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Si legga anche:”Decreto rilancio: pdf della bozza ministeriale”
Requisiti di ammissione ai concorsi, nessun sbarramento.
Il problema è che, forse anche prima che l’emergenza Covid-19 mettesse in ginocchio la nostra economia, in un lago di precarietà dilagante il c.d. ‘posto fisso’ è un miraggio perseguito da molti, quello che sembra offrire una maggiore sicurezza e stabilità. A confermarlo è, ancora una volta, la forte affluenza ai concorsi. Il ministro Dadone ha asserito di non voler porre alcun limite alla partecipazione alle procedure concorsuali e ha sottolineato il suo interesse per i c.d. Soft skills, quelle competenze trasversali richieste nell’ambito del lavoro privato, che non possono essere esenti da critiche e destare perplessità. In sostanza, si tratta di requisiti ‘soggettivi’ e nelle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego bisogna tener a mente quanto disposto dall’art 35 Co. 3 lett b) d. Lgs. 165/2001, secondo il quale “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (…) b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”. Di certo non esiste una procedura di reclutamento standard valida per ogni concorso, la scelta del modello concorsuale deve tener conto del livello e dell’ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare. Senz’altro nella definizione dei requisiti di ammissione bisogna tener conto della domanda e dell’offerta, ovvero da un lato, del profilo messo a bando, dall’altro, del prevedibile numero di potenziali candidati. Conseguentemente, per profili elevati sarà ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, adeguatamente documentata, se è probabile che vi siano un numero adeguato di candidati che la possiedano. Nella definizione dei requisiti non bisogna però tralasciare le conseguenze del tipo di selezione scelta: se ad esempio si privilegia l’esperienza professionale bisogna “mettere in conto” che a farne le spese saranno inevitabilmente i candidati più giovani. In ogni caso la richiesta di requisiti ‘aggiuntivi’ per l’accesso alle procedure concorsuali deve essere ragionevole, ovvero per profili particolarmente qualificati o specialistici, si pensi al reclutamento di figure professionali di altissima specializzazione e competenza, non sarebbe ‘iniquo’ elevare i requisiti di accesso.
Parola chiave: Digitalizzazione e decentramento
Nella bozza del DL Rilancio (si consiglia la lettura artt. 237, 238 e 239) è confermata la linea di tendenza già illustrata dal ministro della P. A., quindi vi sono disposizioni le quali prevedono che in via sperimentale dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 le prove concorsuali si svolgeranno su supporti informatici e, in un’ottica di delocalizzazione, saranno decentrate in base alla provenienza geografica dei candidati, al riguardo si prevede l’uso di idonei locali degli istituti scolastici, sedi universitarie e ogni altro istituto pubblico o privato. La Sezione II del decreto recante Disposizioni per la velocizzazione e per la conclusione delle procedure sospese, art 240 contiene una espressa menzione al Corso-concorso della Scuola Nazionale dell’amministrazione , nessun riferimento invece al tanto discusso Concorso 2700 Cancellieri esperti. Per quanto riguarda la Scuola nazionale dell’amministrazione, già la Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 maggio 2020 (con annessa tabella delle amministrazioni e posti messi a concorso, se ne consiglia la consultazione p. 17-18) annunciava l’indizione dell’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di 210 posti. L’art 240 del DL Rilancio prevede l’uscita del bando di tale corso-concorso entro il 30 giugno 2020.
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