L’obbligatorietà della difesa tecnica nella media-conciliazione per il non abbiente: difesa d’ufficio?

 Memorandum: DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità…………. 5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

 

La regolamentazione del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione, specie per le continue pressioni da parte degli organismi centrali europei, è stata fortemente voluta dallo Stato italiano a costo vicino allo zero: prosit.

L’avvocatura, fortemente contraria al nuovo istituto, ha chiesto, e forse ottenuto, il riconoscimento della obbligatorietà della assistenza da parte di un avvocato fin dal primo atto introduttivo.

Queste brevi riflessioni sono circoscritte a quel che può accadere al non abbiente.

E’ ovvio che, qualora il richiedente non viene accompagnato da un difensore, verrà invitato a rivolgersi ad un avvocato e, trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 17 sopra riportato, verrà invitato a scegliere un difensore di cui all’elenco istituito presso ogni Ordine forense e depositato negli uffici giudiziari dei patrocinatori a spese dello Stato.

A meno che il legislatore non voglia utilizzare la figura del difensore di ufficio (vedi legge 149/2001) laddove il responsabile dell’organismo (ove riconosciutogli il potere), rimasto vano l’invito di cui sopra, nomini appunto un difensore di ufficio.

Nell’un caso (ammissione al patrocinio a spese dello Stato), come nell’altro (difesa di ufficio), a me sembra che possano sorgere non lievi problematiche nei rapporti tra il dlgs n.28/2010 e il d.p.r n.115/2002.

Nel primo caso dovrebbe inserirsi il potere di autentica della firma per delega da parte del difensore in un atto che non ha natura processuale.

Poichè la normativa del t.u. n. 115/02 sulle spese di giustizia riguarda la difesa nei processi penali, civili, amministrativi, tributari e contabili, potrebbe riconoscersi espressamente la necessità di dover retribuire l’attività legittimamente svolta dal difensore, trattandosi di atto necessariamente propedeutico all’esercizio del diritto, in questo caso essendo prevista obbligatoriamente l’attività difensiva seguendo il lucido insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n.37545/2008.

Non sono convinto sulla possibilità di ritenere il procedimento della media-conciliazione del tipo di quelli previsti dall’art. 75 del t.u. rich. che si riferisce appunto a eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse ed esclude la fase pre-extragiudiziale.

Dovrebbe essere riconosciuto al mediatore il potere di concedere (in via provvisoria e anticipatoria o in via definitiva?) il patrocinio a spese dello Stato, in alternativa dovrebbe prevedersi un termine per il deposito della domanda per ottenere il patrocinio a spese dello Stato presso l’Ordine forense competente ovvero una riserva di allegazione con enormi difficoltà operative e ritardo della procedura.

Dovrebbe riconoscersi al mediatore il potere di valutare la prestazione professionale del difensore e liquidare il compenso secondo il dettato degli articoli 82 e segg del t.u. cit. da porsi a carico dell’erario.

Dovrebbe essere stabilito che ai difensori con qualifiche ed esperienze professionali nella materia oggetto della mediazione siano riconosciuti anche attitudini alla conciliazione.

Dovrebbe essere riconosciuto al mediatore il potere di revocare il beneficio ove nel corso del procedimento risulti evidente che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare del patrocinio gratuito.

E chi più ne ha più ne metta.

Non resta che la difesa di ufficio con tanti auguri.

Ianniello Nicola

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