La cancellazione delle formalità pregiudizievoli nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Redazione 19/02/20
di Chiara Cracolici e Alessandro Curletti

Sommario

Abstract

Premessa

1. Il quadro normativo di riferimento

2. Il potere del giudice di cancellare le formalità pregiudizievoli nelle procedure di accordo e di piano

3. Segue. Il potere del giudice nella liquidazione del patrimonio

4. Dal Codice della crisi allo schema di decreto correttivo

5. Conclusioni

 

Il presente contributo affronta la vexata quaestio relativa al potere del giudice di cancellare le formalità pregiudizievoli iscritte su di un bene liquidato nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dopo una breve disamina dell’attuale quadro normativo di riferimento, si darà conto del prezioso intervento della giurisprudenza di merito, che ha scrupolosamente stabilito i principi intorno ai quali delineare il potere in questione. Un’ analisi conclusiva non potrà che essere dedicata alla disciplina contenuta nel Codice della crisi e, soprattutto, nello schema di decreto correttivo in fase di approvazione.

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Aggiornato alla Legge n. 176/2020, il volume raccoglie diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della legge di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento valido per il professionista, per gli organismi di composizione e per i gestori della crisi. L’opera mira a razionalizzare la normativa in materia di sovraindebitamento e a delineare un panorama di casi giurisprudenziali sul tema della crisi.   Monica MandicoAvvocato, Founder di Mandico&Partners. Gestore della Crisi, Curatore, Liquidatore Amm.re Giudiziario, DPO e Advisor di 231/01. Esperta in Diritto civile, con particolare riferimento al settore Bancario e Finanziario. È Avvocato d’Impresa, Ristrutturazioni del debito e di Affari. Presidente di Enti di Promozione Sociale. Autrice di libri sul diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento, crisi d’impresa e GDPR. Docente di corsi di alta formazione e master accreditati dall’Università e dagli ordini professionali. Scrive articoli in materia di Diritto civile, commerciale, bancario e finanziario, sovraindebitamento e crisi d’impresa su riviste specializzate. Collabora con il quotidiano “ROMA” di Napoli e con la rivista on line “Gli Stati Generali”.Giuseppe BalducciDottore Commercialista Revisore Contabile. Presidente Commissione Banca Impresa Ordine Commercialisti Teramo. Docente Operazioni Straordinarie Societarie Fondazione Dottori Commercialisti. Ha scritto articoli sezionali di economia e finanza su quotidiani locali e riviste di settore.Federica BassanoAvvocato iscritto all’albo degli avvocati di Napoli. Lavora presso lo Studio Mandico&Partners dal marzo 2016, occupandosi di Diritto bancario. Ha frequentato un corso di alta formazione come gestore della crisi per il sovraindebitamento e un master in Diritto bancario e finanziario.Camillo BrunoAvvocato a Napoli, è abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori dal 2016. Presidente dell’associazione forense Libera Unione Forense e del Movimento Autonomo Avvocati Telematici, è impegnato nello studio degli istituti giuridici relativi alle procedure esecutive ed a quelle concorsuali. Dal 2019 è iscritto quale Gestore della Crisi presso l’OCC istituito dal COA di Napoli.Francesca ScoppettaAvvocato iscritta all’ordine presso il foro di ROMA, Patrocinante in Cassazione. Specializzazione primaria di Diritto commerciale e societario con particolare attenzione ai contratti d’impresa, al profilo business & finance e alla tutela del patrimonio familiare.Renato TorselloLaureato in Economia Università Bocconi. Commercialista e Revisore Legale. Gestore della Crisi OCC Ordine Commercialisti di Milano presso il quale ricopre ruolo di Ausiliario del Referente. Offre assistenza in materia di liquidazione di imprese ed affianca startup offrendo servizi di mentoring. Coordinatore di corsi realizzati per la formazione obbligatoria per l’abilitazione a ruolo di Gestore della Crisi organizzati per Ordine dei Commercialisti e per Ordine degli Avvocati di Milano. Ha partecipato ai lavori per la realizzazione del Documento UNI/PdR 82:2020 “Linee guida per la definizione delle attività riguardanti la composizione della Crisi da Sovraindebitamento e i rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)”.Viviana VisaggioPraticante avvocato abilitato iscritto all’ordine degli Avvocati di Napoli. Dottoranda di ricerca in Diritto privato con specializzazione in Diritto commerciale presso l’Università di Salamanca (Spagna). Impegnata nello studio della normativa a tutela del consumatore e nell’analisi delle forme di esdebitazione, nonché delle procedure di risoluzione della crisi.

