La cessione fraudolenta di valori. Struttura del reato e sua configurabilita’ in relazione a forme di cessione di asset patrimoniali anche  con i nuovi strumenti negoziali sviluppatesi in ambito civilistico.

Scarica PDF Stampa
Sommario. 1. La genesi della norma. 2. La struttura del reato. 3. L’elemento soggettivo ed il tentativo. 4. Il possibile concorso della cessione fraudolenta con il riciclaggio/reimpiego e con l’autoriciclaggio. I rapporto con le aggravanti di cui al 416 bis  comma VI c.p. 5. Alcuni strumenti civilistici che possono realizzare l’interposizione. Il negozio simulato, il mandato senza rappresentanza, il pactum fiduciae.  6. Segue. Il trust, il fondo patrimoniale, il fondo di destinazione e il socio occulto. 7. Conclusioni.

  1. La genesi della norma.

L’art. 512 bis del c.p.,[1] dopo una clausola di esclusione/sussidiarietà basata sul presupposto che il fatto possa costituire più grave reato,  punisce chi “attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter ovvero ricettazione, riciclaggio e reimpiego”. Tale condotta è punita con la reclusione da 2 a 6 anni.

Dal punto di vista processuale è consentita la misura precautelare dell’arresto in flagranza nella sua declinazione facoltativa poiché trattasi di reato punito con pena superiore nel massimo ad anni 3. Vero è che, pur teoricamente possibile, tale misura appare altamente problematica nella sua applicazione  in concreto in quanto, dal punto di vista naturalistico, ben raramente potrebbe verificarsi uno stato di flagranza o quasi flagranza (si pensi a una situazione verificatasi subito dopo la cessione fraudolenta, per gli scopi indicati dalla norma penale, magari immediatamente dopo aver rogitato da un notaio) proprio perché risulterà  difficile  se non impossibile, per chi opera, dimostrare  che chi agisce si trovi nelle condizioni di cui all’art. 382 cpp. Di contro il fermo non è nemmeno astrattamente ipotizzabile atteso che il reato, pur possedendo i requisiti minimi, non soddisfa il limite della pena superiore nel massimo ai 6 anni. Relativamente ai mezzi di contrasto e di indagine i requisiti di pena previsti sono soddisfatti per le intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali quale mezzo di ricerca della prova ex artt 266 e ss. cpp Per quanto invece riguarda le captazioni telematiche  a mezzo “troyan” recenti interventi della riforma Orlando non le consentono in astratto per questo tipo di reato a meno che tale fattispecie non si accompagni a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le associazioni di stampo mafioso.

La norma non costituisce assolutamente una novità del legislatore in quanto riproduce pedissequamente l’art. 12 quinquies comma 1 del d.l. 8 giugno 1992 convertito in l.7 agosto 1992 n.356. Tale fattispecie infatti è stata introdotta, o meglio reintrodotta, nell’ambito della citata riforma Orlando (l.103/2017) volta a tradurre una sorta di principio di “codicizzazione” delle norme penali ovvero, segnatamente, a tradurre normativamente il principio della riserva di codice in materia penale operando la traslazione tout court nel corpus codicistico di alcune figure di reato di fonte legislativa. Ne deriva pertanto che tutto il lavorio giurisprudenziale e dottrinale, iniziato all’indomani della prima introduzione legislativa della norma  nel nostro ordinamento, può essere tranquillamente riproposto e assimilato al reato nella sua nuova stesura da codice.

La norma, come noto, fu introdotta per la prima volta subito dopo la fase stragista del 92 ed infatti era nata con lo scopo principale di combattere la criminalità mafiosa che aveva come obiettivo ultimo l’accumulo incontrollato di beni e capitali di natura illecita.   In realtà lo scopo del legislatore non tendeva tanto ad impedire l’acquisizione di beni di natura illecita in via diretta, perché tale scopo poteva essere tranquillamente raggiunto mediante la disarticolazione della consorteria mafiosa, quanto contrastare la loro occultabilità rendendosi molte volte difficile quanto improbabile il recupero di beni e capitali che, attraverso operazioni negoziali apparentemente lecite con terzi, sfuggivano dalla sfera patrimoniale del soggetto che li aveva acquisiti e, di conseguenza, alla loro captazione per via giudiziaria o amministrativa.

