L’istituto del patrocinio a spese dello Stato non è applicabile al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti

A.N.V.A.G. 04/06/09
E’ quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione Terza Centrale di Appello, con decreto pronunciato in camera di consiglio il 9 maggio 2008 , nel respingere l’ istanza per la liquidazione della parcella delle spettanze di un avvocato il cui assistito era stato ammesso dal competente Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio in materia pensionistica .
Nella citata decisione la Corte, dopo aver individuato la normativa di riferimento nel D.P.R 30 maggio 2005 n. 115, articoli 73 e seguenti , sostiene che ai sensi dell’art. 74 del richiamato D.P.R., "il gratuito patrocinio è assicurato dallo Stato non per tutte le tipologie di controversie, ma solo per quelle ivi indicate" aggiungendo altresì che " Tra le medesime non è annoverato il giudizio pensionistico"
La Corte conclude , quindi , respingendo l’istanza di liquidazione dell’onorario avanzata dal difensore, in quanto la stessa " non può essere accolta in difetto di una disciplina che consenta l’applicazione dell’istituto di cui si tratta anche per la materia pensionistica".
Tale pronuncia della Corte dei conti , fondata su un’interpretazione meramente letterale dell’art. 74 del D.P.R.30 maggio 2005 n. 115 , suscita non poche perplessità .
Non si comprende, infatti, perché mai il legislatore, avendo assicurato ai non abbienti il patrocinio dinanzi alla magistratura contabile, avrebbe inteso poi negare agli stessi il medesimo beneficio proprio nei giudizi in materia pensionistica – ove peraltro, per l’oggetto delle controversie, è prevedibile un maggior ricorso all’istituto de quo – per i quali è attribuita competenza giurisdizionale alla Corte dei conti.
Va inoltre osservato come, nel caso in cui il legislatore abbia ritenuto di escludere i non abbienti   dall’ ammissione al c. d. "gratuito patrocinio" , ciò sia stato oggetto di specifica previsione normativa, come ad esempio per " l’indagato, l’imputato o il condannato dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" esclusi dal patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 91 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 115 del 2002.
Orbene, a modesto avviso di chi scrive, il secondo comma dell’art. 74, assicurando il patrocinio a spese dello Stato, oltre che per il processo penale anche " nel processo amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate", ha voluto dare piena attuazione all’art. 24 comma 3 della nostra Costituzione, ove viene sancito che " Sono assicurati ai non abbienti , con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" e, dunque, anche dinanzi alla Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica.
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Segue decreto della Corte dei Conti.
 
CORTE DEI CONTI – SEZIONE TERZA CENTRALE DI APPELLO
(Rel. Calamaro; Pres. Pellegrino – Decreto del 9 maggio 2008)
 
(omissis)
 
DECRETO
 
sull’istanza iscritta al n. xxxxx del registro di segreteria dell’ Avvocato (xxxxx) per la liquidazione della parcella delle spettanze in qualità di difensore di (xxxxx), ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio.
(omissis)
 
PREMESSO CHE
 
 – Con l’istanza in epigrafe l’Avvocato (xxxxx) chiede sia emesso in suo favore il provvedimento di liquidazione delle spettanze, per la difesa spiegata, innanzi a questa Corte, in favore di (xxxxx), ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per un giudizio pensionistico, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (xxxxx,) con atto del 7 marzo 2005.
– A tal fine ha depositato parcella del 1 febbraio 2008 e il provvedimento di ammissione del citato  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (xxxxx)
 
CONSIDERATO CHE
 
-La normativa di riferimento, concernente la istanza in epigrafe, è costituita dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e, precisamente, dagli articoli 73 e seguenti.
 
– Ai sensi dell’art. 74 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica " E’ assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente…" (comma 1) e "altresì nel processo amministrativo, contabile tributario e negli affari di volontaria giurisdizione quando le sue ragioni (del cittadino non abbiente) risultino non manifestamente infondate" (comma 2);
 
– l’atto di ammissione al gratuito patrocinio è stato formalizzato con riferimento agli articoli 78 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002;
RITENUTO CHE
 
 – Ai sensi del richiamato art. 74 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il gratuito patrocinio è assicurato dallo Stato non per tutte le tipologie di controversia, ma solo per quelle ivi indicate.
 
– tra le medesime non è annoverato il giudizio pensionistico.
 
– L’istanza in epigrafe, avanzata con riferimento agli articoli 83 e 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, quindi, non può essere accolta in difetto di una disciplina che consenta l’applicazione dell’istituto di cui si tratta anche per la materia pensionistica
 
PER QUESTI MOTIVI
 
La Corte dei Conti- Sezione Terza Centrale d’Appello, respinge l’istanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2008.
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(A cura del Comitato Nazionale per la difesa tributaria dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 05/09)

A.N.V.A.G.

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