,
Immagine: lesione del diritto e consenso tacito allo sfruttamento commerciale.
[9] Il personaggio pubblico mantiene, comunque, il diritto a vedere protette le sfere più riservate ed intime della sua esistenza. La divulgazione dell’immagine di una persona nota è consentita, purchè non ne sia pregiudicata la dignità. È illecita, pertanto, la pubblicazione che appaga solo la morbosa curiosità del pubblico e lo stesso vale per le immagini attinenti alla sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze pubbliche di informazione. In ordine alla questione della diffusione dei dati sensibili dei personaggi noti, cfr. Valeria Falcone,
Rapporti tra privacy e giornalismo: la tutela dei dati sensibili, in
Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo www.diritto.it 11/2007.
[10] La rilevanza pubblica del soggetto riguarda, in qualche modo, anche i suoi familiari, in ordine ai quali si può parlare di una “relativa” rilevanza pubblica, nel senso che le loro esigenze di privatezza sono sacrificate solo in connessione col personaggio pubblico e nella misura necessaria a soddisfare l’esigenza di mettere in luce la figura dello stesso(Dichiarazione Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 12 febbraio 2004, in
www.coe.int).
[13] Secondo la I^ Sezione della Cassazione è privo di fondamento anche il secondo motivo del ricorso, che richiamava l’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989. Tali disposizioni, infatti, non trovano applicazione nella fattispecie in esame, essendo stati esclusi dal giudice di merito il carattere abusivo e illegale della pubblicazione fotografica in questione e il pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro del minore in detta pubblicazione ritratto.
[14] Tribunale Roma, 24 maggio 2005in
Dir. autore 2005, 536.
[15] In particolare, i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. I dati personali, trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, non possono essere utilizzati (art. 11 d.lgs. n. 196/2003).
[16] Il Codice deontologico in questione è stato
adottato il 29 luglio 1998 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e promosso dal Garante della privacy,
ai sensi della legge n. 675/1996 e del successivo d.lgs. n. 196/2003 (artt. 12 e 139). E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e costituisce uno degli allegati al Codice della privacy. Ciò gli conferisce la valenza normativa di fonte di secondo grado (Parpaglioni Mara,
Giornalismo e privacy: Il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone, in
www.cronistilombardi.it).
[17] Sotto questo aspetto, si rinvia ai principi dettati dal Codice della privacy, dal Codice deontologico per il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche ed al contributo interpretativo del Garante della privacy e dell’Ordine dei giornalisti, oltre che della giurisprudenza civile e penale in materia di diffamazione a mezzo stampa.
[18] In realtà, questi requisiti non rappresentano limiti all’informazione, ma confini tracciati dal legislatore al fine di individuare quando l’attività giornalistica è lecita e corretta.
[19] Tra le altre, Cassazione civile, sez. III, n. 6041 del 6 marzo 2008 in
www.legge-e-giustizia.it
[20] In particolare, il giornalista è tenuto a non pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né a fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione e tale tutela si estende anche ai fatti che non siano specificamente reati (art. 7 Codice deontologico).
[21] La Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia è stata adottata dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, in collaborazione con Telefono Azzurro, il 5 ottobre 1990. Successivamente è stata integrata con il Vademecum del 1995 ed è stata di recente aggiornata con decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 30 marzo 2006 e delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 49 del 26 ottobre 2006. L’ultima modifica alla Carta di Treviso ne ha esteso l’applicabilità al giornalismo on-line, multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica “che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo”.
[22] Se, nell’interesse del minore, ad esempio nei casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti, comunque, in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti (Carta di Treviso).
[23] Vademecum ’95 della Carta di Treviso.
[24] Resta fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza (Documento Garante 06/05/2004 in
www.garanteprivacy.it – Bollettino n. 50/2004 – doc. web. n. 1007634)
.
[25] La pubblicità delle generalità e dell’immagine del minore indagato o imputato può incidere, infatti, negativamente sulla personalità in fase di formazione psico-fisica e può portare ad un’anticipazione del giudizio di colpevolezza da parte della collettività, in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 cost.). Inoltre, la pubblicità può comportare, in alcuni casi, un’influenza negativa anche nei confronti di altri minorenni, implicando la diffusione di un modello negativo (Lucio Camaldo,
Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini dei minorenni coinvolti nel processo penale, in
Cass. pen. 2006, 12, 4207).
[26] La Carta dei doveri del giornalista sancisce, sull’argomento, che “I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione, a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale”.
[27] Relazione 2005 Garante della privacy 7 luglio 2006 in
www.garanteprivacy.it. L’Autorità è poi intervenuta nei confronti di un settimanale che, nel dare notizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, aveva pubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti di vita privata. In particolare, oltre alle immagini della moglie, della suocera e dei figli quali almeno uno risultava riconoscibile, poiché il suo volto era stato solo parzialmente oscurato, il settimanale aveva pubblicato diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia (Provvedimento Garante privacy 23 novembre 2005 in www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1200112]).
[28] Qualora i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali”, non operano gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso previsti in materia di trattamento dei dati personali, purchè le informazioni così raccolte “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati (art. 5 comma III del Codice della privacy). Qualora, invece, le immagini siano acquisite al fine di diffusione si applicano i citati adempimenti di cui agli artt. 13, 23 e 26 del Codice della privacy.
[29] DPR 24 giugno 1998 n. 249 (artt. 2, 3, 4). Elencate le disposizioni di legge applicabili e le conseguenti sanzioni comminabili ai responsabili, la Direttiva n. 104/2007 conclude invitando chiunque utilizzi dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali) raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi a “vagliare attentamente tutte queste circostanze e a porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, evitando ad esempio di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare anche occasionalmente immagini ad un numero elevato di soggetti, senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata”.
[30] La legge sulla stampa n. 47/1948 estende l’applicazione delle disposizioni dell’art. 528 c.p. anche al caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante, articolo 15 legge n. 47/1948)Cfr. inoltre la legge 223/1990, art. 30, commi I, II e III.
[31] Le eventuali responsabilità penali di chi diffonde immagini di minori acquisite nell’ambito scolastico sono state richiamate anche dalla Direttiva del Ministro della Pubblica istruzione n. 104 del 30 novembre 2007. Dal punto di vista deontologico, invece, la Carta dei doveri 8 luglio 1993 prevede che il giornalista non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona, soprattutto se si tratta di minori; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale.
[32] Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, di cui agli artt. 9 e 35 del T.U. della Radiotelevisione d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, è ridenominato “Comitato Applicazione Codice Media e Minori” ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 14 maggio 2007 n. 72. Il Codice di autoregolamentazione suddetto è stato approvato all’assemblea plenaria della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalla emittente e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002. Cfr: G. Maccaroni, Tv e tutela degli spettatori minorenni. Breve panorama della legislazione vigente (e degli obiettivi), in Diritto e giustizia, 2003, 13.
[33] Sotto il profilo deontologico, la Carta di Treviso stabilisce che il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
[34] La Cassazione civile sostiene, in particolare, che “l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui, a norma dell’art. 10 c.c. e degli art. 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima” (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172 in
Giust. civ. 2007, 12 2785).
[35] Dalla motivazione della sentenza risultava, invece, che i giudici avevano rigettato la domanda anche per la mancanza di qualsiasi prova sul
quantum.
[36] Cassazione civile, sez. lav., 11 marzo 2008 , n. 6436, in
Diritto & Giustizia 2008.
[37] In generale, il Garante che accerti una violazione della normativa sulla privacy può: a) prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme a legge; b) disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui sopra, oppure quando vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare (art. 143 lett.c) d.lgs. 196/2003). Il Codice sulla privacy prevede che chiunque, essendovi tenuto, non osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 d.lgs. 196/2003). E’ prevista, infine, un’ipotesi di responsabilità civile per chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali (art. 15 d.lgs. 196/2003 ).
[38]Si segnala, inoltre il disegno di legge 14 settembre 2006 n. 1638 sulle intercettazioni telefoniche e ambientali e pubblicità degli atti di indagine presentato dal Governo Prodi, approvato, con taluni emendamenti, dalla Camera dei deputati, nella seduta n. 145 del 17 aprile 2007 (XV legislatura). Tale disegno di legge modifica il comma V dell’art. 139, rinviando, in caso di violazioni delle prescrizioni del codice di deontologia, ad una nuova ipotesi di violazione amministrativa: “
Illeciti per finalità giornalistiche” (art. 164 bis Codice sulla privacy). In applicazione di tale disposizione, il Garante per la protezione dei dati personali, se accerta la violazione, può condannare il giornalista alla sanzione amministrativa della pubblicazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate, della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.
[39] I giornalisti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti, secondo l’art. 48 della legge n. 69/1963, a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che l’Ordine può comminare sono, in particolare, l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, la radiazione dall’albo (art. 51 legge n. 69/1963).
[40] L’art. 13 del Codice deontologico precisa, infatti, che: “Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro”. L’adozione di provvedimenti disciplinari è, infatti, espressione del potere di vigilanza dell’Ordine dei giornalisti sulla condotta e sul decoro dei propri iscritti.
[41] M. Chiarolla,
Responsabilità di giornalisti ed editori, in
Danno e responsabilità, n. 3/2006, 253.
[42] La disposizione dell’art. 684 c.p. appare inadeguata a fronteggiare la costante divulgazione di notizie riservate, attesa la scarsa efficacia della sanzione prevista. Si segnala, a riguardo, che tale contravvenzione è stata oggetto di modifiche ed integrazioni dal disegno di legge del Governo Prodi in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine n. 1638 del 14/09/2006, approvato, con taluni emendamenti, dalla Camera dei deputati nella seduta n. 145 del 17 aprile 2007 (XV legislatura). Alla luce di tali interventi, sono state inasprite le sanzioni previste per tale contravvenzione
di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Il testo dell’art. 684 c.p., così modificato e trasmetto all’esame della II^
Commissione permanente (Giustizia)del Senato, è il seguente: “Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 (codice penale)”.
[43] La violazione del divieto di pubblicazione non integra, tuttavia, automaticamente il delitto di diffamazione a mezzo stampa, ex art. 595 c.p., che si fonda invece su altri presupposti. Il diritto di cronaca può, infatti, essere legittimamente esercitato anche quando la notizia riguardi soggetti minorenni, purché siano rispettati i limiti dell’interesse pubblico, della verità e della continenza (Cassazione penale, sez. V, 20/09/2001, n. 37667 in
Famiglia e diritto 2002, 263).
[44] Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.).
[45] Provvedimento Garante privacy 7 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1435035].
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