L’intermediario finanziario non può sottrarsi agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni; non rileva la dichiarazione del cliente di possedere un’esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari.
Il caso.
Un titolare di conto corrente conveniva in giudizio una banca, deducendo che aveva eseguito, su sue disposizioni, molte operazioni in strumenti finanziari (derivati) dalle quali era scaturito un rilevante danno patrimoniale. Tribunale e Corte di appello rigettavano la sua istanza.
La decisione.
Il Testo Unico di cui al D.Lgs.n.58/1998 – applicabile nella specie ratione temporis al pari del relativo Regolamento Consob n.11522/1998- impone che la banca intermediaria non può sottrarsi agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini previsti in generale dall’art. 21 del citato Testo Unico (artt.28 e 29). L’intemediario finanziario, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore – fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all’art. 31 del Regolamento – un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplìcito riferimento alle avvertenze ricevute.
Laddove il cliente alleghi il mancato adempimento dei predetti obblighi di informazione, di eventuale segnalazione di inadeguatezza e di astensione in relazione alle singole operazioni eseguite, è onere della banca, a norma dell’art. 23 comma 6 del Testo Unico, provare il proprio adempimento.
Non rileva, secondo la Corte, la dichiarazione del cliente di possedere un’esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari perché la asserita conoscenza non comporta di per sé l’inserimento del dichiarante tra gli investitori qualificati di cui all’art. 31 comma 2 Reg.n.11522/98 con esonero dell’intermediario dagli obblighi anzidetti (cfr ex multis Cass.n.21887/15); nè vale a fornire alla banca intermediaria un elemento di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni compiute, della quale (informazione di adeguatezza) deve comunque dimostrare positivamente l’adempimento (cfr ex multis Cass.n.18039/12,) tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, non valendo neppure a giustificare l’esonero da tale adempimento il solo rifiuto dell’investitore a fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale, [bensì semmai a indurre la banca ad una valutazione prudenziale, a norma dell’art. 21 T.U (cfr.Cass.n.9892/16)].
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento