L’ordinanza della Corte Costituzionale n. 136 del 2007 sull’esclusione dal patrocinio gratuito per la violazione di norme sull’evasione fiscale

Il testo della ordinanza si trova nel sito www.anvag.it/biblioteca/giurisprudenza
 
MEMORANDUM:ART. 91 (Esclusione dal patrocinio)1. L’ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.
ART. 96 (Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio)1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
 
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Nel segnalare la ordinanza in commento, riprendendo l’affermazione di Federico Girelli nel suo prezioso studio  <L’inammissibilità inutiliter data>, anche nella ordinanza in commento la Consulta assume un ruolo attivo: non solo chiede collaborazione ai giudici, come di norma accade con la pronuncia di sentenze interpretative di rigetto, ma offre collaborazione, dando in motivazione la soluzione del caso all’esame del giudice a quo.
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione concernente il disposto dell’art. 91, comma 1, lett. a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), laddove stabilisce che l’ammissione al patrocinio dei non abbienti è esclusa per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra indagati, o imputati, o condannati per reati tributari e quelli per altri reati; nonché dell’art. 24, della Costituzione, per la previsione, per i non abbienti, di una limitazione all’accesso al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, di una limitazione del diritto di difesa;
Invocando gli artt 24 e 3 il Trib Venezia– chiamato a giudicare dell’ammissibilità dell’istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata da un soggetto imputato del reato di cui all’art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), per aver emesso fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione fiscale – premette che la stessa questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 251 del 2005 (si trova sul sito www.anvag.it/biblioteca/giurisprudenza ), in quanto non era stata precisata la sussistenza dei presupposti reddituali previsti per la concessione del beneficio.
Secondo il Tribunale di Venezia sussisterebbero nella specie i presupposti reddituali per l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, in quanto lo stesso ha presentato, unitamente alla istanza di ammissione, la dichiarazione di aver conseguito nell’anno decorso redditi per un importo inferiore a quello massimo stabilito dalla legge, tenuto conto anche di quanto percepito dalla moglie convivente, la cui dichiarazione dei redditi è stata parimenti prodotta;
La norma denunciata quindi, da un lato violerebbe il diritto di difesa dell’imputato tutelato dall’art. 24 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento a danno del cittadino indigente nei confronti di quello abbiente, e, dall’altro lato determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri imputati o indagati per altri reati, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione
Il Tribunale di Venezia sostiene che gli accertamenti richiesti al giudice ai sensi dell’art. 96, commi 2 e 3, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, <non debbono essere diretti ad accertare in astratto se, per la natura dei reati contestati, l’interessato sia stato o meno in grado di accumulare ricchezza, ma debbono essere volti a verificare in concreto se, in base ai parametri indicati dalla legge e, in particolare, al tenore di vita dell’interessato, alle sue condizioni personali e familiari, alle attività economiche svolte, possa o meno ritenersi sussistente una situazione patrimoniale diversa da quella rappresentata all’atto della presentazione della istanza, tale da superare la misura di reddito indicata dalla legge per l’ammissione al patrocinio (Cass., sez. I pen., 26 febbraio 2004, n. 8778): tanto più nel caso di specie, in cui sono trascorsi vari anni dall’eventuale reato e l’Agenzia delle entrate ha ampia possibilità di accertare se i redditi non consentano la concessione del beneficio>.
Anche in questa occasione, come peraltro in altre recenti pronunce, il Giudice delle leggi ha voluto “suggerire” il passaggio ritenuto idoneo onde “rivestire” l’ordinanza del giudice a quo con ciò evitando di limitare il proprio giudizio ad una arida pronuncia di inammissibilità della questione sollevata perché carente di una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla sua rilevanza.
La Corte, nell’ordinanza in commento, premesso che il giudice di legittimità ha correttamente riconosciuto che una norma come quella impugnata, nell’escludere il beneficio del patrocinio dello Stato limitatamente ad una particolare categoria di reati, presume, non irragionevolmente, l’impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell’autore sulla sola base documentale (Cass. n. 31177 del 2004 e n. 2023 del 2000), precisa che il giudice rimettente, ai fini della rilevanza della questione sollevata, deve non solo dare conto della avvenuta documentazione dei requisiti reddituali, ma anche fare riferimento al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dall’imputato.
Il Tribunale di Venezia, nel caso di specie, nel pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti reddituali, non fornisce elementi concreti per stabilire se, in base al tenore di vita dell’imputato, alle sue condizioni personali e familiari, alle attività economiche da lui eventualmente svolte, egli abbia effettivamente un reddito tale da renderlo meritevole dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dal momento che, in tema di reati tributari, è impossibile verificare le condizioni economiche dell’autore sulla sola base documentale.
 
 
Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 04/07)
 
 

Ianniello Nicola

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