La Cassazione riconosce il danno da agonia ai parenti del defunto

Redazione 20/03/12
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Con la sentenza n. 4229 del 16 marzo 2012 i giudici di legittimità hanno accolto la domanda dei parenti di una donna deceduta a seguito di un terribile incidente stradale, che aveva trascorso ben sei giorni di sofferenze prima di spirare.

La lesione biologica in capo al danneggiato, trasmissibile iure hereditatis ai congiunti, è individuabile nel fatto che la paziente era perfettamente cosciente delle proprie sofferenze, circostanza, tra l’altro, comprovata dalle copie della cartella clinica e degli altri documenti sanitari prodotti.

La Cassazione quindi, sconfessando l’orientamento dei giudici di merito, ha previsto che affinché possa ritenersi che la vittima abbia patito una sofferenza dopo il sinistro occorre che tra l’incidente e il decesso sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, come nel caso esaminato: sei giorni, continuano i giudici, lo sono senz’altro, e il giudice di merito ha fatto una valutazione erronea nel considerare tale periodo un termine breve, non idoneo a radicare la pretesa risarcitoria.

Ciò che viene in rilievo in questo caso è la situazione di prostrazione psichica in cui la donna si era ritrovata, consapevole di andare incontro ineluttabilmente alla morte: sarà allora il giudice del rinvio a valutare l’ammontare del suddetto danno non patrimoniale riconoscibile iure hereditatis ai parenti della defunta.

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