L’offerta tecnica può contenere voci di prezzo senza violare la segretezza delle offerte se il bando lo prevede

Scarica PDF Stampa

I requisiti di forma sono fondamentali nelle offerte di partecipazione a una procedura di gara, ma non vanno intesi come un valore assoluto e insuperabile.

 

Decisione: Sentenza n. 703/2016 Consiglio di Stato

Classificazione: Amministrativo

Parole chiave: appalto – offerta tecnica e offerta economica – sepratezza – riferimenti economici nell’offerta tecnica

 

Il caso.

Un’impresa, risultante seconda in graduatoria nella procedura per l’aggiudicazione di un appalto per lavori di viabilità, si vedeva respingere dal Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso proposto per l’esclusione della prima classificata.

L’impresa appellava la decisione di primo grado affidandosi a due motivi, ma il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione.

 

La decisione.

Nell’affrontare la questione, la sezione del Consiglio di Stato non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni negative del giudice di primo grado: afferma, infatti, il Collegio che «I requisiti di forma sono fondamentali nelle offerte di partecipazione a una procedura di gara; ma non vanno intesi come un valore assoluto e insuperabile, specie quando la legge di gara permetta una serie di attenuazioni basate sulla logica e sulla ricerca del migliore offerente; tanto vale anche per la pur necessaria separazione tra offerta tecnica, da valutare per prima, e offerta economica, solo dopo la quale si forma la graduatoria finale».

Il Collegio precisa che se il bando prevede soluzioni migliorative connotate da tecnicità che implica analisi comparative anche sugli aspetti economici, l’esame dell’offerta tecnica non può prescindere dagli aspetti economici: «la previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica rispetto a quello dell’offerta economica, e che il suo rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Ma se il bando, come era nel caso di specie, richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente (come è stato qui) l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte».

Nella pronuncia, il Consiglio di Stato afferma che in tali casi «l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi», e ciò «nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte», e che «ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica».

Nel respingere l’appello, il Collegio ricorda che «È giurisprudenza pacifica che il principio che il giudizio di valutazione sia espressione di un potere ampiamente discrezionale connotato da elementi di tecnicismo insindacabili in questa sede, fatti salvi i limiti di illogicità o irrazionalità manifeste. L’utilizzazione della tecnica per le attività valutative delle giustificazioni sulla congruità dell’offerta tecnica si sostanzia in un’operazione tipica di merito, con uso di criteri e regole di fatto, nel caso di specie tecniche e comunque non giuridiche: per cui – per il principio di separazione dei poteri – non possono essere oggetto di sindacato del giudice amministrativo, seppur con le eccezioni delle manifeste irrazionalità richiamate, oppure laddove si sia fatto improprio uso di scienze esatte che consentano di ottenere dati o accertamenti matematicamente ripetibili».

 

Osservazioni.

Per il Consiglio di Stato, il principio generale di separatezza delle due offerte (economica e tecnica) va esercitato nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità, e i requisiti di forma, pur essendo fondamentali, non vanno intesi come un valore assoluto e insuperabile; specialmente se il bando richiede o permette soluzioni migliorative per l’esame delle quali l’offerta tecnica deve contenere alcuni elementi di rilievo economico.


Disposizioni rilevanti.

Nota: la pronuncia si riferiva a un ricorso basato sul previgente codice dei contratti pubblici, ora sostituito dal nuovo D. Lgs. n. 50/2016

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento