L’ incapace nella giuspenalistica italiana

1. Introduzione

Grazie a numerosi intereventi da parte della Consulta, la L. 103/2017 ha novellato gli Artt. 72 bis, 71 e 345 Cpp, introducendo, dopo circa trent’ anni di lacune, una nuova Normazione in tema di sospensione del Procedimento Penale ” per incapacità irreversibile dell’ imputato a partecipare coscientemente al giudizio”. Il testo del nuovo Art. 72 bis Cpp, entrato in vigore in data 03/08/2017, dispone che “se, a seguito degli accertamenti previsti dall’ articolo 70 Cpp, risulta che lo stato mentale dell’ imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento, e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’ eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’ applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca “.

Del resto, ben prima della riforma introdotta dalla L. 103/2017, la Dottrina penalistica aveva aspramente criticato gli Artt. 70 Cpp ( accertamenti sulla capacità dell’ imputato ), 71 Cpp ( sospensione del Procedimento per incapacità dell’ imputato ) e 72 Cpp (revoca dell’ ordinanza di sospensione ). Ovverosia, a livello di pratica quotidiana, ex commi 1 e 2 Art. 72 Cpp, “allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima, quando ne ravvisi l’ esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’ imputato. Analogamente, provvede, ad ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’ imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento, ovvero che nei confronti dell’ imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere “.

Tali comma 1 e comma 2 Art. 72 Cpp, unitamente a quanto disposto ex Artt. 70 e 71 Cpp, creavano una stanchevole e logorroica ri-valutazione semestrale dell’ infermità psichica dell’ imputato, il che contrasta, come asserito dalla Corte Costituzionale, con l’ altrettanto basilare ratio della ragionevole durata del Procedimento Penale alla luce del Principio statuito nell’ Art. 111 della vigente Costituzione. In buona sostanza, la scadenza semestrale delle perizie psichiatriche previste dall’ Art. 72 Cpp, anziché costituire una garanzia accusatoria e democratica, finivano per trasformarsi in un inutile nonché costoso procrastinamento di adempimenti peritali squilibrati sotto il profilo della durata e della quantità. Il nuovo Art. 72 bis Cpp ha finalmente avuto, nel 2017, la coerenza, il realismo ed il senso pratico di ammettere l’ esistenza fattuale e, quindi, anche processuale di stati di demenza e/o di incapacità mentale radicali e completamente irreversibili. Esistono, pertanto, fattispecie concrete in cui le visite psichiatriche semestrali ex comma 1 Art. 72 Cpp non hanno senso e provocano inutili costi per remunerare un CTU altrettanto superfluo e, anzi, cavillosamente privo di un ruolo attivamente e necessariamente propositivo.

Senza dubbio, nel 1989, il Rito Vassalli-Pisapia aveva sottolineato, nei Lavori Preparatori, la preziosa valenza garantistica degli Artt. 70, 71 e 72 Cpp. Ovverosia, alla luce del diritto fondamentale alla difesa ex Art. 24 Cost., la predisposizione semestrale di perizie psicologiche ex Art. 72 Cpp appariva come un’ evoluta e, anzi, ottima forma di tutela a beneficio del semi-infermo e dell’ infermo di mente, ma, nel lungo periodo, purtroppo, il comma 1 Art. 72 Cpp si è rivelato drammaticamente inservibile e, paradossalmente, contrario alla nozione costituzionale di “ giusto processo “ . In effetti, CHIAVARIO ( 2012 ) parla dell’ Art. 72 Cpp come di “un’ importante affermazione del diritto all’ autodifesa. Più in generale, poi, tali norme erano indubbiamente state anche una concreta espressione di tensioni innovative, nella misura in cui avevano perseguito, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, un ‘ impostazione personalistica dei rapporti tra individui ed istituzioni “. Tuttavia, nella Prassi concreta, gli Artt. 70, 71 e 72 Cpp si sono trasformati in una zavorra empirica abnorme ed appesantente. A tal proposito, si vedano anche, in Dottrina, i dubbi iniziali espressi da KOSTORIS ( 1989 ).

E’ senza dubbio utile, sotto il profilo giurisprudenziale, citare pure il parere di Corte Costituzionale n. 39/2004, nel senso che ” tali disposizioni ( gli Artt. 70, 71 e 72 Cpp )hanno una funzionalità poi risultata carente, nel tempo, con riferimento a condizioni soggettive (di infermità mentale )irreversibili anche dopo l’ esito di specifici accertamenti [ … ] nell’ alveo dell’ Art. 70 Cpp vanno ricondotte non solo le malattie definibili in senso clinico come psichiche, ma anche qualunque altro stato di infermità che renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali dell’ imputato in modo tale da impedire un’ effettiva partecipazione al giudizio”. P.e., il comma 1 Art. 72 Cpp, è inidoneo per la frequente fattispecie del disturbo boderline non clinicamente accertabile o non catalogabile nel senso criminologico e psico-patologico-forense ( si veda, a tal proposito, GIARDA – 1992 – – AIMONETTO – 1992a, 1992b -, in Dottrina, nonché, in Giurisprudenza, Corte Costituzionale n. 23/2013 e Corte Costituzionale n. 340/1992 ). Viceversa, esistono stati patologici meno problematici dal punto di vista accertatorio, come la demenza senile totale, o taluni deliri maniacali invalidanti e facilmente sussumibili entro la prospettiva normativa di cui al comma 1 Art. 70 Cpp ( … per infermità mentale, l’ imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, comma 1 Art. 70 Cpp ).

2. L’ imputato irreversibilmente incapace nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Durante gli Anni Novanta del Novecento, la Corte Costituzionale era stata più volte adita a motivo del malfunzionamento tecnico e pratico degli Artt. 70, 71 e 72 Cpp, con particolari e gravi censure di inutilità de quo nei confronti del comma 1 Art. 72 Cpp. Ciononostante, la Consulta aveva sempre rigettato i Ricorsi per manifesta infondatezza o per inammissibilità. Viceversa, negli Anni Duemila, come rilevato anche da Pagliano ( 2017 ), è iniziato una sorta di movimento di pensiero giuridico profondamente critico nei confronti della previgente Normativa processualpenalistica in tema di sospensione del Procedimento per incapacità irreversibile dell’ imputato ( si veda, a tal proposito, in Dottrina, pure il parere di Famiglietti – 2014 – ).

La svolta, sotto il profilo della Giurisprudenza, è iniziata con la Sentenza n. 23/2013 della Corte Costituzionale, la quale è stata chiamata a valutare l’ incostituzionalità, ex comma 1 Art. 159 CP, della sospensione del corso della prescrizione nel caso di accertamento dell’ incapacità irreversibile dell’ imputato ex Artt. 71 e 72 Cpp. In buona sostanza, il Precedente n. 23/2013 della Consulta doveva analizzare il problema pratico dell’ abnormità ipertrofica dei termini di prescrizione provocata dalla sospensione indeterminata del Procedimento Penale in attesa dell’ accertamento dell’ infermità mentale completa e definitiva dell’ imputato. Non si trattava di un cavillo ozioso, bensì, alla luce del comma 1 Art. 159 CP, di impedire un allungamento eccessivo della sospensione dei termini prescrittivi “nel caso di sospensione del processo penale per ragioni di impedimento delle parti”, intendendosi per “impedimento delle parti ” l’ impossibilità dell’ imputato, per infermità mentale, sopravvenuta al fatto o meno, di partecipare coscientemente al proprio processo, come previsto, a livello di ratio, dal comma 1 Art. 70 Cpp. Tuttavia, anche nel caso della qui esaminata Sentenza n. 23/2013, la Corte Costituzionale rinviò la modifica alle Camere” nella necessità di rispettare le competenze e le prerogative del legislatore [ pur avendo la Corte ] individuato un grave problema rispetto al quale non è tollerabile un eccessivo ed ulteriore protrarsi dell’ inerzia legislativa “.

