Il tema della legittima difesa si ? da sempre presentato in maniera complessa, tanto nel diritto romano quanto nelle legislazioni moderne. Con tale espressione si intende il campo d?azione nel quale al privato ? concesso dallo Stato di farsi giustizia da s?, certamente assai pi? vasto nell?antica Roma rispetto ai giorni nostri. Mentre nel diritto romano il concetto di autodifesa si esplicava nell?attivit? dedita sia alla conservazione (difesa privata preventiva) sia al ripristino (difesa privata reattiva) dello Esaminando il primo caso, ovvero la difesa privata preventiva, si pu? chiaramente rilevare come nel diritto romano essa trovava la sua formulazione nella regola Nell?ordinamento italiano, invece, la difesa privata preventiva ? l?unica contemplata; l?art. 52 c.p. recita infatti: ?Non ? punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit? di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un?offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all?offesa?.
Il principio fondamentale alla base della legittima difesa si individua nell?autotutela di un proprio o altrui diritto nel caso in cui il pericolo scaturisce da una condotta umana commissiva od omissiva. Tale pericolo, inoltre, deve essere attuale, cio? imminente o perdurante, e l?agente deve essere stato indotto dalla necessit? di agire non potendo realizzare la tutela senza commettere un fatto penalmente rilevante. La difesa non ? in alcun modo ammessa quando sia possibile un 2005 in merito alle modifiche dell?articolo 52 c.p., si pu? sostenere che nel caso di ??violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi: a) vedendo minacciata la propria o altrui incolumit?, usa un?arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente inoffensivo l?aggressore; b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e costatata l?inefficacia di ogni invito a desistere dall?azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un?arma legalmente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia?. Sovente emerge poi che in caso di violazione di un privato domicilio il criterio di proporzione tra difesa e offesa non sussisterebbe, a condizione che si miri alle ?parti non vitali? dell?aggressore; infine viene ampliato l?oggetto della protezione apprestata dall?articolo 52, aumentando cos? i casi di presunzioni che limitano la discrezionalit? del giudice, sollevato da un compito di ardua ponderazione. Certo, non si tratta di una legge gi? in vigore, ma di una tra le modifiche pi? influenti che il legislatore sta effettuando in materia penale.
Analizzando ora il caso della difesa privata reattiva, si ricorda che nel diritto romano era ammessa per la reintegrazione nei propri beni contro i possessori viziosi e i semplici detentori, sempre senza ricorrere alla violenza armata. Ci? dipendeva dal fatto che il detentore non aveva la difesa possessoria ed il possessore vizioso non aveva l?opportunit? di esperire efficacemente contro il proprietario della cosa sottratta gli interdetti possessori. Essa non fu pi? attuabile dal momento in cui Giustiniano estese anche ai detentori la difesa possessoria, abolendo nell?interdetto Fatta questa breve disamina storica circa l?istituto della legittima difesa, si pu? ragionevolmente affermare che esso soggiace ad una continua evoluzione che d? voce all?incessante sviluppo della civilt? umana e del diritto nelle sue molteplici sfumature.
Necessariamente, con il passare dei secoli, la legittima difesa si ? conformata ai canoni etici e sociali delle civilt? trasformandosi da istinto congenito all?uomo, meglio conosciuto come istinto alla sopravvivenza, a istituto legalmente riconosciuto dai molteplici ordinamenti quale specchio di crescita sociale, civile e soprattutto giuridica.
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Laura Marasco ? Universit? di Milano
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