La Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di sequestro finalizzato alla confisca di valore: vediamo quali

(Ricorso rigettato)

Il fatto

Il Tribunale di Pistoia aveva confermato in sede di rinvio, dopo l’annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, di precedente ordinanza emessa in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia nei confronti di un imputato, finalizzato a confisca diretta o per equivalente fino ad un valore di euro 7.300.000,00, con riferimento ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen, aventi ad oggetto riciclaggio e impiego di somme provenienti dal delitto di bancarotta.

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I motivi addotti dalla difesa nel ricorso per Cassazione

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione all’accertamento dell’elemento psicologico atteso che la valutazione del Tribunale era contraddetta dalla verità storica in ordine al ruolo della ricorrente all’interno della società e in ordine ai rapporti tra le società oltre al fatto che, ad avviso del ricorrente, per un verso, il Tribunale aveva fornito altre valutazioni erronee, per altro verso, era altresì erroneo il passo della motivazione in cui il Tribunale dava rilievo seppur non decisivo ai rapporti familiari, peraltro nel contesto caratterizzato da partecipazioni e cointeressenze societarie che legavano le persone coinvolte, ciò che aveva formato oggetto tuttavia di errata valutazione in ordine ai rapporti societari; da tutto questo se ne faceva discendere l’apparenza della motivazione integrante una violazione di legge; 2) violazione di legge in ordine al mancato dissequestro parziale in quanto, tenuto conto che, a fronte del valore di euro 7.300.000,00, il sequestro aveva riguardato la somma complessiva di euro 7.339.208,78, con conseguente eccedenza di euro 39.208,78, che avrebbe dovuto essere restituita, sul punto, secondo la difesa, il Tribunale aveva da un lato dato rilievo alla finalità della confisca diretta e dall’altro rilevato che la doglianza avrebbe potuto farsi valere in sede diversa dal riesame ma la circostanza, che fosse attinta somma giacente presso i conti, era irrilevante in quanto non era dimostrato che il denaro fosse riferibile al delitto presupposto e perché, una volta utilizzato lo strumento del sequestro per equivalente, l’importanza della confisca diretta perdeva rilievo dovendosi comunque procedere al dissequestro per i valori relativi alla parte in eccesso.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il Supremo Consesso osservava in via preliminare come. in materia di misure cautelari reali. il ricorso sia ammissibile solo per violazione di legge dovendosi ricomprendere in tale nozione «sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» la mancanza o l’apparenza della motivazione (sul punto Cass. Sez. U. n. n. 25932 del 29/5/2008, omissis, rv. 239692) rilevandosi al contempo che il tema centrale, oggetto del provvedimento impugnato, alla luce dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione della precedente ordinanza emessa in sede di riesame, era costituito dalla verifica del fumus del dolo dei delitti di riciclaggio e reimpiego, addebitati alla ricorrente, in relazione ai quali era stato emesso il decreto di sequestro preventivo.

Ciò posto, in tale prospettiva veniva altresì rimarcato come, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, «il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo» (Cass. Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014).

Orbene, alla di tali premesse il ricorso risultava essere infondato.

Si faceva presente a tal proposito che il Tribunale non si era limitato ad affermare che non potesse escludersi il dolo ma aveva positivamente rilevato una pluralità di convergenti elementi di valutazione alla stregua dei quali avrebbe potuto configurarsi in capo alla ricorrente almeno il dolo eventuale (era stata invero affermata la compatibilità con il delitto di riciclaggio del dolo eventuale in relazione all’ipotesi che l’agente abbia la possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Cass. Sez. 2, n. 36893 del 28/5/2018) posto che il Tribunale aveva valorizzato la circostanza che gli importi oggetto dei reati ipotizzati, movimentati e reinvestiti dalla ricorrente e comunque transitati su conti a lei riferibili, provenissero dalle condotte distrattive imputabili primariamente al marito di lei, che avevano riguardato la società M. s.p.a., in particolare nello strumentale rapporto con M. T. LTD, entrambe appartenenti ad una costellazione societaria nella quale la stessa ricorrente era in varia guisa inserita.

In particolare era stato sottolineato come la ricorrente fosse fra l’altro socia di M. s.p.a. e socia, con partecipazione sempre consistente ma comunque progressivamente aumentata, di M. Investimenti s.p.a. divenuta capogruppo e detentrice di partecipazione rilevante in M. s.p.a.

Inoltre era stato posto in rilievo come alle condotte distrattive si fosse accompagnato lo stato di ingravescente crisi di M. s.p.a. divenuta conclamata nel 2011 quando nel contempo si registrava il rientro dei capitali investiti e uno stato di incremento delle finanze familiari oltre ad essere stato messo in risalto il fatto che per parte sua la ricorrente non disponeva nei corso degli anni di redditi propri, tali da giustificare gli assai consistenti investimenti e che le somme rientrate attraverso il meccanismo del c.d. scudo fiscale erano incompatibili con la sua situazione reddituale fermo restando l’utilizzo di meccanismi, quali il ricorso a società fiduciarie e l’acquisto di prodotti finanziari, di per sé idonei a occultare o rendere difficoltoso l’accertamento dell’effettiva provenienza dei fondi mentre da ultimo era stato altresì valorizzato il rapporto di coniugio con l’autore delle ipotizzate distrazioni.

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, siffatte motivazioni decisorie costituivano un quadro valutativo che dava conto del concreto inserimento della ricorrente nella diretta cointeressenza di tipo finanziario e nel contempo si correlava al fatto certo di attività di investimento, protrattesi nel tempo (l’incolpazione provvisoria fa riferimento al periodo fino al 2015 anche se si trattava di condotte che nel loro nucleo fondamentale risultano anteriori) e riguardanti somme di cui, al di là del generico riferimento allo scudo fiscale, non era stata fornita alcuna precisa indicazione in merito alla loro lecita provenienza: il fulcro dell’analisi del Tribunale risiedeva dunque nella rappresentazione di una ragionevole prospettazione da parte della A. – in rapporto alla possibilità di avvedersene che ella concretamente aveva, quale sodale, quale soggetto interessato, quale coniuge – dell’origine delle somme nel momento in cui aveva compiuto operazioni che erano peraltro rivolte e reintrodurle nel circuito finanziario facente capo alla famiglia.

A fronte di ciò, secondo la Corte, il motivo di ricorso si soffermava su profili di fatto contestando alcuni aspetti, in particolare la consistenza e l’epoca delle partecipazioni societarie della ricorrente e la difficoltà di comprendere la dinamica dei rapporti tra M. s.p.a. e M. T. in base al bilancio approvato nel 2009, anche a fronte di rassicuranti valutazioni della società di revisione e del collegio sindacale trattandosi quindi di elementi non idonei a vulnerare il nucleo fondamentale del giudizio formulato dal Tribunale incentrato sul coinvolgimento della A. nel sistema di partecipazioni e sul correlato coinvolgimento nella movimentazione di capitali che non avrebbero potuto avere una diversa plausibile provenienza a fronte dello stato di crisi della società poi dichiarata fallita.

La motivazione sul punto, invece, ad avviso del Supremo Consesso, non poteva dirsi né mancante né puramente apparente consentendo in realtà di comprendere il percorso logico seguito dal Tribunale, seppur in varia guisa difensivamente contestato sulla base di argomenti che non ne disarticolavano la complessiva tenuta, in funzione dell’accertamento del fumus riferito al dolo eventuale il quale non poteva dunque dirsi per tale via prima facie insussistente.

Si evidenziava per di più che, da un lato, il motivo di ricorso faceva leva su disponibilità finanziarie della A., emergenti da saldi di conto corrente fino al 2000, i quali, pur consistenti, non erano in alcun modo avvicinabili agli importi successivamente movimentati e investiti e, dall’altro, invocava una documentazione che risultava essere stata allegata al ricorso e non previamente valutata dai Giudici di merito da ritenersi come tale inammissibile in sede di legittimità (sul punto Cass. Sez. 2 n. 11519 del 13/1/2017; cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 23151 del 24/1/2019 secondo cui documenti sopravvenuti possono essere se del caso posti a fondamento di un’istanza autonoma).

Sulla scorta di tali valutazioni il primo motivo di ricorso veniva dunque rigettato.

Infondato risultava per la Corte essere altresì il secondo motivo che era stato ritenuto assorbito in sede di annullamento con rinvio per il carattere di pregiudizialità del tema riguardante il fumus del dolo.

Si rilevava in primo luogo che «Il sequestro finalizzato alla confisca di valore è esperibile solo nel caso di insufficienza di beni da sottoporre a confisca diretta; pertanto non può essere accolta la richiesta dell’interessato volta a ridurre il sequestro diretto di somme di denaro» (sul punto Cass. Sez. 6, n. 10283 del 21/2/2019), fermo restando che, secondo i principi consolidati (Cass. Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015), ove il profitto c.d. accrescitivo sia costituito da denaro, la confisca di somme depositate su conti correnti deve essere qualificata come confisca diretta.

In secondo luogo veniva rimarcato come le contestazioni sulla corrispondenza del valore del valore complessivo indicato nel decreto di sequestro e il valore effettivo dei beni che si risolvano in istanze di restituzione parziale debbano essere rivolte al pubblico ministero che in caso di mancato accoglimento deve trasmettere la richiesta al G.I.P. con il proprio parere in vista dell’adozione di un provvedimento se del caso soggetto ad appello cautelare (Cass. Sez. 2, n. 17456 del 4/4/2019).

La deduzione che forma oggetto del secondo motivo, secondo l’opinione degli Ermellini, non poteva dunque trovare accoglimento.

Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante in quanto fornisce alcuni chiarimenti in materia di sequestro finalizzato alla confisca di valore.

Difatti, in tale decisione, avvalendosi di precedenti conformi, vengono ribaditi i seguenti principi di diritto: a) il sequestro finalizzato alla confisca di valore è esperibile solo nel caso di insufficienza di beni da sottoporre a confisca diretta e pertanto non può essere accolta la richiesta dell’interessato volta a ridurre il sequestro diretto di somme di denaro; b) la confisca di somme depositate su conti correnti deve essere qualificata come confisca diretta ove il profitto c.d. accrescitivo sia costituito da denaro; c) le contestazioni sulla corrispondenza del valore del valore complessivo indicato nel decreto di sequestro e il valore effettivo dei beni che si risolvano in istanze di restituzione parziale debbano essere rivolte al pubblico ministero che in caso di mancato accoglimento deve trasmettere la richiesta al G.I.P. con il proprio parere in vista dell’adozione di un provvedimento se del caso soggetto ad appello cautelare.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza sulla portata applicativa di questo istituto, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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