In buona sostanza, nel Precedente n. 23/2013, la Consulta non ha voluto creare un caso di ipertrofia giurisprudenziale di matrice integrativa e/o abrogativa, anche se essa ha affermato e riconosciuto l’ urgente necessità dell’ intervento attivo del Legislatore, per emendare i gravi difetti applicativi connessi agli Artt. 70, 71 e 72 Cpp. Inoltre, nelle Motivazioni, la Corte Costituzionale, nell’ ambito di tale Sentenza del 2013, proponeva al Legislatore di fissare, nell’ Art. 72 Cpp, un numero chiuso e predeterminato di accertamenti peritali sullo stato di infermità mentale dell’ imputato. Oppure ancora, sempre nelle Motivazioni, si proponeva, dopo lo svolgimento di un certo numero chiuso di perizie psichiatriche, di dichiarare ” l’ improcedibilità dell’ azione penale a seguito della prognosi di irreversibilità dello stato mentale dell’ imputato”( Motivazioni, Corte Costituzionale, Sentenza n. 23/2013 ). Per la verità, le Camere hanno eccessivamente ed imprudentemente sottovalutato il Precedente n. 23/2013 della Consulta, fatta eccezione per un mai coltivato Disegno di Legge sulla durata ragionevole dei Processi, presentato alla Camera dei Deputati in data 23/12/2014. Pertanto, è stata necessaria l’ ulteriore Sentenza n. 45/2015 della Corte Costituzionale, la quale, per una seconda volta, sotolineava ” l’ opportunità di sganciare la sospensione del processo dalla sospensione della prescrizione [ ex Art. 159 CP ] in presenza di un impedimento irreversibile dell’ imputato”.

Ovverosia, come rimarcato, in Dottrina, da MAZZA (2013), non era né ragionevole, né utile, né pratico applicare all’ infinito il comma 1 Art. 72 Cpp, reiterando, con cadenza semestrale, un numero enorme ed irrazionale di perizie psichiatriche anche nel caso di una malattia mentale dell’ imputato totalmente e radicalmente invalidante, ovvero tale da impedire al rinviato a giudizio di poter partecipare, con una lucida auto-consapevolezza, al Procedimento Penale che lo riguarda, come statuito nel comma 1 Art. 70 Cpp.

Voena ( 2016 ), commentando le due Sentenze della Consulta n. 23/2013 e n. 45/2015, afferma che la Corte Costituzionale si era trovata in imbarazzo di fronte al silenzio pigro e omissivo del Parlamento, nel senso che “la sentenza n. 45 del 2015 era stata soltanto una soluzione-tampone, perché era impossibile operare una scelta della soluzione più opportuna, perché, come già sottolineato nel precedente n. 23 del 2013, la scelta compete soltanto al legislatore. [ Ma rimaneva comunque urgente ] risolvere il problema dell’ incapacità psichica irreversibile dell’ imputato, per limitare, così, la durata della sospensione di un processo destinato comunque a chiudersi con l’ estinzione del reato provocata dalla decorrenza dei termini di prescrizione”. Del resto, anche alla luce dell’ Art. 111 Cost., la ragionevole durata del Processo è un valore costituzionale assai prezioso e, viceversa, l’ Art. 72 Cpp creava una situazione biasimevole in cui la sospensione si prolungava ad libitum a causa dell’ assurdo obbligo di una quantità infinita di perizie psichiatriche semestrali, nonostante l’ irreversibilità e la gravità assoluta della patologia o delle patologie mentali dell’ imputato. Eravamo di fronte ad una tutela assurdamente eccessiva dell’ imputato, le cui garanzie si trasformavano in un non-senso iper-burocratico. Anche Daniele (2015) ha giustamente notato che ” il giudice non può essere costretto a periodici ed inutili accertamenti peritali che non sono ragionevoli e che sarebbero assurdamente destinati a cessare solo con la morte dell’ imputato … l’ incapacità irreversibile dell’ imputato deve avere una disciplina specifica”.

3. Struttura e contenuto del nuovo Art. 72 bis Cpp in tema di infermità irreversibile

Provvidenzialmente, il quasi dimenticato Disegno di Legge del 23/12/2014 è inaspettatamente e finalmente sfociato nell’ Art. 1 comma 22 della L. 103/2017, la quale, dopo decenni di disagio interpretativo, ha introdotto l’ Art. 72 bis Cpp, precettivo dallo 03/08/2017.
La grande semplificazione dell’ Art. 72 bis Cpp consiste nel disporre che se, a seguito delle perizie psichiatriche ex Art. 70 comma 1 Cpp, si accerta la sussistenza di una totale ed irreversibile infermità psichica dell’ imputato, il Giudice, senza dover passare più volte per la via sospensiva disposta dall’ Art. 71 Cpp, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere. Finalmente, come proposto dai Precedenti della Consulta n. 23/2013 e n. 45/2015, l’ Art. 72 bis Cpp evita gli inutili ed infiniti accertamenti peritali semestrali ex comma 1 Art. 72 Cpp e, per conseguenza, lo snellimento della Procedura evita la macchinosa ed iniqua sospensione dei termini di prescrizione del reato, in tanto in quanto l’ Art. 72 bis Cpp si riferisce ad un grave ed irreversibile << stato mentale dell’ imputato tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento >>.

Dunque, da un lato, è rispettata e conservata la ratio di cui al comma 1 Art. 70 Cpp, ovverosia è disposta ex officio una perizia psichiatrica << quando vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale [ sopravvenuta al fatto o preesistente ] l’ imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo >>. Tuttavia, da un altro lato, il non luogo a procedere o il non doversi procedere previsti dall’ Art. 72 bis Cpp impediscono e prevengono inutili e stanchevoli lungaggini abnormi che, nel nome della tutela garantistica dell’ imputato, finivano, nella realtà pratica, per violare l’ altrettanto basilare valore della durata ragionevole dei Procedimenti, costituzionalmente sancita nell’ Art. 111 Cost. E nella CEDU. Anche dal punto di vista medico-forense, l’ infermità mentale irreversibile giuridificata nell’ Art. 72 bis Cpp non reca carattere bagatellare e non coincide con la fattispecie, assai meno grave, di un blando disturbo del carattere o della personalità. Pertanto, nel contesto del meccanismo accertativo e sospensivo degli Artt. 70, 71 e 72 Cpp, il semplice soggetto borderline continua ad essere tutelato, mentre uno stato demenziale o neurodegenerativo cade sotto il campo precettivo velocizzato e semplificato previsto dal nuovo Art. 72 bis Cpp.
Va, comunque, precisato che l’ infermità o la demenza, anche nei casi irreversibili ex Art. 72 bis Cpp, non debbono necessariamente essere <<sopravvenute al fatto >> delittuoso per cui si procede e, quindi, l’ incapacità d’ intendere e di volere può ( anche ) risalire al tempo della commissione del reato, come stabilito dalla Sentenza parzialmente abrogativa n. 340/1992 della Corte Costituzionale.

Oltretutto, in Dottrina, si ribadisce che l’ introduzione del nuovo Art. 72 bis Cpp copre la fattispecie della demenza irreversibile o della perdita di auto-coscienza altrettanto totale, ma il comma 1 Art. 70 Cpp continua a prevedere il proscioglimento o il non luogo a procedere anche nei casi in cui, ex Art. 129 Cpp, l’ incapacità e l’ invalidità non sono assolute, ma esse, in ogni caso, sono sufficientemente invalidanti per poter escludere la partecipazione cosciente dell’ imputato al Procedimento che lo riguarda. Basti pensare all’ intossicazione cronica ed acuta da bevande alcoliche, oppure a stati di delirio maniacale non irreversibili, ma certamente gravi e cagionanti una notevole incapacità di auto-determinarsi.
Un ulteriore problema è il rapporto tra l’ Art. 72 bis Cpp ed i lemmi ivi contenuti “a seguito degli accertamenti previsti dall’ articolo 70 “. In effetti, nei tre commi formanti l’ Art. 70 Cpp, il lemma << accertamento >>, nell’ esegesi dottrinaria e, soprattutto, nella Prassi quotidiana, può non coincidere con una perizia psichiatrica in senso stretto. Ovverosia, tanto nel caso dell’ infermità irreversibile quanto in quello del proscioglimento per una meno grave malattia psichica, l’ intervento peritale di un CTU è ragionevolmente escluso qualora l’ imputato, ictu oculi, manifesti, in maniera assolutamente palese e conclamata, un’ infermità psichica ben visibile ed indubitabile ( si pensi ai casi di comportamenti istrionici immotivati, deliri, dislessia patologica, demenza, stato vegetativo, gestualità ed eloquio irragionevoli, stati spastici, ideazioni insensate o reazioni umorali prive di ragione ).

