I Consiglio di Stato con la decisione numero 6632 del 28 novembre 2005 in tema di importo complessivo dei lavori ai quali aggiungere anche gli oneri per la sicurezza , ancorch? non soggetti a ribasso d?asta, ci insegna che:
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<non pu? esservi dubbio che l?offerta non pu?, per definizione, essere comprensiva degli oneri di sicurezza che non costituiscono un elemento di confronto e di scelta del contraente, ma soltanto un elemento economico dell?appalto, definito dall?Amministrazione sulla base di un piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stessa committente, destinato ad essere rimborsato senza ribasso ed a seguire un regime proprio in occasione dell?erogazione dei pagamenti.
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Ne consegue, che allorch? il bando e la lettera d?invito indicano l?importo ?complessivo? a base d?asta, in una determinata cifra, non vi ? dubbio che la stessa non ? comprensiva degli oneri di sicurezza, in quanto l?indicazione ? propriamente rivolta ad indicare il parametro cui deve riferirsi l?offerta economica.
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Cosicch? nessuna perplessit? pu? essere giustificata dall?adozione dell?espressione ?complessivo?, nella indicazione del suddetto importo a base d?asta.
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L?equivoco neppure potrebbe essere giustificato da una condizione soggettiva di ignoranza sulla natura degli ?oneri di sicurezza? e sulla loro distinzione rispetto all??importo dei lavori? ai quali deve essere commisurata l?offerta, in quanto il grado di diligenza che si richiede all?imprenditore che intende partecipare ad una pubblica gara, esige un minimo di conoscenza di elementi e terminologie tecnico-giuridiche, in relazione alla specificit? del settore imprenditoriale, e, certamente, delle norme che governano determinati istituti (nel caso il D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. come modificato del D.Lgs. 19 novembre 1999; gli artt. 7, comma 7,? e 31, comma 2, della legge quadro n. 109 del 1994 che espressamente esigono che gli oneri di sicurezza vadano tenuti distinti dall?importo dei lavori a base di gara e non sono soggetti a ribasso; e, da ultimo, l?art. 5, comma q, lett. a) del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, che ribadisce che le spese relative al rispetto del piano di sicurezza nei cantieri non sono a carico dell?appaltatore e non sono soggette a ribasso).>
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a cura di Sonia LAZZINI
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qui la decisione
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