Il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale
in quanto, tenuto conto che l’accoglimento del ricorso in esame con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa controinteressata comporterebbe non già l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara,
l’offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può vantare un’aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire l’appalto, previa partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione;
che tale orientamento giurisprudenziale va ribadito anche dopo l’Ap 10.11.2008 n. 11, in quanto la fattispecie ivi esaminata è quella relativa al procedimento concorsuale con due soli concorrenti ammessi, ciascuno dei quali ha impugnato l’atto di ammissione alla gara dell’altro concorrente, mentre la fattispecie oggetto della presente controversia riguarda il diverso caso in cui un concorrente legittimamente escluso ha impugnato la mancata esclusione dalla gara dell’unico concorrente ammesso: in questa seconda fattispecie va preso in considerazione soltanto l’unico interesse sostanziale di cui sono titolari i concorrenti in un procedimento di evidenza pubblica (sul punto cfr. Ap 29.1.2003 n. 1, con la quale viene statuito che l’aggiudicazione costituisce “il bene della vita che l’interessato intende conseguire attraverso la gara” ed “attraverso la tutela giurisdizionale”), vale a dire l’interesse all’aggiudicazione dell’appalto, mentre non può tenersi conto dell’interesse minore e/o strumentale alla ripetizione della gara, per cui non sussistono i presupposti per l’applicazione del principio ex art. 111 della Costituzione di parità delle parti nel processo delineato dalla citata Ap n. 11/08 (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, I, 1.6.2010 n. 2313; T.A.R. Basilicata Potenza 11 marzo 2010 n. 122; T.A.R Lazio Roma, sez. II, 2 febbraio 2010 n. 1411);
che, ciò stante, il ricorso è inammissibile.
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