Il Collegio ricorda che l’art. 79, comma 5, del Codice dei contratti pubblici pone a carico della Stazione appaltante l’obbligo di comunicare tempestivamente l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara.
Da ciò consegue che, essendo puntualmente disciplinata la fase di comunicazione dell’atto di aggiudicazione, la legale conoscenza dello stesso non può ricondursi a forme diverse di partecipazione dell’esito della procedura comparativa.
In senso conforme si era già espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., sez. VI, 11.11.2008, n. 5624), recentemente ribadita con la precisazione che eventuali clausole difformi contenute nella lex specialis di gara non sono comunque in grado di “esimere l’Amministrazione dall’osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 79, comma 5, di comunicare la aggiudicazione ai soggetti ivi indicati”, in quanto detta comunicazione “assolve allo scopo imprescindibile di offrire al concorrente la conoscenza piena di un elemento essenziale del provvedimento lesivo, ossia l’identità del soggetto che trae vantaggio dall’atto, che, come tale, assume la veste di contraddittore necessario nell’eventuale giudizio di impugnazione” (cfr., C.d.S., sez. V, 12.7.2010, n. 4483).
Se la riportata decisione si segnala perché ha riaffermato la centralità della comunicazione in quanto contenente gli elementi essenziali del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del comma 5 bis dell’art. 79, ad avviso del Collegio alla doverosità di detto adempimento consegue anche che tra i suoi corollari vi sia la certezza della data in cui inizia a decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
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