Con la sentenza n. 12889-2021 del 13 maggio 2021 la terza sezione Civile della Corte di Cassazione ha espresso il proprio pensiero sul tasso leasing.
La pronuncia è stata oggetto di numerosi commenti che hanno portato, come sovente accade, a molteplici interpretazioni e letture diametralmente opposte.
I fatti
La ricorrente espone di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino da una società di leasing, con cui aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria affinchè, accertata l’illegittima applicazione di interessi ultralegali e di somme ed oneri non pattuiti, ricalcolasse l’esatto dare avere tra le parti ed il canone di locazione: – in via principale senza l’applicazione di alcun interesse; – in via subordinata, con l’applicazione del tasso di interesse ex art. 117 TUB; – in via ulteriormente e gradatamente subordinata con applicazione del tasso legale, ai sensi dell’art. 1284 c.c. ovvero del tasso di interesse indicato nel Documento di sintesi del contratto con storno e compensazione per le rate a scadere e, nel caso di scadenza del contratto nelle more del giudizio, con la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla locatrice, oltre al risarcimento dei danni.
Con l’ordinanza del 23 maggio 2017, alla luce delle risultanze della espletata CTU, il Tribunale di Torino condannava la società di leasing ritenendo applicabile la sanzione di cui ai commi IV e VII dell’art. 117 TUB, cioè la sostituzione automatica del tasso convenuto con i tassi sostitutivi.
Il Giudice di prime cure reputava, infatti, che il tasso indicato nel contratto pari al 3,743%, corrispondesse al TAN del contratto; di conseguenza, riteneva applicabile la sanzione di cui ai commi IV e VII dell’art. 117 TUB, cioè la sostituzione automatica del taso convenuto con quello fissato ex lege.
La società di Leasing impugnava l’ordinanza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Torino e ne chiedeva la riforma ritenendola errata in fatto e in diritto.
La Corte Piemontese, con la sentenza oggetto del successivo ricorso in Cassazione, rigettava il gravame, confermando l’ordinanza del Tribunale di Torino.
La società di Leasing, reputando valide le proprie ragioni, ricorreva in Cassazione.
Il caso de quo riguarda, dunque, la celeberrima sentenza della Corte di Appello di Torino n. 699 del 16 aprile 2018 da cui muove buona parte del più recente contenzioso in ambito leasing.
Il fulcro del problema è racchiuso nella seguente affermazione di cui alla sopracitata pronuncia: “il tasso leasing nel caso di specie è stato indicato in 3,743% alla lettera F delle condizioni particolari del contratto, come affermato dal CTU a pag. 20 della relazione ad esso corrisponde di fatto al “tasso annuale nominale”, ma il TAN non è il tasso di leasing effettivamente previsto nel caso de quo”.
A questo punto, a parere di chi scrive risulta più che opportuno, al fine di avere gli strumenti idonei per capire la problematica e le successive argomentazioni della Cassazione, non procedere oltre nella lettura della decisione ed esaminare i tassi sopracitati dal punto di vista normativo e della matematica finanziaria.
Il TAN, acronimo di Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all’importo finanziato, determina l’ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito.
È, più semplicemente, il tasso di interesse applicato all’operazione di credito e viene pertanto utilizzato per determinare tecnicamente il piano di ammortamento del finanziamento (che è solitamente caratterizzato da una rata costante, composta da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente destinata, quest’ultima, a ridurre il debito residuo).
Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore: conseguentemente, il tasso effettivamente applicato (TAE) risulta più alto.
La differenza tra TAN e TAE è tanto più significativa quanto è maggiore il numero delle rate e più alto il tasso di interesse; pagare prima è un costo per il cliente e un vantaggio per la banca: il TAE aumenta.
Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso. Al riguardo, la giurisprudenza ha rimarcato la distinzione tra il concetto “giuridico” di tasso d’interesse ed il concetto “economico” di costo materiale dell’operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori, ivi compresa la periodicità delle rate).
Insomma, la differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l’interesse annuale generalmente non viene pagato in un’unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza; e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore.
Veniamo al tasso leasing: chi è costui rispetto ai sopramenzionati?!
L’obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria venne istituto con la seconda edizione delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo.
La definizione del Tasso Leasing del 2003, fornita da parte dell’Organo di Vigilanza, era del tutto analoga a quella odierna ed è la seguente:
“Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.”
In pratica, il tasso leasing rappresenta il tasso di interesse annuale che viene applicato al leasing, calcolato sulla base di una formula finanziaria, con un procedimento tecnico definito “attualizzazione”.
L’attualizzazione è quel procedimento tecnico-matematico (inverso della capitalizzazione), secondo il quale un determinato flusso finanziario futuro viene ricondotto al valore odierno, sulla base di un dato tasso di interesse.
Facciamo un semplice esempio: capitalizzare 100 Euro al tasso del 10% annuo conduce a 110 Euro (100 Euro + 10 Euro di interessi).