Tuttavia benché il legislatore avesse pensato alla lotta alla criminalità mafiosa, tale norma si attaglia ancora oggi perfettamente come strumento di contrasto anche alla criminalità comune consentendo l’aggressione di patrimoni accumulati più o meno illecitamente e che potrebbero sfuggire, o essere difficilmente aggredibili, ove ne fosse disposto il trasferimento a terzi in maniera fittizia soprattutto attraverso l’utilizzo di mezzi negoziali che si sono affermati di recente nell’ambito degli scambi commerciali sempre più influenzati  anche da strumenti contrattuali di natura europea inizialmente estranei alla tradizione civilistica italiana. Tale norma, infatti, si presta attualmente anche  ad un utilizzo che esula spesso qualsiasi collegamento sia con la criminalità qualificata di cui all’art. 416 bis, sia con quella non qualificata non richiedendosi alla base un fenomeno associativo vero e proprio, basti pensare alla sua utilità in tema di reati finanziari e tributari allorquando siano commessi con sistemi di cessioni patrimoniali volte a eludere misure di prevenzione patrimoniali ( o di contrabbando) o ad agevolare i reati di cui agli art. 648, 648 bis e 648 ter.

Si specifica che, per specifica scelta, questo lavoro è per lo più orientato soprattutto ad esaminare tutte quelle problematiche inerenti l’applicazione della prima parte del 512 bis ovvero la possibile elusione di norme di prevenzione attraverso meccanismi giuridici di natura civilistica, trattando in maniera  leggermente più sfumata la condotta agevolatoria dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del c.p. Si è volutamente tralasciato il discorso delle inferenze di questa fattispecie penale con le norme anticontrabbando vuoi per la supposta minore scientificità dell’argomento, vuoi per la rarità dell’utilizzo della norma in questo ambito. Al momento, peraltro, soprattutto nell’ambito del contrasto del contrabbando di TLE, non si segnalano arresti giurisprudenziali di particolare interesse.

Volume consigliato

  1. La struttura del reato.

L’art. 512 bis c.p., pone a fondamento della fattispecie una operazione negoziale di mera natura apparente che si perfeziona tra colui che realizza l’intestazione fittizia e colui che consapevolmente ne accetta il ruolo, ovvero il più delle volte, una persona di fiducia che può essere sia l’ideatore che un semplice prestanome. In altri casi il regista dell’intera operazione risulta essere una persona totalmente esterna all’operazione limitandosi soltanto ad indicare le modalità attuative del trasferimento, si pensi ad es. ad commercialista o ad un consulente finanziario. Pertanto i beni, il danaro od altre utilità escono solo apparentemente dalla sfera patrimoniale del cedente entrando in quella del cessionario che, in realtà, non ne acquisisce la concreta disponibilità restando la stessa sempre in capo al cedente apparente.

Peraltro, secondo la Cassazione[2], il reato de quo può essere commesso anche se i beni o i valori o i capitali, ceduti fittiziamente, in realtà non siano riconducibili direttamente a fatti illeciti ma solo in via mediata (ed es. beni di cui il possessore non riesca a provare la provenienza o che siano ingiustificati rispetto al reddito dichiarato).

Infatti, secondo la S.C., una delle ragioni della fattispecie sarebbe quello di impedire manovre di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione di natura reale volte a non far figurare determinati beni nel proprio asse patrimoniale  anche a prescindere dalla loro eventuale illecita provenienza diretta.

Il legislatore, pertanto, intende colpire la condotta di chi, pur rimanendo l’effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità perseguendo determinate finalità illecite, senza però replicare la sanzione per l’intestatario, il cui consenso permette la necessaria relazione tra le due condotte; relazione, occorre ribadirlo, che delinea e cristallizza la tipicità, configurandone appunto la lesione tipica.

