L’ordinanza richiesta ex art. 186 quater c.p.c. è sempre ammissibile?

La principale finalità dell’art. 186 quater c.p.c. è quella di consentire una più rapida realizzazione della pretesa fatta valere dalla parte che ritiene di avere ragione.

La norma è stata introdotta ex novo dall’art. 7 D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modifiche nella legge 20 dicembre 1995, n. 534. 

Essendo tale ordinanza succintamente motivata, appare evidente che si intende raggiungere il su menzionato scopo esonerando il giudice, alcune volte in via definitiva, dal gravoso obbligo di stendere la motivazione della sentenza.

In punto viene spesso utilizzato lo schema espositivo tipico della c.d. ordinanza “alla francese”, non ultimo omettendo la narrativa del fatto, analogamente a quanto già prevede addirittura per la sentenza l’art. 315 c.p.c..

 

Bisogna tuttavia sottolineare che l’ordinanza de qua non ha natura cautelare, non essendo ancorata al presupposto del periculum in mora.

L’ordinanza può essere emessa “esaurita l’istruzione”, ossia dopo che il giudice abbia esaurito l’assunzione dei mezzi di prova, ai sensi dell’art. 188 c.p.c., oppure quando ritenga ex art. 187 c.p.c. che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, ovvero nel caso in cui entro i termini di legge, non siano state formulate deduzioni probatorie.

Da questo momento, formalmente consacrato nell’invito a precisare le conclusioni, le parti potranno quindi proporre l’istanza ex art. 186 quater c.p.c.

L’art. 186 quater c.p.c. dispone che può formulare l’istanza  unicamente “la parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni”.

La suddetta ordinanza è titolo esecutivo ed è revocabile con la sentenza che definisce la causa. Se dopo l’emissione dell’ordinanza post istruttoria il processo si estingue, il provvedimento acquista efficacia di sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza. 

L’ordinanza nel silenzio della legge non può costituire titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca mentre il momento nel quale l’ordinanza de qua determina la conversione del sequestro conservativo in pignoramento va individuato allorquando la stressa acquista efficacia di sentenza e non per la sola efficacia esecutiva del titolo.

 

Giurisprudenza e dottrina sono divisi sul seguente quesito, ovvero se sia ammissibile l’istanza anche con riferimento a domanda di condanna al pagamento di somme o alla consegna o al rilascio di beni, le quali abbiano quale presupposto un accertamento costitutivo.

Diversi Tribunali di merito, decidendo su cause in materia di contratti bancari,  si sono recentemente pronunciati proprio in tale ambito, ritenendo inammissibile la domanda di emissione dell’ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater c.p.c..

Vediamo i motivi.

Il Tribunale di Brindisi, in persona del dott. Pietro Lisi, con l’ordinanza depositata in data 17.11.2016 ha ritenuto che l’istanza di concessione dell’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione è inammissibile se la domanda di condanna deve essere preceduta da una pronuncia di natura dichiarativa, destinata ad acquistare efficacia di giudicato.

Nel caso al vaglio del Tribunale di Brindisi la domanda di condanna proposta da parte attrice deve essere proceduta da una pronuncia di accertamento della nullità di talune clausole contrattuali, espressamente richiesta da parte attrice stessa e, quindi, destinata ad acquistare efficacia di giudicato.

Il Tribunale di Fermo, invece, in persona del dott. Francesco Ferretti, con l’ordinanza del 18.11.2016, ha osservato che nel caso in cui vi siano giudizi caratterizzati da una pluralità di domanda proposte dallo stesso attore nei confronti dello stesso convenuto o in cui siano state proposte domanda riconvenzionali, il giudice non può disporre la separazione dei procedimenti al fine di pronunciare solo in uno di essi l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e non può, pertanto, essere emessa tale ordinanza, che può essere pronunciata solo laddove possa definire per l’intero il processo.

Nel caso di specie dall’elaborato peritale in atti, il fatto che esista  un credito nei rapporti dare-avere tra le parti in favore della società attrice, non esime il giudice dall’esame e dalla soluzione delle plurime questioni giuridiche sottese alla controversia, rendendosi necessario un ulteriore approfondimento, nel rispetto del contraddittorio in sede decisoria con il deposito degli scritti conclusivi, sulle medesime questioni.

Il Tribunale di Bari, articolazione di Rutigliano, in persona della dott.ssa Marisa Attollino, con ordinanza del 18.11.2016 ha affermato che avendo l’attore, in primis, avanzato domanda di pronuncia dichiarativa della nullità parziale del contratto oggetto di causa, è preclusa, in questa sede, l’adozione di provvedimenti anticipatori di condanna, pretendendo il richiedente un’autonoma statuizione destinata ad acquisire efficacia di giudicato (cumulo di domande inscindibili).

 

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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