Monica Mandico (a cura di) | 2021 Maggioli Editore

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Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare la tematica relativa al potere del giudice delegato di cancellare le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli e, più in generale, tutti gli altri vincoli sui beni utilizzati dal debitore per la soddisfazione dei crediti, nell’ambito di una delle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (nella specie, l’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore) o di una procedura di liquidazione del patrimonio, procedure tutte attualmente (e sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza contenuto nel d.lgs., 12 gennaio 2019, n. 14) disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, succ. mod. integr. Nella disamina della fattispecie, si terrà in debita considerazione sia il quadro normativo di riferimento, vigente, ma con uno sguardo attento sempre rivolto anche al futuro, sia l’interpretazione fornita dalla più attenta ed autorevole giurisprudenza di merito[1].

[1] Cfr., per una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali, Trib. Torino, decreto del 13.11.2019, in www.tribunale.torino.giustizia.it; Trib. Rimini, decreto del 2.08.2019, in www.ilcaso.it; Trib. Torino, decreto del 3.05.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it; Trib. Torino, decreto del 24.04.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it, Trib. Torino, decreto del 17.04.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it; Trib. Torino, decreto del 1.02.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it; Trib. Torino, decreto del 16.10.2017, in www.tribunale.torino.giustizia.it

1. Il quadro normativo di riferimento

Una prima e puntuale analisi non può che prendere le mosse dalla disamina del vigente quadro normativo di riferimento in materia.

Le vigenti disposizioni di riferimento, contenute nella L. n. 3/2012, come poi modificata dal d.l. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, che si occupano della disciplina del potere del giudice di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, sono essenzialmente due: l’art. 13 e l’art. 14 novies.

Si tratta di due sole disposizioni: la prima, riferita alla procedura di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore; la seconda, riferita alla procedura di liquidazione del patrimonio. La prima è particolarmente generica e, per certi versi, poco chiara; la seconda, al contrario, risulta meno fumosa e sicuramente più esplicativa della prima, tanto da non aver dato adito, per quanto consta, ad un rilevante ed attuale, oltre che acceso, dibattito in seno alla giurisprudenza di merito o di legittimità.

Ora, procedendo con ordine, la disposizione di cui all’art. 13 si riferisce alla fase esecutiva della proposta di accordo o di piano oramai omologate e prevede, al suo primo comma, che, qualora per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento o qualora sia previsto dall’accordo di composizione della crisi o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi (o, nel caso in cui il debitore si sia rivolto al tribunale, su proposta del professionista facente funzioni dell’organismo di composizione della crisi), nomini un liquidatore che disponga in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

Espletato tale adempimento, il legislatore, al terzo comma, introduce la norma che, pur con una previsione non particolarmente chiara e foriera di dubbi interpretativi, sviluppa comunque l’argomento del presente contributo, contemplando nella sostanza il potere del giudice di cancellare le formalità pregiudizievoli, con siffatta previsione: “il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’art. 7, co. 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli artt. 10, comma 1 e 12 bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità“.

Il primo dato che si può evincere dalla lettura della disposizione su indicata è il fatto che la cancellazione delle formalità pregiudizievoli possa avvenire non solo sui beni sottoposti a pignoramento, ma anche sui beni che, pur non essendo sottoposti a pignoramento, sono comunque sottoposti ad altre iscrizioni pregiudizievoli (si pensi all’ipoteca volontaria ovvero all’ipoteca legale) o, più genericamente, ad ogni altro vincolo (ad esempio, un fermo amministrativo).

Ciò si desume, in primis, dalla duplice ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 13, in ordine all’ipotesi di nomina del liquidatore: da una parte, la nomina di tale figura è prevista, qualora per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento; dall’altra parte, tale nomina viene contemplata qualora ciò sia previsto dall’accordo ovvero dal piano. È evidente che una tal previsione, nell’ambito di una proposta di accordo di composizione o di piano, non possa che far presumere la necessità che, nella fase esecutiva della procedura, venga nominato un soggetto ad hoc – un liquidatore appunto – che si occupi di liquidare uno o più beni per la soddisfazione dei creditori secondo i modi e i tempi previsti nel piano. In altri termini, non avrebbe ragion d’essere prevedere, nel cuore di una proposta di accordo ovvero di piano, la nomina di un liquidatore, allorquando non si intendesse conseguentemente liquidare un bene e, attraverso il ricavato, soddisfare poi i creditori. Ciò si desume anche dalla previsione di cui al comma terzo della medesima disposizione, che, nel delineare il potere del giudice, contiene un preciso riferimento ad un ordine di cancellazione, non solo della trascrizione del pignoramento, ma anche delle altre iscrizioni relative ai diritti di prelazione e, ancor più genericamente, di ogni altro vincolo esistente sul bene. Tale legittima l’inclusione nella proposta di beni da liquidare, ma che al contempo non siano (ancora) sottoposti a pignoramento, ma ad altre formalità pregiudizievoli.

