Con legge 10 dicembre 2014 n. 183 (art. 1 coma 7 lett. l) il Parlamento conferiva delega al Governo, tramite l’adozione di uno o più decreti legislativi delegati, al fine di razionalizzare e di semplificare l’attività ispettiva in materia di lavoro “attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione di un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro tramite integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA”.
In data 11 giugno u.s. il Consiglio dei Ministri adottava schema di decreto legislativo, istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ora al vaglio delle competenti commissioni parlamentari.
La ratio della novella legislativa, come già accennato, mira alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, con il chiaro intento di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi e di uniformare il comportamento dei funzionari addetti in questo delicato settore, vigilanza fino ad oggi espletata, in massima parte, dal personale Ispettivo del Ministero del Lavoro nonché dai funzionari di vigilanza INPS e INAIL.
Il nuovo ente che nascerà sarà un organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e vigilato dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I rapporti tra Ispettorato e Ministero saranno regolati da apposita convenzione che indicherà gli obiettivi da raggiungere e le modalità di controllo circa la corretta gestione delle risorse finanziarie.
Come si intuisce, lo schema prospettato dal legislatore per la creazione di questo nuovo ente è quello già utilizzato per l’istituzione delle agenzie c.d. fiscali avvenuta con l. 300/90 che non a caso viene più volte citata nel corpo dello schema di decreto legislativo in via di approvazione.
Organi del nuovo ente saranno un consiglio di amministrazione (formato da quattro dirigenti scelti tra personale dirigenziale di livello generale), un direttore e un collegio dei revisori. È prevista inoltre l’istituzione, per un periodo massimo di tre anni e al solo fine di garantire la progressiva funzionalità dell’Ispettorato, di un comitato operativo formato dal Direttore dell’Ispettorato nonché da un esperto del Ministero del Lavoro, uno dell’Inps e uno dell’Inail allo scopo di coadiuvare il direttore stesso nei suoi compiti, assicurare ogni utile coordinamento tra gli enti di cui sopra ed adottare misure di gestione del personale ispettivo anche con l’intento di uniformarne l’attività di vigilanza.
LE FUNZIONI
L’Ispettorato eserciterà e coordinerà la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. Lo stesso provvederà ad emanare circolari e direttive volte a uniformare l’attività di tutto il personale ispettivo curandone altresí la formazione e l’aggiornamento professionale. È inoltre previsto che questo nuovo soggetto giuridico debba coordinarsi, tramite la stipula di appositi protocolli, con i servizi ispettivi delle ASL e ARPA, al fine di evitare sovrapposizione di interventi nonché ottenere omogeneitá di comportamenti.
Quanto a sedi territoriali, il nuovo ispettorato sarà dislocato presso ogni provincia, prendendo fisicamente il posto delle Direzioni Territoriali e Interregionali del Lavoro (che verranno pertanto soppresse) ed assorbendone le relative funzioni (ispettive e non) oltre che il relativo personale.
IL COORDINAMENTO TRA PERSONALE ISPETTIVO E L’ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
Per quanto concerne il personale ispettivo INPS e INAIL, lo stesso acquisisce, al pari del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, la qualifica di UPG nonché tutte le competenze ed i poteri già attribuiti in via esclusiva agli ispettori ministeriali dal D.Lgs. 124/2004 (si pensi ad esempio alla c.d. sospensione dell’attività imprenditoriale per utilizzo di personale irregolare o alla possibilità di emettere diffide accertative per crediti patrimoniali).
Rispetto a quanto previsto in svariate bozze del decreto legislativo circolate in questi mesi, gli stessi funzionari ispettivi INPS e INAIL non entreranno a far parte del nuovo Ispettorato né saranno funzionalmente inseriti nello stesso ma continueranno a dipendere dagli enti di provenienza quanto a trattamento normativo ed economico. Il disposto normativo prevede a tale riguardo che ogni futura assunzione di personale di vigilanza in materia previdenziale ed assicurativa non potrà più essere disposta tali enti ma direttamente dall’Ispettorato.
La razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva dovrà essere attuata dal nuovo Ispettorato del Lavoro che dovrà definire la programmazione per tutto il personale nonché dettare le linee di condotta uniformando le modalità di accertamento tramite l’emissione di direttive operative e circolari.
Inoltre, il previsto coordinamento tra organi ispettivi si realizzerà anche attraverso l’esplicita previsione dell’obbligo per INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dati ed informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza, previsione questa che se non ottemperata potrà comportare l’applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.
IN CONCLUSIONE
Da una prima analisi dello schema di decreto legislativo in via di approvazione definitiva, stupisce che il Legislatore, posto davanti alla scelta esplicitata nella legge delega di a) implementare il coordinamento tra personale ispettivo ministeriale, INPS e INAIL già previsto per legge o b) creare un’agenzia unica che integrasse i relativi servizi ispettivi, abbia in realtà optato per una terza via ovvero quella di assicurare il coordinamento tra servizi ispettivi, già previsto ex lege, tramite la creazione di un nuovo ente nel quale confluiranno tutte le funzioni ministeriali decentrate sul territorio (quindi non soltanto quelle ispettive) e la grande maggioranza del personale (di cui solo la metà con funzioni ispettive) del Ministero del Lavoro. In questo modo la riforma in commento, difficilmente porterá immediati benefici all’attività di vigilanza in materia di lavoro, rischiando di ridurre, per la prima volta nella storia repubblicana, un Ministero a contenitore svuotato di compiti e funzioni, oltre che di personale.
Tale scelta appare poco comprensibile e rischiosa in quanto in ipotesi potrebbe essere censurata dal punto di vista costituzionale per eccesso di delega.
Delle due l’una: o si creava come previsto un nuovo ente deputato esclusivamente alla vigilanza in materia di lavoro di previdenza e assicurazione sociale integrato con il solo personale ispettivo dei tre citati enti oppure, mantenendo l’attuale struttura del Ministero del Lavoro, si potenziava e si dava finalmente attuazione a quel coordinamento, già previsto dal D.Lgs. 124/2004 ma, nei fatti, mai attuato.
La scelta di questa terza via, in attesa dell’approvazione dei decreti ministeriali che dovranno entrare nei dettagli della nuova organizzazione dell’ispezione del lavoro, rischia di complicare ulteriormente l’attività di vigilanza in particolare l’attività di programmazione e gestione operativa di tutto il personale ispettivo che, da sempre, opera con obiettivi, strategie e modus operandi di verifica molto diversi tra di loro a seconda dell’ente di appartenenza.
Si può inoltre osservare che la riforma di cui in commento, lungi da creare quell’effettiva, ed auspicata da più parti, unificazione del corpo ispettivo e quindi della vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale sotto un unico ente, ne abbia, a ben vedere, solo gettate le basi. La riforma andrà evidentemente a regime solo alla cessazione di tutto il personale di vigilanza INPS e INAIL il che non potrà avvenire che tra alcune decine di anni.
Ulteriore criticità della nuova impostazione risiede nella decisione che il personale ispettivo assegnato all’Ispettorato, pur avendo tutto le medesime mansioni, poteri e qualifica, avrà un inquadramento nonché un trattamento economico e normativo differente a seconda dell’ente di provenienza, decisione che non potrà far altro che creare ulteriore malcontento e divisioni all’interno del nuovo corpo ispettivo che in ipotesi avrebbe dovuto e potuto essere parificato da tutti i punti di vista.
* Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
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