Autorità di vigilanza, parere 6 marzo 2008, n. 69:
«(…) Le misure di prevenzione sono misure sanzionatorie volte ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. La loro applicazione, a differenza delle misure di sicurezza, prescinde dalla commissione di un reato essendo sufficiente anche la semplice esistenza di un indizio a carico del soggetto. La legge n. 1423/1956, all’articolo 1, individua i soggetti ai quali tali misure possono applicarsi in coloro che a) debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Al successivo articolo 3 si prevede che ai soggetti menzionati all’articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso orale di cui all’articolo 4 e qualora siano pericolosi per la sicurezza pubblica, possono essere applicate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale delle pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province ovvero l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Al successivo articolo 4 viene descritto il procedimento di applicazione della misura di prevenzione, che non può prescindere dall’avviso orale del questore, con il quale al soggetto interessato viene comunicato che esistono sospetti a suo carico, con i relativi motivi che li giustificano, e viene fatto l’invito a tenere una condotta conforme alla legge. Solo qualora, trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni dall’avviso, il soggetto non abbia cambiato condotta e sia ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, il questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Ne consegue che l’applicazione della misura di prevenzione non solo non avviene automaticamente, necessitando di un apposito procedimento di irrogazione, ma è anche condizionata alla sussistenza di specifici presupposti prescritti dalla legge. Il riferimento dell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti alla pendenza del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione ex legge n. 1423/1956 non può che riferirsi al menzionato procedimento di cui all’articolo 4 della legge medesima».
Tale ultima tesi non può essere affatto condivisa.
Il procedimento, se è pendente, non lo è presso il questore, ma presso il tribunale.
È quest’ultimo, infatti, e non il questore, l’autorità competente ad applicare eventualmente la misura di prevenzione e quindi competente in merito al relativo procedimento.
Il questore è, semmai, competente all’attivazione del procedimento.
«Nel caso di specie, la sussistenza della pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’articolo 21 della legge n. 646/1982 non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) che si riferisce esplicitamente alla pendenza di un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e non anche alla pendenza di un procedimento penale (…)».
Tale ultima tesi è invece pienamente corretta.
Rimane tuttavia il
rebus (
[1]) di come si comprovi documentalmente l’insussistenza della causa di esclusione
de qua.
[1] Cfr. http://www.linobellagamba.it/index.asp?pag=3 .
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