Tuttavia non è sufficiente il solo trasferimento apparente ad integrare il reato dal punto di vista penalistico, occorre infatti che il trasferimento fittizio sia volto solo ed esclusivamente ad eludere una misura di prevenzione di carattere patrimoniale (o disposizioni di legge in materia di contrabbando) ovvero ad agevolare un reato di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Trattasi pertanto, ormai pacificamente, di reato istantaneo ad effetti permanenti a forma libera in cui il legislatore non specifica quale tipo di trasferimento integri il reato limitandosi soltanto genericamente ad indicare l’utilizzo di atti apparentemente traslativi  fittizi siccome effettuati con finalità elusive. Nello stesso senso una sentenza della S.C di un certo peso in quanto a sezioni unite, che nel confermare la caratteristica di reato istantaneo con effetti permanenti afferma che il momento consumativo si realizza nel momento in cui è perfezionata la cessione fittizia “senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa”[3] .

Ed è proprio la forma libera del reato a destare non poche perplessità. Infatti il legislatore si affida ad un elemento normativo troppo generico, cioè l’agire fittiziamente in qualsiasi forma purché si raggiunga il fine. Questo può generare delle condotte inconsapevoli specialmente se adottate da tanti commercialisti o intermediari finanziari che, a meno che non si ricada negli obblighi previsti da dalle S.O.S.[4], potrebbe senza volerlo agevolare l’intento del cliente di eludere una eventuale misura di prevenzione patrimoniale  (o aggirare norme di contrasto al contrabbando) o di ricettare, riciclare o reimpiegare una considerevole quantità di denaro provenienti da delitto. Ovvio che in questo caso nessun rimprovero si potrebbe muovere al professionista. Ma quid iuris se il commercialista sia a conoscenza dell’intento agevolatorio o, addirittura, sia lui il prestanome cui vengono intestati i beni. Beh in questo caso sorgono non pochi problemi. La norma infatti, ad una attenta lettura, punisce il cedente e non già il cessionario. Si tratta infatti di un reato concorso necessario ma stranamente il legislatore non punisce proprio colui che ha agevolato la condotta fraudolenta. Non vi è dubbio che la scelta si appalesi assolutamente infelice quasi che il prestanome sia una vittima anziché un partecipe necessario del reato stesso.

A questa problematica ha tentato di dare una soluzione la giurisprudenza con un indirizzo abbastanza costante anche se avversato da gran parte della dottrina. Infatti, per quanto riguarda la posizione di chi si presta, benché la norma di riferimento non preveda in prima battuta la punibilità del cessionario, partecipe necessario, gli arresti dei giudici di legittimità sono abbastanza pacifici nel riconoscere natura necessariamente concorsuale alla fattispecie proprio perché il reato è a forma libera, nel senso che l’operazione negoziale potrà articolarsi secondo le più varie modalità esecutive, purché l’effetto finale integri una situazione di apparente diversità tra la titolarità formale e la titolarità di fatto. Risulterebbe così punibile anche l’intestatario fittizio quale partecipe, ai sensi dell’art. 110 c.p., alla realizzazione del negozio apparente.[5]  Stesso discorso potrebbe essere fatto valere per chi ha ideato il disegno negoziale senza farne parte, cioè il professionista. Anzi in questo caso, ove si sia prestato più volte, non si può nemmeno escludere che i tre, oltre alla violazione di cui al 512 bis, possano rispondere anche a titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di cessioni fittizie o, se ricorrono altri presupposti di quella qualificata di cui al 416 bis magari anche nella forma aggravata di cui al comma 6. Relativamente a questa aggravante, nonché a tutte le possibili  problematiche nascenti nei rapporti con il riciclaggio e l’autoriciclaggio, si rimanda all’apposita sezione.

L’eventuale omissione di SOS nei casi previsti dalla legge potrebbe far incorrere il professionista anche nelle violazioni di cui alla normativa antiriciclaggio di cui alla legge 231/07, che contiene norme speciali e che prevede severe sanzioni penali ed amministrative a seconda che la violazione sia consapevole o semplicemente colposa.

Ovviamente qualora lo scopo della cessione sia quello agevolatorio di eventuali reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, ove sia superata la soglia minima di punibilità, si risponderà anche di questi.

  1. L’elemento soggettivo ed il tentativo.

Come sottolineato, il reato nella sua prima, e diremo noi fondamentale parte (sicuramente quella che desta più inteesse), si configura quando la cessione fittizia sia orientata ad uno scopo preciso che il legislatore indica specificatamente. Pertanto, per fare in modo che la cessione integri il reato, non basterà ovviamente la mera fittizietà giacché come vedremo esistono numerosi rapporti di natura civilistica di interposizione che sono perfettamente leciti purché non realizzino una casa illecita oppure siano in frode alla legge.

Infatti occorre essere bene attenti che la finalità nel caso sia orientata, come recita la prima parte dell’articolo, a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione di cui all’art. 512 bis c.p. (o della normativa anticontrabbando) sia effettuata sulla base  di un apprezzamento a tutto tondo dell’operazione negoziale  sottesa  che ne  dovrà colorare l’effettivo significato. Infatti sarà ben possibile che lo scopo elusivo effettuato con trasferimenti patrimoniali possa essere funzionale ad obbiettivi diversi da quello normativamente descritto, come l’evasione o la distrazione a scopo fiscale. In questo caso ovviamente non si potrà configurare alcun reato di interposizione se lo scopo anzidetto  non sia quello esclusivo o prevalente. Ciò però non toglie che, come già anticipato, se tale intento elusivo ci sia almeno in astratto, eventuali reati fiscali o tributari possano concorrere con il  512 bis allorquando dette condotte si pongano solo come strumentali all’elusione che ne costituirà la causa finale.

Per questi motivi dal punto di vista soggettivo è necessario il dolo specifico ovvero, per potersi integrare il reato, il legislatore prevede, oltre alla volontà dell’evento che si traduce nella cessione fittizia, anche un fine ulteriore cioè a dire appunto il possibile aggiramento della normativa sulle misure di prevenzione reale (o delle norme anticontrabbando) oppure l’agevolazione dei reati di cui si è detto. Tuttavia non è richiesto che tale fine si realizzi in concreto in quanto si risponderà di detto reato anche qualora lo scopo per un imprevisto non dovesse realizzarsi. Tale circostanza in realtà è molto più frequente di quanto non si pensi se solo ci si riferisce all’irrogazione di una misura patrimoniale reale nonostante l’avvenuta interposizione. In questo caso il fatto che l’intento elusivo sia venuto meno o grandemente scemato qualora l’iter per l’irrogazione della misura sia ancora in corso non rende il fatto penalmente non sanzionabile. Semmai in questo caso dovrà verificarsi se sia effettivamente configurabile il tentativo.

Secondo la giurisprudenza non è necessario, nel caso in cui l’interposizione avvenga al fine di evitare una misura reale, che sia pendente un procedimento per l’irrogazione della misura stessa quanto che l’autore, sulla base di un giudizio prognostico valutato ex ante,  si rappresenti o si sia rappresentato che tale misura possa essere irrogata con un certo grado di probabilità. Pertanto la capacità elusiva andrà valutata in astratto e non in concreto. Questa valutazione è stata fatta propria da una pronuncia dei giudici di Piazza Cavour i quali, ancora prima che l’art. 12 quinquies venisse trasfuso nel codice, hanno affermato che detta fattispecie  integra un reato di pericolo astratto.[6] L’ascrivibilità di tale reato in detta categoria dogmatica apparirebbe escludere la configurabilità del tentativo secondo quelle che sono le interpretazioni dettate dal buona parte dottrina tradizionale, anche se non mancano voci contrarie, in ragione delle quali l’ammissione del tentativo nei reati di pericolo equivarrebbe a reprimere il pericolo di un pericolo, finendo con l’anticipare la soglia della punibilità. La questione però rimane aperta anche alla luce di una recente e importantissima pronuncia. Infatti note positive nel senso della configurabilità del tentativo ci giungono da una fondamentale sentenza di merito avvenuta a conclusione del processo “Emilia” in cui il Tribunale di Bologna  ha affermato il principio in ordine all’esistenza del tentativo del delitto di trasferimento fraudolento di valori in tutti i casi in cui “il risultato finale della fittizia intestazione o dell’attribuzione della disponibilità non si verifichi per circostanze o cause indipendenti dalla volontà dell’agente”[7].

  1. Il possibile concorso della cessione fraudolenta con il riciclaggio/reimpiego e con l’autoriciclaggio. I rapporto con le aggravanti di cui al 416 bis comma VI c.p.

Sin  dalla sua prima apparizione nella forma di cui all’art. 12 quinquies, si sono posti all’attenzione dell’interprete le problematiche inerenti il possibile concorso fra la cessione fraudolenta e la ricettazione nonché i reati di riciclaggio e reimpiego,  cioè a dire se la cessione fraudolenta di valori potesse essere il reato presupposto dei primi.

Relativamente all’ipotesi di cui al 648 bis vi è da dire che anche questa fattispecie prevede nella sua formulazione che vi sia  un  certo effetto  dissimulatorio che si riassume nella sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità non essendo, invece, necessario che ciò che venga “ripulito” sia restituito a chi l’aveva inizialmente acquisito e trasferito. Ed infatti il trasferimento di valori può tranquillamente essere il reato presupposto sia del riciclaggio che del reimpiego. Detta impostazione è stata fatta propria dalla Cassazione[8] che in epoca recente (2017) ha statuito che se il primo reato integra proprio il mezzo  con il quale si realizza il camuffamento che impedisce il riconoscimento della originaria appartenenza di eventuali attività o beni patrimoniali ceduti e dei loro profitti realizzati, l’autore risponderà sia della fattispecie di cui all’art. 12 quinquies (ora 512 bis cp.) che di quelle di cui agli art. 648 bis o 648 ter cp non potendosi ravvisare un possibile assorbimento nel reato più grave. E quindi un concorso solo formale di reati.

Più sofferto è stato l’iter interpretativo in ordine alla configurabilità del concorso tra la cessione fraudolenta e l’autoriciclaggio, di cui all’art. 648 ter.1, introdotto di recente[9].

Come noto l’introduzione di quest’ultima fattispecie incriminatrice ha consentito il superamento dell’impunità per l’autoriciclaggio, in virtù del quale i reati di cui agli artt. 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p. non potevano essere attribuiti agli autori o concorrenti nel reato presupposto, alla luce del chiaro dato normativo che ne prevedeva l’estraneità peraltro ribadita più volte sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalle Sezioni Unite della Cassazione,[10] le quali sulla questione del concorso tra i delitti di cui agli artt. 648 bis c.p. o 648 ter c.p. ed il delitto ex art. 416 bis c.p. nei casi in cui la contestazione riguardi beni o utilità provenienti dal delitto di associazione mafiosa, avevano  ribadito che l’unica ipotesi di “autoriciclaggio” al tempo configurabile fosse solo quella prevista dall’art. 12 quinquies d.l. 306/1992, conv. dalla l. 7 agosto 1992 n. 356. Proprio quell’articolo infatti doveva considerarsi quello che aveva sdoganato l’autoriclaggio e che, pertanto, attraverso di esso andava a far parte del sistema sanzionatorio penale affiancandosi più comunemente ad altri reati. Ma all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 648 ter.1 il problema poteva porsi negli stessi termini considerandosi il 12 quinquies assorbito dalla prima norma nel caso in cui il trasferimento fittizio dei valori fosse orientato ad ostacolarne la provenienza delittuosa? A questa domanda la Cassazione a S.U. dava risposta negativa con una pronuncia del 2017[11].

Infatti secondo le S.U. il 12 quinquies (ora 512 bis c.p.)  non può essere assorbito  nella nuova fattispecie di autoriclaggio nell’ipotesi in cui il trasferimento fittizio dei valori  sia destinato a renderne più difficoltosa la provenienza delittuosa. Infatti la condotta di autoriciclaggio non presuppone che il suo autore ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto: questo è un elemento ulteriore che l’ordinamento intende punire (e continua a punire) ai sensi dell’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 ed ora ai sensi dell’art. 512 bis del c.p. In questo caso però, continuano i giudici di Piazza Cavour, siamo di fronte ad un elemento che, proprio in quanto coinvolge   un terzo soggetto che va a fungere  da prestanome del dante causa autore del reato presupposto, non può essere in nessun caso ricompreso tra quelle “altre operazioni” idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma di cui all’art. 648 ter1 c.p. e riferibili al solo soggetto agente o a chi per lui ma senza esserne investito formalmente. Ne deriva come le due violazioni della legge penale intervengano in momenti cronologicamente distinti proprio a ulteriore dimostrazione della loro diversità, pertanto, ove l’autore del reato presupposto, dapprima compia l’operazione di interposizione fittizia per poi, successivamente, determinarsi in favore dell’autoriciclaggio senza il quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 (ora 512 bis c.p.) risponderà di entrambi i reati proprio perché l’autoriciclaggio non prevede l’intestazione fittizia quale unica modalità di quel reato ma soltanto quale una delle tante possibilità che possono porsi all’autore.

Infine anche in ordine ai rapporti  tra la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6 ed il 512 bis cp, c.p. vi è differenza netta  e vi può essere tranquillamente concorso con essa in quanto, mentre la prima figura risulterebbe integrata dal reinvestimento dei proventi illeciti dell’organizzazione criminale in attività economiche delle quali il sodalizio intende  assumere o mantenere il controllo e non richiedendosi la necessaria interposizione di soggetti terzi,  ai fini della configurabilità della seconda occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di un bene e non è richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e “mafiosa.  Anche questa impostazione è stata fatta propria dalla citata sentenza del Tribunale di Bologna a chiosa dell’indagine “Emilia”.

  1. Alcuni strumenti civilistici che possono realizzare l’interposizione. Il negozio simulato, il mandato senza rappresentanza, il pactum fiduciae.

Dopo queste necessarie premesse occorre andare ad esaminare quali sono i possibili strumenti di natura dispostiva/traslativa che si prestano alla consumazione del reato ed entrare nel vivo di quella che voleva essere la vera ragione di questo lavoro. Infatti colui che vuole realizzare una cessione fraudolenta di valori dovrà necessariamente servirsi di schemi negoziali/contrattuali leciti anche se poi il loro intento fraudolento li renderà nulli per illiceità della causa.

Come si è avuto modo di accennare nei precedenti paragrafi, ai fini trasferimento fraudolento di cui all’art. 512 bis c.p., assumono rilevanza penale tutte quelle condotte che dolosamente comportino una situazione di totale apparenza giuridica di talché agli occhi di un eventuale terzo vi sia una totale, sia pure apparente,  difformità tra titolarità formale e titolarità in via di fatto di un  bene patrimoniale. E’ bene allora precisare che  ai fini  della realizzazione dell’effetto finale penalmente rilevante che si rileva allorquando  vi sia uno iato totale  tra la titolarità o disponibilità formale e rapporto reale del potere di fatto sul bene, il legislatore, volutamente diremo noi,  non ha inteso formalizzare  o schematizzare possibili  strumenti negoziali attraverso i quali potesse per l’appunto realizzarsi “l’attribuzione fittizia”, né, tantomeno,  ricondurre la definizione di “titolarità” o “disponibilità” a schemi tipizzati di carattere civilistico, dovendosi piuttosto procedere ad un apprezzamento volta per volta di tutti quegli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento vecchi e nuovi e, spesso, anche di derivazione anglosassone  che tengano conto di tutte le evoluzioni che la storia dei singoli beni possono aver subito. Infatti non si può assolutamente escludere che in gioco possano entrare come interposti diversi terzi e che il bene possa circolare attraverso atti dispositivi vari tra un interposto ed un altro, più o meno inconsapevole, e raggiungere il destinatario finale. Infatti tanto più saranno i trasferimenti quanto più le possibilità di occultamento aumenteranno rendendo molto più difficoltosa la ricostruzione dell’intera filiera. Infatti l’atto di spoliazione, e la conseguente attribuzione fittizia ad altri, in alcuni casi presuppone più soggetti (interposizione fittizia pura) in altri il negozio abbisogna di sole due parti e può essere ascritto ad una semplice cessione simulata (ad es. compravendita).

Il primo strumento giuridico, che balza all’attenzione dell’interprete,  che potrebbe essere utilizzato per realizzare il trasferimento fittizio è la simulazione negoziale.

