- Sentenza n.1191/2020
- L’affido genitoriale
- La casa familiare
- L’assegno di mantenimento
- La mediazione familiare
Sentenza n.1191/2020
Nell’ampio tema della separazione – divorzio, gli Ermellini, con una lunga sentenza (cfr., sentenza n.1191/2020) di circa cinquanta pagine, aprono il 2020, ponendo un nuovo punto fermo di riferimento nell’ambito dell’affido condiviso. Generando una profonda riflessione sul ruolo del genitore, non solo giuridica, ma etica e morale sulla qualità del tempo trascorso e condiviso con i propri figli e sulla presenza dei nonni.
La Suprema Corte ha assunto una netta posizione, supportando in questo modo la vigente normativa in materia e soprattutto dando un orientamento decisivo nell’ambito dell’affidamento condiviso. Nel precedente grado di giudizio, la Corte d’Appello aveva stabilito l’affidamento delle minori alla madre, nonché modificato il regime di visita tra le bambine e il padre, incaricando gli operatori del Comune di monitorare la situazione con la possibilità di intervenire “a limitazione o ad ampliamento” degli incontri tra le bimbe, il papà e i nonni paterni. La Cassazione, nei confronti dei 31 motivi di impugnazione eccepiti dal padre, in modo chiaro ed inequivocabile, conferma la decisione di secondo grado, ribadendo la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con se’ le figlie” ed evidenziando la “delega dallo stesso operata delle sue funzioni genitoriali alla propria madre”: il padre, avevano verificato i giudici, “trascorre poco tempo con le figlie che lascia con i propri genitori allontanandosi dalla loro casa, presso cui egli continua a portare le figlie, per tutti il giorno e tornando solo la sera”.
E’ una sentenza che fa discutere, se da un lato i giudici del Palazzaccio confermano e sottolineano l’importanza del ruolo del padre, dall’altro non tengono conto delle difficoltà attuative. Molti padri separati devono sottostare a turni di lavoro, e d’altro canto molti figli in costanza di matrimonio vengono delegati ai nonni.
Tuttavia, il ruolo del Legislatore è proprio quello di intervenire, fornendo ai Giudici strumenti oggettivi per la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei figli, che devono essere ante omnia tutelati, garantendo il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita dei figli.
Si legga anche:”Il principio della bigenitorialità”
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L’affido genitoriale
Punto di riferimento normativo è la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006: obiettivo principale è quello di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ma anche di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi, conservando e coltivando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore.
Il principio di bigenitorialità non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore [1].
A seguito di una separazione, l’affido è abitualmente condiviso, o meglio detto bigenitoriale, in tutti i casi di assenza di elementi di incapacità genitoriale[2]. Tale scelta mira a garantire una crescita equilibrata dei figli, che devono essere salvaguardati dai meccanismi di ricatto che si generano nella coppia, e tutelati dal giudice competente, che valutato caso per caso, determina i tempi, e le modalità della presenza presso ciascun genitore, fissandone il domicilio presso entrambi, salvo diversi accordi dei genitori.
La residenza che dovrà essere certa è generalmente lasciata lì dove la famiglia conviveva, la cd casa familiare, dove in seguito a valutazioni economiche dovrà restare uno dei due coniugi con i figli.
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La casa familiare
L’assegnazione della casa familiare segue l’affido del figlio e/o dei figli per rispondere all’esigenza di conservare l’habitat domestico, gli interessi e le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento di assegnazione di detta casa in sede di separazione o di divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale[3]. Resta inteso che l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale, ma postula l’affidamento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti.
Come ribadito in diverse occasioni dalla giurisprudenza, non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale, a meno che l’unità abitativa in contestazione non sia autonoma e distinta da quella adibita alla famiglia[4].
Stessa regola si applica nella convivenza more uxorio, la sentenza n.166 del 1998 della Corte costituzionale, prima dell’entrata in vigore delle vigenti normative in tema di convivenza, facendo leva sulla responsabilità genitoriale poneva una vera e propria pietra miliare.
Nel caso in cui, l’immobile non sia di proprietà di uno dei due coniugi, m ci sia un contratto di locazione, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione ex lege del contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione in capo al coniuge che ne fosse originariamente il conduttore, e non è più suscettibile di revivescenza neppure nel caso in cui il coniuge assegnatario abbandoni la casa.
Dunque, appaiono evidenti le intenzioni del legislatore, confermate poi dalla giurisprudenza di merito, di voler salvaguardare l’integrità psico-fisica dei figli.
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L’assegno di mantenimento
Dal punto di vista economico, l’art. 155, IV comma, c.c., è inequivocabile, ciascun genitore deve mantenere il figlio o i figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di solito, i Giudici stabiliscono un assegno periodico, per realizzare il principio di proporzionalità, valutando i redditi dell’obbligato. E, non solo, il Giudice nello stabilire il valore dell’assegno tiene in considerazione il tenore di vita in costanza di matrimonio, sebbene tale standard di riferimento deve essere valutato in modo oggettivo, valutando le risorse economiche di entrambi i coniugi.
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La mediazione familiare
L’istituto della mediazione familiare risponde alle nuove esigenze sociali, si rivolge a quelle coppie che hanno deciso di separarsi non trovano un accordo sulla gestione dei figli e/o altre condizioni e contestualmente non vogliono intraprendere un lungo e costoso procedimento giudiziario. Scopo della mediazione è quello di definire i patti di riferimento per una serena gestione del rapporto post separazione.
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Si legga anche:”Il principio della bigenitorialità”
Note
[1] Cassazione civile, sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902
[2] Come i casi gravi ex art. 155 bis di affidamento esclusivo, o monogenitoriale, da considerarsi eccezione
[3] Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2006, n. 4719
[4] Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631
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