Attualizzare significa “riportare” a oggi il valore di 110 Euro al tasso del 10% annuo: l’operazione che si esegue è: 110 / (1 + 10%) = 100
Ancorché l’indicazione della Banca d’Italia relativa al processo di attualizzazione venga, da taluni, riferita al TIR (acronimo di tasso interno di rendimento dall’inglese IRR, Internal Rate of Return), appare più corretto nella circostanza impiegare la denominazione del TAE, poco sopra esposta.
Il TIR è il tasso annuale di crescita atteso da un investimento, calcolato in regime composto, impiegato nelle valutazioni e nei confronti di impieghi finanziari alternativi. Misurando la redditività del finanziamento in leasing, rimane propriamente riferito all’investimento dell’intermediario, mentre dal lato dell’utilizzatore del finanziamento è corretto parlare dell’omologo TAE sopra menzionato, più propriamente riferito al costo del finanziamento sopportato dall’utilizzatore, espresso nella metrica del regime composto, del tutto analogo nell’algoritmo al TAEG.
L’Organo di Vigilanza ha previsto, per i contratti di leasing, che nel contratto venga indicato il tasso leasing, calcolato con questa metodologia.
In sintesi, il tasso leasing è il tasso per cui si verifica l’uguaglianza tra il valore del bene oggetto di leasing e la somma di tutti i canoni, attualizzati tempo per tempo.
Va altresì evidenziato come la Banca d’Italia, con provvedimento del 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing ha previsto che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Storicamente, Assilea (l’associazione di categoria che raggruppa i principali Istituti di credito che operano nel mondo del leasing) ha raccomandato ai propri associati di indicare nei contratti il tasso leasing come tasso nominale annuo, ovvero il T.A.N.
Nelle FAQ di ASSILEA infatti, si leggeva, fino all’aggiornamento dell’aprile 2019, la definizione di «TASSO LEASING» sotto riportata.
“[…] è il Tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
È calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro.”
Con l’aggiornamento dell’aprile 2019, probabilmente anche a fronte di un contenzioso sempre più crescente, la specifica su come debba essere calcolato o meglio riportato in contratto è stata espunta.
Possiamo ora proseguire nella lettura della sentenza della Cassazione.
A pag. 7 e 8 gli Ermellini evidenziano come nel contratto oggetto di giudizio “non facesse difetto l’indicazione del tasso leasing” ma che quest’ultimo, per un verso non fornisse all’utilizzatore una effettiva conoscenza del costo dell’operazione, visto che, applicato alla rateizzazione infrannuale del canone mensile, non coincideva con quello pattuito – e verosimilmente pubblicizzato – per altro, non corrispondesse ai parametri stabiliti dalla Banca d’Italia in ordine all’indicazione del TIR (o tasso interno di attualizzazione).
Prosegue la Suprema Corte affermando che la sola ipotesi in cui il TAN coincide con il tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo una tantum a fine anno insieme con la restituzione totale della somma.
Due le considerazioni da parte dello scrivente.
Se le parole hanno un peso importante, non può passare inosservato il fatto che la Corte accosti il tasso leasing al “Costo dell’operazione” e non lo ritenga un tasso a sé stante, quasi a voler sotto intendere che il tasso leasing sia più un indicatore di costo con lo stesso valore del TAEG per i finanziamenti a rimborso rateale.
La seconda riflessione è prettamente matematica. Gli Ermellini evidenziano giustamente come, nel concreto, seguendo la definizione di tasso leasing contenuta nelle istruzioni emanate pro-tempore da Banca d’Italia il solo caso in cui vi sia coincidenza tra TAN e Tasso Leasing si può avere quando il piano di rimborso pattuito fra le parti preveda un pagamento unico in ragione annua, ipotesi in realtà difficilmente riscontrabile perché, normalmente, i canoni di leasing sono mensili, mentre il TAN non considera l’effetto della “mensilizzazione” del pagamento del canone.
In conclusione pagare una rata mensilmente, dal punto di vista finanziario è più oneroso che pagare trimestralmente, semestralmente o una volta all’anno e dunque più pagamenti il contratto prevede e più la discrasia TAN e tasso Leasing aumenta.
Va altresì evidenziato, sotto una visione squisitamente numerica che tale disuguaglianza tra i due tassi rimane circoscritta al secondo o terzo decimale di unità del saggio: il che, tradotto in euro su singola rata, porta a modeste differenze in termini di euro.
Il pensiero della Cassazione
Chiariti definitivamente gli aspetti di cui sopra la Corte si concentra sulla possibile applicazione dell’art 117 TUB e qui viene da condividere il commento di illustre Giurista[1] che ha definito la pronuncia oggetto di analisi una “sentenza pasticciata”.
