La Cassazione chiarisce i limiti della preventiva escussione sui beni del fallito

Redazione 22/07/11
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 15731 del 18 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha previsto che il fideiussore non può opporre al creditore la preventiva escussione sui beni del fallito se non ha indicato quelli ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva.

Nelle decisione i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una società che aveva notificato precetto ad una banca, che nella fattispecie era fideiussore di un imprenditore fallito.

L’istituto di credito aveva opposto al creditore la preventiva escussione del debitore principale, ed in un primo momento i giudici di merito avevano accolto l’opposizione a precetto.

Ma la Cassazione ha ribaltato la precedente decisione, stabilendo che «il beneficio della preventiva escussione e salvo il caso di una esplicita sua estensione a una tale eventualità, non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale, ove non vi siano e ove non siano dal fideiussore indicati beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento