Il contenuto della riforma che novità introduce?
Ecco una breve raccolta delle novità.
Innanzitutto la riforma della legittima difesa domiciliare, di cui al comma 2 dell’art. 52 c.p., che autorizza il ricorso a “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. In tale ipotesi, risulterebbe ad oggi , invece, sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
All’interno dell’articolo 52 c.p. verrebbe introdotta una nuova presunzione si dovrebbe sempre da considerare lo stato di legittima difesa per colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (anche nel luogo di lavoro), agisca al fine di respingere la violenza.
Inoltre, sulla base della disciplina dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p. si esclude la punibilità di chi si trovi in uno stato di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Questa disposizioni non mancherà di creare eventuali conflitti con la norma di cui all’art. 90 c.p. con cui si stabilisce che gli stati emotivi e passionali non escludono o modificano l’imputabilità.
Sanzioni più pesanti
Nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Anche per i reati contro il patrimonio le pene sono inaprite: violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate.
Nella disciplina civilistica relativa alla legittima difesa e all’eccesso colposo, viene esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato“.
Il patrocinio a spese dello Stato sono a favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.
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