Con la sentenza n.23730/2016 la Cassazione dispone che la legge regionale, ritenuta parzialmente incostituzionale, non comporta il risarcimento da parte della Regione per le perdite economiche subite da una srl che attribuisce alla legge de qua la responsabilità per l’arresto della produttività e i relativi pregiudizi economici.
Nel merito la società, inerentemente all’emanazione da parte della Regione della legge regionale n.25/2011 in materia di impianti fissi di radiocomunicazione finalizzati alla tutela ambientale e sanitaria della popolazione, dichiarata poi dalla Consulta incostituzionale in alcune sue parti, conviene la regione stessa chiedendo l’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cc.
Infatti, la srl sottolinea come in passato la situazione economica fosse positiva tanto da divenire un modello di riferimento nell’ambito delle aziende di installazione e collaudo di apparecchi di telefonia fissa e mobile. Prosegue asserendo di aver subito l’arresto della produttività in modo repentino che ha comportato pregiudizi economici non trascurabili.
Orbene, il tribunale ravvisa la sussistenza della responsabilità da parte della regione, peraltro accertando il nesso causale, sostenendo così la versione addotta dalla società.
Nel giudizio di secondo grado la Corte di appello è di tutt’altro avviso ritenendo mancante un diritto da tutelare, in ragione del fatto che la legge regionale de qua disciplini l’attività di compagnie telefoniche e non di costruzione dell’impiantistica. Inoltre, data la poca chiarezza della norma statale, violata dal legislatore regionale, deve ritenersi scusabile l’errore da questo compiuto.
In maniera piuttosto coerente con quanto disposto dalla Corte di Appello, la Cassazione rileva che non può essere oggetto di comparazione la responsabilità dello Stato italiano per il mancato recepimento o il ritardo nel recepire una direttiva comunitaria, con la richiesta di risarcimento di un privato per errore legislativo alla Regione.
Concludendo, la Corte di Cassazione respinge il ricorso della srl con condanna al rimborso delle spese processuali, in quanto ha ritenuto infondato il diritto di risarcimento data la libertà della funzione politico-legislativa che non porta al concretizzare un illecito nel danno subito dalla società.
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