La bici pieghevole brompton può ottenere tutela autorale?

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a cura della Dott.ssa Serena Biondi

La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 giugno 2020

 

  1. Si premette un breve

Inquadramento normativo

1.1) L’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche comprende tra queste, al paragrafo 1, tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

1.2) Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, all’articolo 2, prevede che la protezione del diritto d’autore copre le espressioni, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici, non anche le idee.

1.3) La Direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione prevede:

  • all’articolo 2 il diritto di riproduzione per i soggetti ivi indicati ed al successivo articolo 5 le relative eccezioni ed i limiti;
  • all’articolo 9 che la stessa non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti, tra gli altri, brevetti, marchi, disegni o modelli.

1.4) Il Regolamento CE numero 6/2002 all’articolo 8 paragrafo 1 stabilisce che un disegno o un modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano determinate solo dalla sua funzione tecnica.

Questa premessa è utile ad analizzare

La vicenda

che ha visto contrapporsi la S. e la Brompton Bcycle Ltd (di seguito Brompton) da una parte e dall’altra la G2G in merito ad un’azione di contraffazione di diritto d’autore nei confronti di quest’ultima.

Da questa vicenda ha avuto origine la domanda pregiudiziale relativa all’interpretazione della direttiva 2001/29/CE presto analizzata.

Per chiarezza espositiva si specifica che le questioni pregiudiziali sono state invero due, esaminate congiuntamente dal Tribunale belga e sostanzialmente è stato chiesto se gli articoli 2 e 5 della direttiva 2001/29 vadano interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d’autore da questi previsti si possa applicare ad un prodotto la cui forma, almeno in parte, è necessaria ad ottenere un risultato tecnico

Ebbene, queste domande sono sorte in quanto:

la Brompton commercializza una bicicletta pieghevole dal 1987, in passato oggetto di brevetto, oggi scaduto. La G2G commercializza una bici (la “Chedech”) esteticamente molto simile alla bici Brompton e come questa in grado di assumere tre posizioni specifiche.

Nel 2017 la S. e la Bompton avevano adito il Tribunale delle Imprese del Belgio affinchè dichiarasse che le bici “Chedech” violassero il diritto d’autore della Brompton ed i diritti morali di S.

Nel controricorso la G2G aveva fatto valere che l’aspetto della bici Chedech fosse imposto dalla soluzione tecnica ricercata in quanto consistente nel far assumere alla  bici tre diverse posizioni. In queste situazioni, ha la stessa sostenuto, questo aspetto può avere tutela brevettuale e non autorale.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno replicato che le tre posizioni delle bici Brompton possono essere ottenute con forme diverse da quelle alla stessa date dal suo creatore e quindi la sua forma può ottenere tutela autorale.

La sentenza del tribunale

Il Tribunale ha osservato che in base al diritto belga, è protetta dal diritto d’autore ogni creazione che si esprima in una forma particolare e sia originale e, sebbene le forme imposte dall’ottenimento di un risultato tecnico siano escluse dalla tutela autorale, sussiste un dubbio nei casi i cui un simile risultato possa essere ottenuto tramite altre forme.

In questo contesto il Tribunale belga ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte questioni pregiudiziali sopra menzionate.

La parola alla corte di giustizia dell’unione europea

Ebbene con sentenza numero 833 dell’11 giugno 2020 la Corte di Giustizia dell’UE, sezione quinta, ha deciso quanto segue.

Ha dichiarato che in base agli articoli da 2 a 5 della Direttiva 2001/29/CE gli autori sono protetti dal diritto d’autore contro la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione al pubblico delle loro opere senza l’autorizzazione degli autori stessi.

Ha citato la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale la nozione di opera è costituita da due elementi; da una parte implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore, dall’altra richiede la sussistenza di un’espressione di tale creazione.

Ha precisato che per poter considerare originale un oggetto è necessario che questo rifletta la personalità dell’autore, manifestando le scelte libere e creative di questo. E che quando la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni di carattere tecnico – che non lasciano spazio alla libertà creativa – non possa ritenersi che detto oggetto presenti l’originalità necessaria per poter ottenere protezione autorale.

Infatti, se un oggetto è caratterizzato solo dalla sua funzione tecnica, chiarisce l’articolo 2 del Trattato OMPI (nell’inquadramento menzionato) l’oggetto non è proteggibile perché non sono tutelabili le idee.

Sulla base di tutto quanto argomentato, la Corte ha ritenuto che per poter decidere se la bici oggetto di causa possa essere protetta come opera ai sensi della Direttiva 2001/29, i giudici del rinvio – al quale spetta detto esame – debbano valutare se, nonostante la forma della bici sia necessaria ad ottenere un particolare risultato tecnico (assumere tre posizioni) costituisca tuttavia un’opera originale risultante da una creazione intellettuale.

II Giudice del rinvio per effettuare la valutazione e quindi stabilire se la bici sia originale, deve basarsi solo sugli elementi sussistenti al momento dell’ideazione dell’oggetto.

La risposta della corte di giustizia

In estrema sintesi dunque la Corte ha dichiarato che gli articoli da 2 a 5 della Direttiva sopra menzionata devono essere interpretati nel senso che la protezione autorale da questi prevista, si applica a un prodotto la cui forma sia, almeno in parte, necessaria ad ottenere un risultato tecnico solo se questo prodotto costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, tramite la forma, il suo autore esprime la capacità creativa in modo originale e quindi la forma riflette la sua personalità. Circostanza che deve essere valutata dal giudice del rinvio.

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Dott. Lione Federico

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