L’ordinanza n. 369/2007 della Corte Costituzionale pubblicata il 7 novembre 2007 sul potere di revoca del magistrato.

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ART. 112 
(Revoca del decreto di ammissione)
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione :
a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;
“d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92″ (modif con L.168/2005);
2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.
 
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Appare utile segnalare la ordinanza della Corte Costituzionale con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Chiavari.
L’intervento del Giudice delle leggi è stato richiesto nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento di revoca di un decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella parte in cui non viene consentito al giudice competente per la liquidazione di revocare il decreto di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda.
Nel caso di specie si trattava di ammissione al beneficio di un cittadino extra comunitario il quale non aveva prodotto la certificazione sui propri redditi di cui all’art 79 c. 2 ovvero, in difetto, la dichiarazione sostitutiva ex art. 94 c. 3, entrambe ritenute espressamente condizioni di ammissibilità della domanda.
Il Giudice remittente rileva che se da un lato la domanda del ricorrente è affetta da vizio di inammissibilità dall’altra parte l’art. 112 del t.u. non consente la conferma del provvedimento di revoca impugnato non rientrando nelle ipotesi previste da quest’ultima norma.
Tale situazione realizzerebbe la violazione dell’art. 3 della carta costituzionale consentendo la revoca del beneficio in caso di mancata presentazione della certificazione dell’autorità consolare, ma negandola allorché la documentazione richiesta dalla legge non venisse per nulla prodotta.
Il remittente dubita della ragionevolezza della norma in oggetto laddove attribuisce al giudice del procedimento il potere di revoca mentre non lo riconoscerebbe al giudice che procede alla liquidazione imponendo a quest’ultimo, nel caso sia diverso dal primo, la liquidazione nonostante sia in presenza di una domanda inammissibile.
L’articolo in esame, nell’impedire al giudice della liquidazione di revocare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, violerebbe anche l’art. 28 Cost. laddove imporrebbe al giudice un comportamento gravemente colposo e idoneo a cagionare un danno alla pubblica amministrazione e, quindi, in violazione dell’art. 97 della stessa carta.
La Corte adita statuisce che non sussistono le lamentate violazioni della Costituzione, apparendo, al contrario, chiaro il contenuto dell’articolo in questione il quale al comma 1 lettera d) attribuisce al magistrato il potere di revocare anche di ufficio, con decreto motivato, l’ammissione al gratuito patrocinio, <se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92> del t.u. n. 115/02.
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*Avv.Nicola Ianniello, presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 11/07)

Ianniello Nicola

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