L’omissione dei versamenti contributivi è reato? (Cass. pen., n. 35895/2011)

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Massima

Il reato di omesso versamento contributi previdenziali  – art. 2 della legge n. 638 del 1983 – è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine per il versamento da parte del datore di lavoro.

 

 

 

1. Premessa

La presente pronuncia riguarda il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638).

Tale reato, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine fissato dall’art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (cfr. Cass. n. 29275 del 25.6.2003 sezione III). La Corte, in motivazione, nell’enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che, ai fini dell’individuazione del momento consumativo non rileva la data della notifica dell’intimazione di pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, termine la cui rilevanza è limitata all’eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma primo bis, del citato D.L..

Infatti, va ricordato che, in materia di adempimenti contributivi, il datore di lavoro è gravato di un obbligo contributivo indiretto, per la quota di spettanza del lavoratore, in relazione alla quale egli agisce come sostituto responsabile verso l’Inps, vale a dire come soggetto obbligato prima ad effettuare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte al dipendente, e poi a versare le ritenute stesse all’ente assicuratore. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali previsto e punito dall’art. 2, D.L. n. 463 del 1983, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento. In questo modo si è inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave fatto dell’appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, l’obbligo di versare le ritenute nasce solo al momento dell’effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute stesse debbono essere operate. Ciò posto, nel caso di specie, acclarata la penale responsabilità dell’imputato in ordine all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il Tribunale procede con declaratoria di colpevolezza del prevenuto (1).

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle relative ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 2, legge 11 novembre 1983 n. 638, si consuma nel luogo ove ha sede l’Ufficio Inps presso cui l’azione corrispondente al precetto -versamento dei contributi- avrebbe dovuto essere posta in essere, e ciò in applicazione alla disposizione dell’art. 1182, comma 2, c.c. per il quale le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore (2)

 

2. Differenze tra omissione dei contributi previdenziali e delle trattenute previdenziali ed assistenziali

Le ritenute previdenziali ed assistenziali, il cui mancato versamento è previsto dalla legge come reato, corrispondono a somme che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti, al fine di versarle all’ente di previdenza, quale sostituto di questi ultimi (quota del contributo dovuta dal lavoratore). Tali somme, pertanto, non corrispondono ad un debito del datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, ma restano proprie dei lavoratori dipendenti, configurandosi l’omesso versamento delle stesse alla stregua di una appropriazione indebita da parte del datore di lavoro della quota dei contributi dovuti all’INPS dai lavoratori, in quanto tale sanzionata penalmente a differenza dell’omesso versamento della quota dei contributi previdenziali ed assistenziali direttamente a carico del datore di lavoro, realizzandosi la fattispecie criminosa con la scadenza del termine senza che il versamento delle ritenute sia stato effettuato. Ciò detto, le cause di estinzione del reato sono quelle disciplinate dall’art. 150 e ss. Cp, o quelle previste da disposizioni di carattere speciale afferenti a determinate fattispecie criminose. Per quanto riguarda l’ipotesi delittuosa di cui si tratta è, altresì, prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12/9/1983 n. 463, convertito in L. n. 638/83 e successive modificazioni, quale causa generale di estinzione del reato, il pagamento delle “sole” ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, purché il versamento avvenga entro il termine di tre mesi dalla contestazione. Altra causa di estinzione del predetto reato è, invece, quella prevista dalle disposizioni sul condono previdenziale, applicabile solo ove ne ricorrano le condizioni.

Orbene, stabilisce espressamente in proposito l’art. 1, co. 230, della L. n. 662/96, richiamato dalle successive disposizioni legislative, che hanno esteso la possibilità di sanatoria alle violazioni successive, che “la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi…”.

La disposizione citata, quindi, che, tra l’altro, consente la rateizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro all’INPS, fa conseguire l’estinzione del reato all’effettivo versamento di tutte le somme dovute dal datore di lavoro ammesso al condono previdenziale, da eseguirsi nei termini all’uopo concessi dall’Ente (3).

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
 Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

__________________
(1) App. Trieste, sez. I, 11/03/2010.
(2) Cass. pen., sez. III, 07/10/2009, n. 47265: nella fattispecie, si è ritenuto che, avendo l’impresa due sedi, la principale in una città e la secondaria in un’altra ove lavoravano i dipendenti in relazione ai quali si sono verificati gli omessi versamenti all’Inps, e non avendo il dato di lavoro chiesto che tutte le operazioni contributive fossero concentrate presso la sede principale, il luogo di adempimento coincidesse con quello ove era radicato l’ufficio dell’Inps della sede secondaria.
(3) Così Cass. pen., sez. III, 8/3/2005, n. n. 12995.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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