Il secondo dato che la norma suggerisce riguarda l’interpretazione del termine pignoramento, che, se in prima battuta, potrebbe far pensare esclusivamente al pignoramento immobiliare, stante il riferimento alla cancellazione della trascrizione (propria di un pignoramento immobiliare) ordinata dal giudice, ad avviso di chi scrive, parrebbe riferirsi anche al pignoramento mobiliare presso il debitore ovvero presso terzi, quando oggetto del pignoramento siano somme di denaro.

In tal senso volge sia il primo comma del summenzionato art. 13, nella parte in cui attribuisce al liquidatore nominato dal giudice il potere di disporre esclusivamente delle somme incassate, il che fa pensare non solo all’ipotesi delle somme incassate a seguito della messa in liquidazione di un bene immobile sottoposto a pignoramento immobiliare, ma finanche all’ipotesi delle eventuali somme incassate a seguito di un arresto, conseguente alla emissione del decreto di apertura ovvero di omologa della procedura, di un pignoramento mobiliare presso il debitore o di un pignoramento mobiliare presso terzi in atto, non ancora definitosi con l’incasso delle somme da parte del creditore esecutante; sia il terzo comma della stessa norma, nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di autorizzare lo svincolo delle somme, il che fa pensare all’ipotesi in cui il liquidatore nominato, preso atto di un arrestato pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi riguardanti somme di denaro, domandi al giudice l’autorizzazione allo svincolo di tali somme, non ancora incassate dal creditore, affinché possano essere devolute alla procedure al fine di consentire il realizzo del ceto creditorio nel rispetto dei principi concorsuali e secondo modalità e tempi della proposta omologata.

Dalla disposizione in esame si può pertanto desumere come il debitore possa, nell’ambito di una procedura di accordo di composizione o di piano del consumatore, proporre la messa in liquidazione di un proprio bene, pignorato o volontariamente ipotecato, oppure proporre, quale modalità di soddisfazione dei crediti, l’utilizzo di una somma di denaro, in suo possesso o oggetto di un credito nei confronti di un terzo, pignorata, ottenendo così dal giudice, rispettivamente, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle altre iscrizioni pregiudizievoli, di ogni altro vincolo e l’autorizzazione allo svincolo delle somme.

2. Il potere del giudice di cancellare le formalità pregiudizievoli nelle procedure di accordo e di piano

Ciò che la disposizione, al contrario, non chiarisce, riguarda i confini del potere di cancellazione attribuito al giudice. In particolare, nella prassi si verifica di frequente che un debitore presenti una proposta di accordo o di piano del consumatore, avente quale oggetto la messa in liquidazione con modalità “privatistiche” del proprio bene immobile, pignorato o anche ipotecato, corredata da una proposta irrevocabile di acquisto, vuoi anche cauzionata, ma comunque subordinata all’omologa della proposta di accordo ovvero di piano presentata. Ora, in tale particolare ipotesi, in seno alla giurisprudenza ci si è domandati se al giudice fosse o meno demandato il potere di disporre la cancellazione delle formalità, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli esistenti sul bene, secondo il disposto di cui all’art. 13.

Sul punto, nel silenzio della norma, la giurisprudenza ha negato al giudice il potere di disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Tuttavia, è interessante segnalare come, nel negare al giudice tale potere, la recente giurisprudenza di merito abbia altresì delineato i contorni entro il quale sarebbe consentito al giudice esercitare il potere di cui all’art. 13.

Ad avviso di chi scrive, una breve e concisa ricostruzione del panorama giurisprudenziale può consentire di meglio delineare i lineamenti di tale fattispecie.