Anche Gualazzi ( 2011 ) afferma che “gli accertamenti [ ex comma 1 Art. 70 Cpp, dunque anche nella fattispecie ex Art. 72 bis Cpp ] non devono necessariamente estrinsecarsi nelle forme della perizia, ben potendosi ad esempio ipotizzare il ricorso ad altri meno dispendiosi mezzi di prova” consistenti nella semplice osservazione visiva e diretta dell’ imputato demente o schizoide o paranoico da parte del Magistrato giudicante. La perizia psichiatrica non costituisce l’ unica via di osservazione personologica, in tanto in quanto esistono numerose patologie mentali osservabili e giudicabili in maniera diretta e senza il costoso ausilio di un operatore sanitario nel senso stretto.

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4. Immaturità, infermità e stati invalidanti / semi-invalidanti nella giurisprudenza di legittimità italiana

Nella Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, nell’ ultima trentina d’ anni, l’ immaturità rappresenta un concetto distinto rispetto all’ infermità, e questo nonostante, in molti Precedenti, sia asserita la coesistenza di un carattere immaturo con una mente inferma e non sufficientemente in grado di auto-determinarsi. In effetti, esistono decine di Sentenze della Corte di Cassazione nelle quali si parla di << ontologica diversità >> tra l’ immaturo e l’ infermo, ma tale autonomia concettuale non impedisce di instaurare una forte correlazione fattuale tra la personalità dell’ immaturo e quella dell’ infermo o del semi-infermo.

Tale sinallagma, a sua volta, incide non poco sulla valutazione giurisprudenziale del tipo di volontà dolosa o colposa con la quale il reo ha commesso l’ infrazione anti-normativa. In buona sostanza, esiste, nei Precedenti, la non semplice fattispecie dell’ infermo per immaturità. Solitamente, se è precettivo l’ Art. 88 CP, l’ incapacità totale d’ intendere e di volere fa passare in secondo piano l’ eventuale immaturità e la carenza completa della consapevolezza psichica reca al riconoscimento altrettanto pieno della pericolosità sociale. Pertanto, la via finale sarà quella del collocamento in una Rems. All’ opposto, se è precettivo l’ Art. 89 CP, l’ incapacità di intendere e di volere è parziale e tale deficit caratteriale è spesso associato all’ immaturità dell’ infrattore, specialmente nel caso del reo minore degli anni 18 e maggiore degli anni 13 ( Art. 98 comma 1 CP ). Tuttavia, a livello giurisprudenziale, l’ Art. 89 CP non è automaticamente associato all’ Art. 98 CP, poiché il minorenne ultra-13enne, ancorché infra-18enne, non è necessariamente affetto da disabilità mentali.

Ovverosia, come precisato da Cass. Pen., Sez. I, 15 febbraio 1990, << il riscontro di un vizio parziale di mente, a cagione di infermità, non porta automaticamente ad una declaratoria di non imputabilità del soggetto [ minorenne ultra-13enne ] ai sensi dell’ Art. 98 CP. Infatti, nel caso in cui un minore risulti affetto da vizio parziale di mente, occorrerà comunque verificare se quel vizio abbia inciso sul normale sviluppo del minore, impedendogli di raggiungere quel minimo di capacità intellettiva e di auto-determinazione che consentono di ritenere integra la sua capacità naturale e, quindi, la sua maturità >>. In altri termini e detto con un linguaggio quasi algebrico, il minorenne ultra-13enne può essere prosciolto perché << non imputabile per immaturità >>, ex Art. 98 CP, soltanto se un disturbo psicologico, catalogato nel DSM-V, ha provocato un’ infermità, la quale ha totalmente inficiato la normale maturità del minorenne. Ciononostante, esiste anche il frequente caso del minorenne imputabile che possiede un grado ordinario di maturità, ma questi è, nondimeno, affetto da una parziale incapacità d’ intendere e di volere ex Art. 89 CP, il che non porta al proscioglimento, bensì ad una sanzione diminuita o, nel caso di una contestuale pericolosità sociale accertata, al ricovero in una Rems.

A tal proposito, con efferenza al Diritto Penale minorile, la summenzionata Sentenza di Cass. Pen., Sez. I, 15 febbraio 1990, reputa possibile << una compromissione delle capacità di intendere e di volere per gravi disturbi di personalità ex Art. 89 CP, ma non tali da escludere la maturità del minorenne>>. Siffatto orientamento reca il pregio di salvaguardare le garanzie semi-abolizionistiche o, ognimmodo, attenuative di cui deve beneficiare l’ infrattore minore degli anni 18, ma, nel contempo, la Suprema Corte non ha mai confuso la diminuzione sanzionatoria con l’ impunità automatica, al quale si tradurrebbe, verso gli adolescenti, in una pericolosa, sottile ed implicita istigazione a delinquere iper-protettiva e criminogena. Il minorenne non è per nulla escluso dalla precettività del comma 3 Art. 27 Cost. . Analogamente, Cass. Pen., Sez. I, 23 gennaio 2003 ha precisato che << mentre l’ infermità mentale rilevante ai sensi dell’ art. 89 cp deve sempre dipendere da una causa patologica che incida sui processi intellettivi e volitivi del soggetto, l’ immaturità del minore consegue ad un insufficiente sviluppo della maturità psico-fisica che impedisce al soggetto di avere una piena consapevolezza del disvalore sociale dei comportamenti adottati e delle relative conseguenze.

Non è dunque formulabile una mera equiparazione tra semi-infermità mentale ed immaturità, ma deve procedersi ad una valutazione accurata sotto l’ uno e l’ altro aspetto, tenendo ovviamente presente che l’ imputabilità del minore infradiciottenne è compatibile con il vizio parziale di mente. Infatti, laddove la sola capacità di volere risulta, a cagione di una infermità, grandemente scemata ma non del tutto esclusa, è ammissibile un riconoscimento di semi-infermità mentale ma non necessariamente di immaturità. In effetti, la carenza di una capacità del soggetto non preclude automaticamente la possibilità che questi abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità in relazione al fatto commesso, dove l’ intendere ed il volere, anche se scemati, devono essere compresenti >>

A prescindere dal caso specifico del minorenne infrattore e, dunque, della precettività a-tipica dell’ Art. 98 CP, rimane, alla luce del DSM-V, il problema del rapporto tra gli Artt. 88 ed 89 CP ed i gravi disturbi della personalità in età evolutiva. Prima degli Anni Duemila, il giovane od il giovane adulto caratterialmente disturbato era sottoposto, sempre e comunque, alle regole dell’ ordinaria e piena imputabilità, mentre, in epoca contemporanea, le sindromi borderline possono spesso recare ad un giudizio di infermità o di semi-infermità. A tal proposito, Cass. Pen., SS.UU., 8 marzo 2005, n. 9163 ha asserito, operando una svolta storica, che << anche i gravi disturbi della personalità possono avere valore di infermità ed influire sull’ imputabilità del soggetto autore di reato ai sensi degli artt. 88 ed 89 cp, a condizione che questi disturbi [ borderline ] siano di consistente intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sull’ imputabilità. Inoltre, tra [ il disturbo borderline ] ed il fatto di reato deve sussistere un nesso eziologico che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo >>. Non va dimenticato che Cass. Pen., SS.UU., 8 marzo 2005, n. 9163 è applicabile tanto ai minorenni ultra-13enni quanto ai maggiorenni.

BIBLIOGRAFIA

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Idem Sospensione del processo penale per infermità di mente dell’ imputato, gcos, 1992b
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Corte Costituzionale, in VINCIGUERRA & DASSANO, Studi in memoria di
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Idem, Infermità mentale ed eterni giudicabili, a proposito della sent. 23/2013 della Corte
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DANIELE, Il proscioglimento per prescrizione dei non più “ eterni giudicabili “,
Www.penalecontemporaneo.it , 20/04/2015
FAMIGLIETTI, Sospensione del processo per incapacità dell’ imputato: linee ricostruttive e
Permanenti incertezze, PPG, 2014
GIARDA, Infermità mentale dell’ imputato al tempo del fatto e sospensione del processo, cgiur,
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GUALAZZI, Gli accertamenti volti a verificare identità fisica, età e capacità processuale dell’
Imputato, in MONTAGNA, La giustizia penale differenziata. Gli accertamenti
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PAGLIANO, L’ incapacità irreversibile dell’ imputato, in SCALFATI, La riforma della giustizia
Penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Giappichelli, Torino, 2017
VOENA, Soggetti, in CONSO & GREVI & BARGIS, Compendio di procedura penale,
CEDAM, Padova, 2016

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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