Qui la risoluzione n. 60/E del 16/05/2006 – Agenzia delle Entrate.
Obbligatoria l’indicazione della Partita IVA sul sito web, ciò anche se il sito è utilizzato per fini meramente propagandistici e pubblicitari senza il compimento di attività di commercio elettronico, pena la sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione in Italia, o vi stabiliscono una stabile organizzazione devono richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA. Tale codice identificativo, quindi, resterà invariato, fino alla cessazione dell’attività.
L’art. 35 del DPR 633/1972, stabilisce l’obbligo, per il contribuente intestatario della Partita IVA che disponga di un sito web, di indicare nella relativa home page il numero identificativo ad esso attribuito ai fini IVA.
In particolare con la risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo sussiste non solo per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico ma anche se il sito web è utilizzato esclusivamente per scopi pubblicitari. Infatti “l’obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall’art. 35, comma 1”.
In caso di omessa indicazione della partita IVA la sanzione applicabile varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.
Tuttavia in caso di società italiane appartenenti a gruppi multinazionali che non dispongano di uno specifico sito web direttamente connesso alle attività svolte in Italia si ritiene che l’obbligo di indicazione della partita IVA non sussista. Ciò purchè la società italiana non sia titolare del dominio internet e che comunque a questa non siano riaddebitati eventuali costi intercompany da parte della consociata estera titolare del sito.
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