Il primo decreto che ha preso una espressa posizione sul tema è stato pronunciato dal Tribunale di Torino. Trattasi del decreto n. 26/2018, pubblicato in data 1 febbraio 2018[2], con cui è stata dichiarata l’inammissibilità di una proposta di accordo di composizione della crisi

La fattispecie in concreto interessava un debitore, il quale, al fine di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento exart. 6, co. 1, lett. a) L. n. 3/2012, aveva depositato presso il Tribunale Ordinario di Torino una proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 7 ss., avente quale precipuo oggetto la soddisfazione parziale dei creditori mediante la messa a disposizione del ricavato della vendita di un bene immobile, nello specifico gravato da due ipoteche giudiziali di primo e secondo grado e dalla trascrizione di un pignoramento immobiliare. A corredo della propria domanda, il debitore aveva allegato una proposta irrevocabile d’acquisto dell’immobile de quo, condizionata all’omologazione della proposta di accordo ed alla preventiva manifestazione di consenso, da parte dei creditori interessati, in ordine alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene. Il debitore ricorrente, propendendo per una vendita di tipo privatistico, aveva pertanto richiesto ai propri creditori non soltanto di esprimere una specifica manifestazione del proprio consenso, espressa o mediante un meccanismo di silenzio-assenso, in ordine all’offerta di soddisfacimento parziale indicata nel piano, ma anche di voler manifestare il proprio consenso alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte sul bene e, precisamente, alla cancellazione delle due ipoteche giudiziali e della trascrizione del pignoramento immobiliare. Il Tribunale di Torino, con il decreto di rigetto citato, aveva concluso sul punto nel senso di ritenere “la pretesa cancellazione di ogni formalità pregiudizievole incompatibile con una modalità di vendita privatistica”[3].

Tale decreto assume, ad avviso di chi scrive, una particolare rilevanza nel panorama giurisprudenziale, in quanto, pur non prendendo posizione sull’ipotesi in cui il debitore affidi ai creditori la manifestazione del consenso in ordine alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte sul bene oggetto di liquidazione nell’ambito della proposta di accordo, delimita tuttavia in maniera sì implicita, ma comunque chiara i limiti del potere del giudice di disporre la cancellazione delle esistenti formalità pregiudizievoli, un potere non attribuito, secondo il decreto citato, in caso di vendita di tipo privatistico del bene.

Ora, se il decreto è chiaro nell’affermare che il giudice, nella fase esecutiva di una procedura di accordo o di piano, non possa ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte su di un bene messo in liquidazione attraverso una vendita di tipo privatistico, non appare altrettanto esplicito e chiaro nel fornire risposta a due ulteriori quesiti. In primo luogo, può il debitore prevedere una vendita di tipo privatistico di un bene nell’ambito di una proposta di accordo o di piano e demandare ai creditori, attraverso il voto la manifestazione del consenso ( espresso o tacito) in ordine alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli? Ulteriormente, quando si assuma che al giudice non sia attribuito il potere di disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli in caso di previsione di una vendita di tipo privatistico, potrebbe il giudice al contrario procedere in tal senso in caso di vendita con una procedura competitiva?

Al primo quesito è stata fornita una chiara risposta, sempre da parte del Tribunale di Torino, con il decreto, emesso in composizione collegiale a seguito di reclamo avverso il decreto di rigetto n. 26/2018, depositato in data 24 aprile 2018[4]. Tale decreto, oltre a confermare il fatto che il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli in base all’art. 13 allorquando nel piano del consumatore o nell’accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano una vendita privatistica, ha poi precisato che “[…] la vendita di tipo privatistico su base volontariapresuppone il consenso preventivo del singolo creditore alla cancellazione dell’ipoteca e la cancellazione di per sé non può essere inserita nell’oggetto della proposta di accordo, negoziabile da parte di tutti i creditori […][5]“. Una risposta chiara, ma – merita segnalarlo per completezza – non unanime e comunque dibattuta, atteso che, presso lo stesso Tribunale di Torino, si era sviluppato un precedente orientamento che, nell’ambito di una procedura di piano del consumatore, aveva ritenuto ammissibile l’espressione di un consenso, non preventivo ma successivo, da parte del creditore interessato, alla cancellazione della formalità pregiudizievole iscritta sul bene immobile liquidato privatisticamente in procedura. In particolare, appare qui interessante riportare il ragionamento seguito dal provvedimento citato, in forza del quale “nel caso in oggetto, pur non essendovi un consenso esplicito alla cancellazione dell’ipoteca da parte di […], si può ragionevolmente ritenere che esso sarà accordato, in quanto la cessione della quota come proposta dai debitori costituisce l’unico modo possibile per […] per incassare il pagamento proposto, in difetto dovendo esso proporre una costosa e antieconomica azione di divisione con successiva vendita all’asta[6].