A parere della Cassazione certamente non giustificherebbe l’applicazione della sanzione sostitutiva l’eventuale imputazione da parte della società di leasing di un tasso diverso da quello convenuto non integrandosi alcune delle condizioni circostanziali previste dall’art. 117 TUB.
In parole semplici, se un tasso è presente negli accordi sottoscritti pro-tempore, giusto o sbagliato che sia, espresso in forma nominale o effettiva, non ricorrono i presupposti per sostituire tale saggio con i tassi BOT.
A parere di chi commenta, tuttavia, vi è una evidente contraddizione rispetto a quanto affermato al precedente capoverso poiché la Corte pare ora affermare che il tasso leasing sia un tasso vero e proprio mentre poco prima lo riteneva un indicatore di costo avendo utilizzato si ricorda nuovamente l’espressione “costo dell’operazione”.
Il Supremo Collegio prosegue le proprie dissertazioni evidenziando che “se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annnuale a quello da applicare alla restituzione infrannuale, non si tratterebbe di mancata indicazione del tasso leasing, ma di trasparenza del costo dell’operazione e in tale fattispecie non si deve escludere l’applicazione della sanzione sostitutiva.”
Interpretando il pensiero degli Ermellini, la società di leasing potrebbe dunque esporre anche il tasso leasing in forma nominale, ma all’interno del contratto dovrebbe comunque fornire all’utilizzatore una spiegazione “comprensibile”; in difetto potrebbe applicarsi il 117 TUB o meglio in senso più prudenziale “non si deve escludere l’applicazione dei tassi BOT”.
Parrebbe dunque esclusa, in caso di contratto non trasparente, la soluzione di risarcimento del danno già adottata in alcune recenti pronunce della Giurisprudenza di Merito laddove si sia riscontrata una esposizione non veritiera del tasso esposto nel contratto.
La soluzione, a parere di chi scrive, nel caso di specie è condivisibile.
La dimostrazione del danno patito, imprescindibile per ottenerne il risarcimento costituisce probatio diabolica dovendo la società utilizzatrice comprovare in atti che con altra società di leasing avrebbe ottenuto condizioni di tasso più favorevoli.
Si deve, altresì, rappresentare come tutte le società di leasing, nel concreto, si sono adeguate alle indicazioni rese da ASSILEA di indicare il tasso leasing in forma nominale, mettendo dunque l’utilizzatore su un piano di offerta di mercato uniforme da un punto di vista del saggio praticato.
Da ultimo, ma non sicuramente per importanza, un ulteriore concetto reso dal Supremo Collegio nel passaggio in cui, con un esplicito (e forse discutibile) monito rivolto ai Giudici secondo grado afferma che:
La Corte d’Appello, però avrebbe dovuto premettere all’applicazione della sanzione un accertamento che invece ha fatto difetto: avrebbe dovuto verificare, non bastando a tale scopo l’avere escluso che il tasso leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso annuale nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà.”
Il tasso può dunque essere determinato “per relationem” ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing.
Con siffatta affermazione la Cassazione sembra quindi sposare la tesi di alcune decisioni della Giurisprudenza di Merito (ex multis Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019 e Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021) secondo le quali la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni di leasing, al pari della clausola di indicizzazione del tasso è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l’obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull’indicazione del tasso leasing che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione.
Se così fosse la problematica verrebbe certamente ridotta nella sua portata: infatti, a quanto consta allo scrivente, la quasi totalità dei contratti di leasing ad oggi esaminati presenta i sopracitati requisiti.
Alla Corte Piemontese, dunque, l’onere di esprimersi definitivamente (o meglio “probabilmente”, in via prudenziale) sulla tematica del Tasso leasing e della sua determinabilità.
Volume consigliato
Anatocismo bancario e vizi nei contratti
Il libro, aggiornato alle più recenti sentenze, si pone come manuale di riferimento per tutti coloro che si trovano a risolvere le problematiche connesse al calcolo dell’anatocismo e all’individuazione dei vizi nei contratti bancari. L’opera offre un approccio operativo sul modo di affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giurisprudenza, a danno dell’ignaro utente, analizzando tutta l’evoluzione del rapporto bancario: il CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la determinatezza o determinabilità del TASSO D’INTERESSE anche ultralegale e la procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti. È stato anche considerato il RISARCIMENTO DEL DANNO da segnalazioni alle CENTRALI RISCHI, e i danni alla salute e altri pregiudizi NON PATRIMONIALI da abusi bancari. Tra gli altri, il volume affronta i seguenti argomenti:- Gli obblighi dell’istituto bancario;- L’azione ingiusta della banca;- Il mutuo fittizio;- I danni morali da abuso bancario. FORMULARIO E GIURISPRUDENZAL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale online. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area. Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it
Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore
79.00 € 63.20 €
Note
[1] Angelo Dolmetta – Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato – intervento Rassegna di Giurisprudenza Assoctu 2 luglio 2021
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento