L’insussistenza del “fatto materiale” nel nuovo articolo 18 l.300/1970 del Decreto Renzi.

Come noto e  da noi già oggetto di un primo commento su questa Rivista è stato ridisegnato dal Governo Renzi l’art.18 dello Statuto dei lavoratori. Nonostante gli intenti  manifestati da talune parti politiche  e da alcuni “specialisti” di diritto del lavoro di “eliminarla”, la norma si perpetua e con essa il meccanismo di reintegra di fronte a licenziamenti, diciamo  ” illegittimi” ( licenziamenti nulli,licenziamento in forma orale e per insussistenza del fatto materiale contestato nella sola ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa ).

Già in altri nostri interventi su questa rivista avevamo affrontato la tematica dell’insussistenza del fatto che determinava la reintegra del lavoratore ( L’insussistenza del fatto contestato nelle ipotesi di licenziamento previste dal “nuovo” art. 18 ,su questa Rivista dal 5-6-2013, e Ancora sull’insussistenza del fatto contestato nelle ipotesi di licenziamento previste dal “nuovo” art.18 della legge n.300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori,come modificato dall’art,1,comma 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, su questa Rivista dal 9-1-2013).

Nella legge Fornero erano previste due ipotesi di reintegra per insussistenza del fatto: ( 1 )la prima,quando il giudice accertava che non ricorrevano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato; ( 2 ) la seconda, nell’ipotesi in cui accertava la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.Nel Decreto Renzi, come su visto è rimasta una sola ipotesi.

Così il testo legislativo:< esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore,rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento,il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro……………>.

Già la legge Fornero era stata oggetto di interpretazioni discordanti sulla nozione di <insussistenza del fatto>.

La nuova norma , nell’intento di  meglio precisare la nozione, ha specificato doversi trattare, ai fini dell’applicabilità della reintegra , di <insussistenza del fatto materiale>.Forse si intendeva superare la dicotomia tra  <fatto materiale> e <fatto giuridico>.

Come noto e  da noi già oggetto di un primo commento su questa Rivista è stato ridisegnato dal Governo Renzi l’art.18 dello Statuto dei lavoratori. Nonostante gli intenti  manifestati da talune parti politiche  e da alcuni “specialisti” di diritto del lavoro di “eliminarla”, la norma si perpetua e con essa il meccanismo di reintegra di fronte a licenziamenti, diciamo  “illegittimi” (licenziamenti nulli, licenziamento in forma orale e per insussistenza del fatto materiale contestato nella sola ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa).

Già in altri nostri interventi su questa rivista avevamo affrontato la tematica dell’insussistenza del fatto che determinava la reintegra del lavoratore (L’insussistenza del fatto contestato nelle ipotesi di licenziamento previste dal “nuovo” art. 18, su questa Rivista dal 5-6-2013, e Ancora sull’insussistenza del fatto contestato nelle ipotesi di licenziamento previste dal “nuovo” art.18 della legge n.300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori, come modificato dall’art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, su questa Rivista dal 9-1-2013).

Nella legge Fornero erano previste due ipotesi di reintegra per insussistenza del fatto: ( 1 ) la prima, quando il giudice accertava che non ricorrevano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato; ( 2 ) la seconda, nell’ipotesi in cui accertava la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel Decreto Renzi, come su visto è rimasta una sola ipotesi.

Così il testo legislativo: <esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore,rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento,il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro…>.

Già la legge Fornero era stata oggetto di interpretazioni discordanti sulla nozione di <insussistenza del fatto>.

La nuova norma, nell’intento di  meglio precisare la nozione, ha specificato doversi trattare, ai fini dell’applicabilità della reintegra, di <insussistenza del fatto materiale>. Forse si intendeva superare la dicotomia tra  <fatto materiale> e <fatto giuridico>.

Per una sua interpretazione occorrerà attendere la lettura che ne darà la magistratura.

Tuttavia possono farsi fin da ora  alcune considerazioni.

Già nei primi commenti contenuti nel più autorevole quotidiano[1] che, naturalmente, senza, almeno riteniamo, avere pretese di scientificità, tuttavia, essendo diretto agli operatori, ai quali è demandato il corretto operare nella materia, presenta una notevole affidabilità, vengono proposte le prime interpretazioni, richiamando nel contempo anche le prime opinioni e dichiarazioni di noti giuslavoristi.

Al fine di  seguire i canoni di una buona ermeneutica tentiamo di fare una prima analisi della fattispecie, attraverso la lettura della norma. Essa è composta di alcuni elementi:

A)     in primis l’insussistenza del fatto  materiale contestato al lavoratore;

B)      quindi l’estraneità di ogni valutazione da parte del giudice circa la sproporzione del licenziamento;

C)      la <dimostrazione in giudizio> della stessa insussistenza del fatto materiale.

Sul primo elemento, il core dell’istituto, c’è una prima lettura (v. pag. 3) secondo  la quale <si limita l’insussistenza del fatto al solo fatto materiale,con esclusione… del caso in cui il giudice accerta il fatto materiale,ma esclude la sussistenza del “fatto giuridico” per “carenza dell’elemento psicologico”>.

Il campo giuridico nel quale è stata maggiormente sviluppata questa distinzione (elemento oggettivo/elemento soggettivo) è senz’altro il campo  del diritto penale. Nel reato viene infatti distinto il fatto materiale dall’elemento soggettivo. Pur non volendo addentrarci in questa complessa materia, ai nostri fini basteranno poche considerazioni essenziali.

In generale si dice che <affinché un fatto concreto costituisca reato, è necessario che esso corrisponda alla figura delineata dal legislatore: occorre, in altri termini, che il soggetto abbia realizzato un’azione simile, o meglio conforme a quella contemplata nella norma incriminatrice>[2]. Ad. es. per quanto riguarda il furto il fatto materiale corrisponde all’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. Trasferendo tali concetti alla nostra materia:il datore di lavoro,in primis, deve contestare al lavoratore l’impossessamento di un bene aziendale. Avremo in tal modo il <fatto materiale> da porre  a fondamento della sanzione del licenziamento. Ma, come noto, in aggiunta si richiede:   a) l’elemento soggettivo o psicologico, in termine tecnico il dolo, ossia <la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile aziendale>, b) la mancanza di scriminanti, in particolare l’errore, nel caso ad es. l’avere ritenuto che il bene fosse non aziendale ma un bene proprio, c) ma tale errore deve essere incolpevole, il che è piuttosto difficile a verificarsi; l’errore è incolpevole o scusabile solo se non  dipende da imprudenza o negligenza: non facilmente scusabile è l’errore di avere ritenuto che un bene collocato nei locali aziendali non appartenesse all’azienda ma fosse proprio.

Ne consegue che  non è ipotizzabile che sussista il fatto materiale ma non l’elemento psicologico, così come è difficilmente  ipotizzabile che venga contestato un comportamento materiale insussistente.

A questo punto ci dobbiamo rendere conto delle difficoltà operative del datore di lavoro che deve valutare anche le intenzioni e non solo il comportamento del lavoratore.

L’indagine sull’elemento psicologico  presenta difficoltà non da poco.

L’altra distinzione, posta in campo, è quella tra fatto materiale  e fatto giuridico.

Già nei nostri precedenti scritti citati  avevamo notato la difficoltà di connotare un fatto materiale posto a fondamento di un licenziamento che non fosse anche un fatto giuridico (reato, inadempimento, illecito e altro). Quindi l’enunciato della legge sull’insussistenza del fatto materiale, cui consegua la reintegra, non può che consistere, a parer nostro, nell’insussistenza del fatto giuridico che integri il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa (inadempimento ex lege n.604/66 e/o giusta causa ex art. 2119 codice civile).

Ma leggiamo sempre sul quotidiano specializzato quella che potrebbe essere la c.d. “intenzione” del legislatore: l’esponente  qualificato intervistato (v. pag. 2) dichiara: <la sanzione del reintegro rimarrà se l’accusa del grave inadempimento contrattuale si rivela falsa (sic)>.

Sugli altri due elementi della fattispecie resta poco da dire.

Che debba essere dimostrata in giudizio la presunta insussistenza del fatto fa parte delle regole generali del processo. Non si chiarisce peraltro chi debba essere onerato della prova,dal momento che  si richiede che<sia raggiunta una prova piena dell’insussistenza del fatto contestato> (v. pag. 3).

Quanto  alla l’estraneità di ogni valutazione da parte del giudice circa la sproporzione del licenziamento ,ciò va contro al principio fondamentale  dei sistemi disciplinari per cui ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto.

Dobbiamo  perciò concludere che anche questo provvedimento legislativo presenta punti di difficile interpretazione.

La su esposta nostra interpretazione ,invero,apparirebbe in controtendenza con la volontà di ridurre la casistica della reintegrazione. Infatti, far coincidere l’insussistenza del fatto materiale con l’insussistenza del fatto giuridico (inadempimento) verrebbe a coprire una estesa area di licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa illegittimi;ma resterebbe comunque fuori la pur ampia area (di fatto forse la più ampia) della sproporzione della sanzione rispetto al comportamento disciplinare sussistente. Ma allora? Non ci resta che invocare,per il legislatore,la giustificazione di G. Leopardi,contenuta ne “I nuovi credenti”, v. 79: <Né dissi io questo,o se pur dissi,all’arte non sempre appieno esce l’intento,e spesso la penna un poco dal pensier si parte”.

 

 

 

 


[1] Il riferimento è aI Sole 24 Ore di Sabato 27 dicembre 2014 – N.354, pagg. 2 e 3

[2] Ci siamo rifatti,nei pur succinti richiami al classico Antolisei Manuale di diritto penale, Giuffrè, 1963, passim

Avv. Viceconte Massimo

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