L’infortunio in itinere: rassegna giurisprudenziale

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Nozioni generali e definizione

 

Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l’istituto di cui trattasi.

Per infortunio in itinere si intende l’infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro.

 

La definizione normativa è contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

 

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida“.

 

La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha individuato tre requisiti, affinchè possa parlarsi di infortunio in itinere, ovvero:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento (1);

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, (2);

c) la necessità (3) dell’uso del veicolo privato

 

 


Rassegna giurisprudenziale

In tema di infortunio in itinere – nel regime successivo alla riforma di cui all’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie, – il rischio elettivo – cioè dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento – è configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro (di cui all’articolo del T.U. n. 1124/65) -secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13447/2000, 3363/2001, 7222/2002, 11885/2003, 5525/2004) – ma, con riferimento all’infortunio in itinere, assume, tuttavia, una nozione più ampia – rispetto all’infortunio, che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria – in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato, di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (vedi, per tutte, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282, 11885/2003, 5525/2004).
Cass. civ. 22 febbraio 2012, n. 2642  

 

La sussistenza di esigenze di bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, pur se finalizzate ad accreditare condotte di vita improntate a maggiore comodità o a minor disagio, non sono di per sé sufficienti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere in assenza della dimostrazione dell’effettiva necessità dell’utilizzo del mezzo privato.
Cass. 29 luglio 2010, n. 17752, in D&L 2010, con nota di Aldo Garlatti, “Utilizzo del mezzo privato, indennizzabilità dell’infortunio in itinere e requisito giustificativo del diritto”, 872

 

L’infortunio “in itinere” comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.
Cass. 27 aprile 2010, n. 10028, in Lav. nella giur., 2010, 731

 

In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto della peculiarità dell’attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa.
Cass. 23 maggio 2008, n. 13376, in Lav. nella giur., 2008, 843

 

In tema di indennizzo degli infortuni in itinere per i lavoratori, la rendita da riconoscere all’assicurato Inail in caso di incidente scatta soltanto se l’uso di un mezzo proprio – come l’automobile o lo scooter – per raggiungere il posto di lavoro è dettato dall’assenza di soluzioni alternative: è infatti il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone, che è in grado di ridurre al massimo i rischi. L’esigenza di conciliare le ragioni del bilancio dello Stato con i compiti di tutela sociale che pure competono alle istituzioni non consente infatti di gravare la collettività di spese ricollegabili a comportamenti non improntati alla necessaria prudenza. Pertanto se il lavoratore usa il mezzo privato per il tragitto casa-lavoro, non è possibile far rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni in itinere una serie di condotte improntate a maggiore comodità – o minori disagi – laddove non vi sia una vera e propria necessità.
Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2007, n. 995

 

Ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto l’indennizzabilità dell’infortunio, considerando non compatibili gli orari dei mezzi pubblici rispetto all’orario di lavoro, sia in relazione al disagio costituito dal prolungamento dell’assenza del lavoratore dalla sua famiglia, sia in riferimento alla possibilità di spostare l’orario di entrata ed uscita dal lavoro, valutato come meramente ipotetico, perché non vi era stato alcun accordo tra le parti e perché non si poteva ravvisare un obbligo in tal senso in capo al lavoratore).
Cass. civ. , sez. lav., 23 aprile 2004 , n. 7717

 

 

Manuela Rinaldi   Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano

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(1) Tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione.
(2) Non devono esserci le “divagazioni” di cui sopra o avvenga in orari non collegabili all’attività lavorativa.
(3) Da accertarsi caso per caso, cfr. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 17/01/07, n. 995.

Rinaldi Manuela

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