La Cassazione definisce i rapporti tra millantato credito e traffico di influenze illecite alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012

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Con la sentenza in commento, la sesta Sezione della Suprema Corte si occupa di definire il rapporto tra il reato di millantato credito e di traffico di influenze illecite a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Trattasi di una pronuncia di particolare importanza considerato che, non sono rari i casi di soggetti (c.d. faccendieri) i quali, soprattutto in occasione della concessione di appalti e finanziamenti pubblici, intercedono con funzionari pubblici in nome e per conto di privati, dietro compenso di denaro o altre utilità.   

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per l’imputato, accusato del delitto di cui all’art. 319 c.p., per avere, in qualità di “consigliere politico” di un Ministro della Repubblica italiana e quale componente delle Commissioni parlamentari, ricevuto dal Presidente di un Consorzio, la somma di denaro di euro cinquecentomila per influire sullo stanziamento di finanziamenti statali per i lavori del progetto MOSE.

Tale finanziamento era stato poi effettivamente inserito nella delibera del CIPE e disposto dunque a favore del Consorzio.

Avverso tale decisione aveva proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, eccependo anche l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sulla base della circostanza che non era individuabile a carico dell’imputato il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio giacché lo stesso non era titolare di alcuna funzione o potere concernente il finanziamento del MOSE; che il finanziamento deliberato dal CIPE era legittimo, visto che i successivi Governi avevano continuato a finanziare l’opera e, che pertanto, la pretesa “strumentalizzazione del rapporto di fiducia” con il Ministro e le “pressioni” esercitate sui funzionari del Ministero dovevano essere ricondotte nella fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. o in quella nuova introdotta dall’art. 346 bis c.p., cosicché, tenuto conto delle pene comminate per tali figure di reato, l’applicazione della misura custodiale in carcere doveva essere inibita.

Con l’accoglimento del ricorso, i giudici di legittimità hanno riqualificato il fatto contestato come reato previsto dall’art. 346 bis c.p., disponendo l’immediata liberazione dell’imputato e sottolineando che “le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346, commi primo e secondo, cod. pen., devono, dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite”.

La Suprema Corte sottolinea, in primis, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il quale prevede che il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati “propri funzionali” in quanto ai fini dell’integrazione del fatto tipico, non è sufficiente la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio insita in capo al soggetto agente ma occorre che le condotte di questi, siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione dallo stesso esercitata, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione in tutti quei casi in cui l’intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell’accordo illecito (il c.d. pactum sceleris) non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile.

Nel caso de quo, l’imputato era stato designato dal Ministro come suo “consigliere politico”, funzione che non è prevista da alcuna norma giuridica e che non prevede la qualifica di componente dell’organico ministeriale o della segreteria particolare o dell’ufficio di gabinetto del Ministro. In base ad una prassi recentemente introdotta e tutt’altro che consolidata, egli riveste quindi la qualifica di parlamentare, discrezionalmente designato da un determinato Ministro come suo consigliere personale riguardo temi concernenti la politica.

Pertanto, aggiungono i Supremi giudici, considerato che il “consigliere politico” non ricopre un incarico istituzionalizzato e che la somministrazione fiduciaria di consigli politici non può essere ricondotta all’esercizio di alcuna delle pubbliche funzioni di cui all’art. 357 comma 1, c.p., l’imputato non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

D’altronde, l’imputato, con la promessa di intervenire in favore del Consorzio, non ha nemmeno agito in nome e per conto del Ministro.

In buona sostanza, secondo la Cassazione, le sue condotte vanno fatte rientrare nella fattispecie di millantato credito così come previsto all’art. 346, comma 1, c.p., che punisce il soggetto che vanta una conoscenza o un’influenza nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e per l’appunto, millantando tale conoscenza, inganna il privato (c.d. compratore di fumo), il quale gli consegna denaro o altra utilità come compenso della presunta mediazione.

Peraltro, giova ricordare che, nel corso del tempo, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti hanno interpretato in maniera differente la condotta di millanteria.

Il “millantare credito”, veniva infatti inizialmente inteso come vanteria di un’influenza inesistente, idonea ad ingannare il terzo che credendo alle parole del millantatore, gli consegnava il denaro destinato a compensare la presunta mediazione.

Successivamente, secondo altra diversa interpretazione, si riteneva che, ai fini dell’integrazione della fattispecie, dovevano essere ricomprese anche le condotte di millanteria “effettivamente esistente”, quindi di reale influenza presso il pubblico ufficiale con la conseguenza di ricomprendervi anche il traffico di influenze illecite.

A questo punto però, secondo i Supremi giudici, si deve tener conto dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, che all’art. 346 bis c.p. introduce la nuova figura di reato del traffico di influenze illecite[1]. Difatti, ora, autore del delitto non è più chi vanta influenze reali o inesistenti, quanto piuttosto chi sfrutta influenze effettivamente esistenti (il c.d. faccendiere).

Ne consegue dunque che, a seguito dell’instaurazione del reato di cui all’art. 346 bis c.p., i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, le cui condotte ricadevano pacificamente all’interno della fattispecie dell’art. 346 c.p., devono pertanto essere puniti sotto la previsione del delitto di traffico di influenze illecite, alla luce dei principi generali previsti dall’ordinamento in ordine all’applicazione della norma penale più favorevole all’imputato (art. 2, comma 4, c.p.).

Infatti, a differenza di quanto disposto dall’art. 346 c.p. che prevede la reclusione da uno a cinque anni, il nuovo delitto di traffico di influenze illecite è punito con pene nettamente più miti (da uno a tre anni di reclusione) con la naturale conseguenza che a norma dell’art. 280, comma 1, c.p., l’imputato non potrà essere sottoposto ad alcuna misura cautelare detentiva.

Deve pertanto concludersi che, in base alla lettura della Suprema Corte, la legge n. 190/2012, che nelle intenzioni del legislatore era stata presentata come una riforma che avrebbe dovuto rafforzare la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, almeno in questo caso ha prodotto l’esito contrario.

 

 

 


[1] Il delitto di traffico di influenze illecite è di derivazione sovranazionale ed è stato inserito dal legislatore, con L. 190/2012, sulla spinta di due convenzioni internazionali, ossia la Convenzione dell’ONU contro la corruzione firmata a Merida il 31 ottobre 2003 (ratificata con L. 3 agosto 2009, n. 116) e quella del Consiglio d’Europa firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (ratificata con L. 28 giugno 2012 n. 110).

Dott. Sylos Labini Emanuele

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