Anche al secondo quesito è stata fornita una risposta dal Tribunale di Torino, con una serie di orientamenti tutti degni di nota, in quanto hanno segnato un’evoluzione non indifferente nel contesto normativo di cui ci si occupa. Originariamente, un primo orientamento aveva ritenuto che, nelle procedure di accordo ovvero di piano (a differenza della procedura liquidatoria), non fosse presente alcuna disposizione che consentisse al giudice di ordinare la cancellazione di iscrizione e trascrizioni, che, quindi, doveva essere necessariamente effettuata in ogni caso su base volontaria[7]. A tale orientamento se n’era subito contrapposto un secondo che, prendendo spunto dal ragionamento speso dal decreto depositato dal Tribunale di Torino in data 24 aprile 2018 ed emesso in sede di reclamo, in forza del quale “il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli prevista dall’art. 13 qualora nel piano del consumatore o nell’accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano di uscita dalla crisi una vendita privatistica”, ha concluso nel senso di ritenere ammissibile la cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 13 ordinata dal giudice solo a seguito di una procedura di vendita competitiva, in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 107, comma 1, della legge fallimentare[8]. “La ragione di ciò va rinvenuta”, precisa il decreto citato, ” nell’art. 7, comma 1, secondo periodo che afferma: «è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione». Purdovendosi ritenere il sovraindebitamento come disciplina autonoma delle procedure concorsuali, tenuto conto che il fine perseguito è diverso tuttavia un provvedimento così grave e definitivo quale le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli è possibile solo se si svolge una procedura competitiva con la regola ad essa propria. Infatti, il riferimento al «valore di mercato» presuppone una procedura competitiva di offerta al rialzo del prezzo proposto nel piano. È vero che l’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli non è – almeno in apparenza – sottoposto a condizioni; tuttavia, esso non può prescindere dall’accertamento che il credito ipotecario e i crediti con privilegio immobiliare sussidiario siano stati soddisfatti nella misura massima possibile, così come implicitamente previsto dall’art. 7, che esprima il più generale principio di massimizzazione della utilità per i creditori. Solo se effettuata a seguito di procedura competitiva, infatti, la vendita potrebbe considerarsi giudiziale, in analogia all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che tale natura riconosce alle procedure indette ai sensi dell’art. 107, comma 1, l.f.“. Il coronamento di tale autorevole orientamento è culminato nel decreto di fissazione udienza, emesso dal Tribunale di Torino, il 13 novembre 2019, nell’ambito di una procedura di accordo di composizione[9]. Il decreto citato ha, in un certo senso, puntualmente ribadito i principi cardine relativi al potere del giudice di disporre la cancellazione delle formalità, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli relative ad un bene liquidato in una procedura di composizione della crisi. Tali principi possono essere utilmente indicati e riassunti come segue: (i) la disposizione normativa che attribuisce al giudice delegato il potere di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli nelle due procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo di composizione e piano del consumatore) deve essere individuata nel terzo comma dell’art. 13 L. 3/2012, il quale prevede che “il giudice, verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano del consumatore, […] ordina la cancellazione […] comma 3“; (ii) nel caso di vendita privatistica, il giudice del piano del consumatore e dell’accordo di composizione della crisi non ha il potere di ordinare la cancellazione delle formalità, ma è necessario acquisire il consenso “preventivo” del creditore prelatizio alla cancellazione ; (iii) laddove vi sia stata la nomina di un liquidatore e la vendita sia avvenuta secondo le regole competitive, il giudice delegato può ordinare detta cancellazione; (iv) la necessità di applicare le regole della procedura competitiva perché il giudice delegato possa ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ai sensi del terzo comma dell’art. 13, ancorché non prevista espressamente nell’ambito della disciplina relativa al piano del consumatore ed alla proposta di accordo, deriva dalla natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi, prevista dall’art. 6 della L. 3/2012 e affermata sancita dalla giurisprudenza della Suprema Corte[10].

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Di recente, un corollario dei principi summenzionati è stato scrupolosamente individuato dal Tribunale di Rimini con un decreto del 2 agosto 2019. Nella specie, il provvedimento citato, a fronte di un’istanza di cancellazione delle formalità pregiudizievoli “prima” dell’espletamento della vendita del bene, ha ritenuto doveroso specificare come tale istanza non potesse trovare accoglimento, atteso che il potere del giudice di ordinare la cancellazione di tale formalità pregiudizievole avrebbe potuto essere esercitato solo dopo che l’atto dispositivo fosse stato compiuto. In particolare, si legge nel decreto: “tenuto conto che l’art. 13, comma 3, l. 3 del 2012 non consenta al Giudice di autorizzare lo svincolo delle somme e la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni prima che l’atto dispositivo sia compiuto (atteso che la norma, laddove fa riferimento alla «conformità dell’atto dispositivo all’accordo» eallo «svincolo delle somme» , assume come presupposto della disciplina la circostanza che l’atto dispositivo sia già stato posto in essere)[11].

[2] Trib. Torino, decreto del 1.02.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[3] Trib. Torino, decreto del 1.02.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[4] Trib. Torino, 24.04.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[5] Conf. Trib. Torino, decreto del 3.05.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it, che, in adesione all’orientamento citato, ha espressamente statuito come “occorra infatti distinguere tra i diritti del creditore avente un diritto di prelazione e le regole proprie del diritto di voto, che sono norme procedurali che determinano le condizioni per verificare se si è avuto il voto della maggioranza necessaria ai fini dell’approvazione dell’accordo, ma non possono incidere sui diritti sostanziali”.

[6] Trib. Torino, 16.10.2017, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[7] Trib. Torino, decreto del 16.10.2017, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[8] Trib. Torino, decreto del 3.05.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[9] Trib. Torino, decreto del 13.11.2019, in www.tribunale.torino.giustizia.it

[10] Cass. Civ., Sezione I, 12.04.2018, n. 9087, in www.ilcaso.it

[11] Trib. Rimini, decreto del 2.08.2019, in www.ilcaso.it

3. Segue. Il potere del giudice nella liquidazione del patrimonio.

Come anticipato nei paragrafi che precedono, la formulazione della disposizione in materia di liquidazione del patrimonio (art. 14 novies) appare più chiara, in quanto individua espressamente la vendita competitiva quale presupposto essenziale per l’esercizio, da parte del giudice della procedura, del potere di ordinare la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli sul bene liquidato.

In particolare, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Il giudice, prosegue il comma terzo, “sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta”.

La disposizione è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi. È consentito al giudice, nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio, disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte sul bene liquidato, solo laddove la vendita sia avvenuta con modalità competitive.

La particolare limpidezza del dettato normativo non ha dato adito a contrasti giurisprudenziali. L’unica pronuncia rinvenuta precisa piuttosto i contorni della nozione “[…] ogni altro vincolo“, dovendosi ivi ricomprendersi anche il fermo amministrativo iscritto sull’autovettura o su altro bene mobile registrato. Il tema è stato affrontato dal Tribunale di Torino, nel decreto di apertura della liquidazione n. 90/2018 del 17 aprile 2018, il quale ha espressamente precisato che “[…] il fermo amministrativo potrà essere cancellato all’esito di vendita competitiva avente caratteristiche omologhe a quelle statuite dall’art. 107, primo comma, l. fall., sempre che la stessa sia attuata con modalità tali da consentire la qualificazione della vendita come invito domino , con le relative conseguenze c.d. purgative dei vincoli e delle formalità iscritte o trascritte sul bene staggito[12].

[12] Trib. Torino, decreto del 17.04.2018, in www.tribunale.torino.giustizia.it

4. Dal Codice della crisi allo schema di decreto correttivo

Nonostante il prezioso dibattito giurisprudenziale venutosi a creare intorno alla questione relativa al potere di giudice di ordinare la cancellazione delle trascrizioni, iscrizioni e di tutte le altre formalità pregiudizievoli iscritte su di un bene liquidato nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, appare curioso il fatto che il Codice della crisi, nella sua attuale e vigente versione, non contempli una analoga disposizione, preferibilmente con i correttivi suggeriti dalla giurisprudenza di merito citata, rispetto a quella di cui all’art. 13 L. 3/2012. Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in particolare, con specifico riferimento alle “sole” procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sostitutiva del piano del consumatore) e di concordato minore (sostitutiva dell’accordo di composizione della crisi), non solo nulla prevede in ordine alle modalità di vendita dei beni eventualmente messi a disposizione della procedura, ma neppure replica il contenuto di cui al terzo comma dell’art. 13 in ordine al potere del giudice di ordinare la cancellazione delle formalità e delle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

