Con la sentenza n. 406 del 10/01/14 la Seconda Sezione della Suprema Corte si è soffermata sulla natura della divisione ereditaria.
Il caso in questione ha visto la ricorrente censurare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 718 e 720 cod. civ. in quanto nell’assegnare alla convenuta tutti gli immobili in comunione, il Giudice avrebbe disapplicato il generale e prevalente principio della divisione in natura dei beni, quando la norma di cui all’art. 720 citato ne costituisce una deroga applicabile esclusivamente nei casi tassativamente indicati da tale norma. La Corte d’Appello, quindi, secondo l’assunto della ricorrente in Cassazione, non avrebbe preso in considerazione la possibilità della formazione di singole porzioni.
Il motivo è stato accolto in ragione del ragionamento che segue. La Cassazione ha evidenziato che la sentenza gravata ha tenuto conto esclusivamente del criterio sancito dall’art. 720 cod. civ. in tema di divisione di immobili non comodamente divisibili, individuando l’assegnatario nel comunista titolare della quota maggiore su ciascuno dei beni immobili caduti in successione.
Da qui, secondo la Suprema Corte, è sorta la necessità di chiarire le caratteristiche della divisione ereditaria per cui, a norma dell’art. 718 cod. civ., ciascun coerede ha diritto alla parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi. In particolare, il principio dell’art. 718 c.c. è derogato fra l’altro dall’art. 720 cod. civ., che disciplina la particolare ipotesi in cui l’eredità ricomprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento. In tal caso il Codice prevede che detti immobili debbano preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione.
Esercitando la propria funzione nomofilattica, la Corte, esaltando la lettera della norma, ha quindi chiarito che la deroga alla previsione dell’art. 718 cod. civ., applicabile secondo la discrezionale valutazione del Giudice, è riferibile esclusivamente e tassativamente alla ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili, non potendo trovare applicazione alle ipotesi in cui vi sia una pluralità di beni immobili, laddove è possibile procedere a un progetto che consenta l’assegnazione in natura a ciascun condividente di porzioni dei beni ereditari (Cass. 7700/1994; 25332/2011).
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