Nell’ordinanza n. 3533 del 23 febbraio 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “… ai sensi del Decreto Legge 248 del 2007, articolo 36, comma 4 ter, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (…), a pena di nullità; in base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa”.
Nel caso di specie, la società contribuente impugnava la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva riformato la decisione del Giudice di primo grado, il quale aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo per presunta maggiore imposta (IVA, IRES ed IRAP) dovuta.
In particolare, nonostante le controdeduzioni del contribuente, la CTR aveva evidenziato che dalla cartella de quo si evincevano chiaramente sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia il responsabile di emissione e di notificazione e che pertanto tale cartella era valida.
La società contribuente presentava ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 (“… le sentenze pronunziate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione … 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto …”) denunciando la violazione dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), secondo cui “… Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare … il responsabile del procedimento…”, e dell’art. 36 comma 4-ter del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31, per il quale “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008…”.
Per la ricorrente, in particolare, nella cartella impugnata la figura del responsabile del procedimento era individuata semplicemente nel “dirigente o direttore dell’Ufficio preposto”, mancando invece la specificazione della persona fisica responsabile della procedura: più dettagliatamente, risultavano indicati come responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e come responsabile dell’emissione e della notificazione della cartella figure dirigenziali apicali senza alcuna funzione nella gestione diretta dei procedimenti tributari riferibili ai singoli contribuenti.
Secondo l’orientamento della Suprema Corte, tale motivo di impugnazione è inammissibile non soltanto perché a norma dell’art. 36 comma 4-ter del Decreto Legge cit. “… la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”, ma soprattutto perché nella cartella de quo, ai sensi dell’art. 7 della Legge cit., era espressamente contenuta l’indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile di emissione notificazione della cartella di pagamento, a nulla rilevando che tali soggetti non avessero una funzione apicale nei summenzionati procedimenti.
In conclusione, alla luce dei motivi sopra esposti, il ricorso della società contribuente è stato rigettato, in quanto sono state dichiarate inammissibili le censure con cui si contestava l’effettiva funzione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella in relazione alla funzione svolta dai su menzionati soggetti.
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