Ciò, peraltro, diversamente da quanto previsto per l’alternativa procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (sostitutiva della attuale liquidazione del patrimonio), nell’ambito della quale vengono di fatto riproposti i principi contenuti nell’art. 14 novies L. 3/2012: (i) modalità di vendita competitiva dei beni compresi nella liquidazione (desumibile dal preciso richiamo, contenuto nel secondo comma dell’art. 275 del codice, alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale); (ii) potere del giudice di ordinare la cancellazione, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché ogni altro vincolo (cfr. art. 275, co. 2).

Tale discrasia dovrebbe essere colmata attraverso la previsione, ove effettivamente approvata, contenuta nello schema di decreto correttivo al codice della crisi (in fase di approvazione), che, attraverso la modifica degli artt. 71 e 81, rispettivamente in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore, da una parte prevede che le vendite e cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate con la collaborazione dell’OCC da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e la partecipazione degli interessati, al preciso scopo, individuato nella relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo, “di garantire trasparenza all’attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile”[13] e, dall’altra parte, recupera il disposto di cui all’art. 13, co. 3 e 4, L. n. 3/2012, “al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano”[14].

[13] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo al codice della crisi, in www.ilcaso.it

[14] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo al codice della crisi, in www.ilcaso.it

5. Conclusioni

Conclusivamente, sotto l’impero della legge 3/2012 e sulla base dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito, i principi che fanno in un certo senso da cornice al potere del giudice di ordinare la cancellazione delle trascrizioni, iscrizioni e di tutte le formalità pregiudizievoli sui beni liquidati nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere sintetizzati come segue: (i) le disposizioni normative che attribuiscono al giudice delegato il potere di disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli nelle due procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo di composizione della crisi e piano del consumatore) e nella liquidazione del patrimonio devono essere individuate rispettivamente nel terzo comma dell’art. 13 (quanto alle procedure di accordo di composizione e piano) e nel terzo comma dell’art. 14 novies (quanto alla procedura di liquidazione); (ii) nel caso di vendita privatistica, il giudice del piano del consumatore e della procedura di accordo di composizione della crisi non ha il potere di ordinare la cancellazione delle formalità, ma è necessario acquisire il consenso “preventivo” del creditore prelatizio alla cancellazione della formalità; (iii) laddove vi sia stata la nomina di un liquidatore e la vendita sia avvenuta secondo le regole competitive, il giudice può ordinare detta cancellazione; (iv) il tenore letterale dell’art. 13 suggerisce che la cancellazione delle formalità non possa avvenire prima che l’atto dispositivo sia compiuto, ma unicamente a vendita avvenuta; (v) la necessità di applicare le regole della procedura competitiva affinché il giudice possa ordinare la cancellazione delle formalità, ai sensi del terzo comma dell’art. 13, ancorché non prevista espressamente nell’ambito della disciplina relativa al piano del consumatore ed alla proposta di accordo (al contrario della procedura liquidatoria, che espressamente menziona tale modalità di vendita), deriva dalla natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi, prevista dall’art. 6 della L. 3/2012 e confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte; (vi) le regole della procedura competitiva sono quelle stabilite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (completezza dell’informazione sul bene; un sistema incrementale di offerte; un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza endo-processuale ottenuta con la comunicazione alle parti; regole prestabilite e non discrezionali per la selezione dell’offerente; infine, completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati).

Nella sua versione attuale, il Codice della crisi di impresa, quanto alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore (a differenza dell’alternativa procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato) appare lacunoso sul punto, non prevedendo né le modalità di vendita dei beni da liquidare in procedura, né il potere del giudice di cancellare le formalità pregiudizievoli. Sul punto, appare invece felice la formulazione contenuta nello schema di decreto correttivo al Codice, che, in parziale modifica degli artt. 71 e 81, da un lato, integra la palese lacuna presente nella legge 3/2012, da cui è scaturito il dibattito giurisprudenziale, contemplando quale modalità di vendita necessaria affinché il giudice possa cancellare le formalità pregiudizievoli la procedura competitiva e,dall’altro lato, ripropone il contenuto di cui al terzo comma dell’art. 13.

Redazione

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