Il codice civile disciplina la figura del contrato simulato distinguendo all’art. 1414 cc una simulazione assoluta ed una simulazione relativa. Nel primo caso le parti stipulano un contratto senza però che lo stesso abbia nessun effetto tra di loro. In quella relativa le parti al contrario stipulano un contratto (atto simulato) ma in realtà ne vogliono un altro (atto dissimulato). L’intento simulatorio viene il più delle volte regolato dalle cosiddette controdichiarazioni, o contro scritture, atti negoziali non sempre di natura bilaterale che vengono nascoste all’esterno e pertanto regolano solo i rapporti tra le parti.

A sua volta la simulazione relativa si distingue in:

Simulazione relativa soggettiva, o interposizione fittizia, nella quale viene simulata l’identità della parte contrattuale. Il contratto simulato viene infatti concluso con un prestanome che assumerà la qualifica di interposto, mentre il contratto dissimulato che costituisce la vera causa del contratto, intercorre tra soggetti diversi. Normalmente In simili casi c’è un accordo tra tre soggetti diversi, vale a dire il contraente, il contraente apparente o prestanome e la controparte.

Simulazione relativa oggettiva, nella quale si simula un tipo di contratto,  in quanto si fa apparire come vendita una donazione o viceversa, oppure si dissimula un singolo elemento del contratto, che può essere l’oggetto o il prezzo e si da apparire la vendita come avvenuta a un prezzo inferiore rispetto a quello reale.

A nostro avviso tutti gli schemi cui dà adito la simulazione negoziale potrebbero essere utilizzati nel trasferimento fraudolento benché quello dell’interposizione fittizia appaia il più idoneo ed il più comune tant’è che, alle volte, cessione fraudolenta e interposizione fittizia sono usati come sinonimi. In realtà tale forma di negozio plurilaterale è solo una modalità tra le tante utilizzate e di certo assolutamente non l’unica.

Infatti in caso di simulazione assoluta, che come abbiamo visto presuppone solitamente due sole parti, perché si configuri il reato occorre che per la realizzazione degli scopi indicati dalla norma vi sia un’attribuzione di un bene o a titolo gratuito o ad altro titolo. Normalmente si simula un contratto di compravendita con cessione del bene in cambio di una contropartita che non viene erogata. Infatti in questo caso il simulato acquirente diventa titolare (fittizio) senza alcun esborso reale di una contropartita economica. E’ ovvio che in questi casi il tipo principe di contratto sarà una compravendita ma gli schemi possono essere diversi ed anche esterni al modello contrattuale. Basti pensare ad un atto unilaterale di riconoscimento di un debito fittizio che viene saldato con la cessione di un bene o con il trasferimento di valori o a qualsiasi altro atto negoziale   con obbligazione con prestazione a carico del solo proponente come, per esempio, le promesse unilaterali cioè a dire quei negozi giuridici unilaterali con cui un soggetto promette una determinata prestazione ad un altro soggetto specifico ovvero al pubblico  e si vincola senza che sia necessaria l’accettazione del destinatario.

Se lo schema della simulazione assoluta si presta alla configurazione del reato sorge il problema allorquando una vendita sia effettivamente simulata perché le parti non la vogliono ma, comunque, il simulato acquirente versi al simulante venditore il tantundem della controprestazione, magari secondo quelli che sono i comuni prezzi di mercato riservandosi le parti in futuro di rendere vani gli effetti del contratto con un successivo scambio delle prestazioni. Ebbene quid iuris nel caso in cui questa operazione sia volta semplicemente a trasformare un bene immobile in denaro onde rendere più difficile l’aggressione patrimoniale atteso che il denaro come bene liquido è molto più facilmente occultabile? Beh in questo caso, ove non ricorrano i presupposti del reato di riciclaggio o reimpiego, siamo portati ad optare per l’ipotesi negativa in quanto la norma parla di attribuzione fittizia e qui l’adempimento della controprestazione non cagionerà quella effettiva spoliazione patrimoniale che la cessione fittizia deve integrare ma soltanto una trasformazione di un asset del patrimonio che pertanto rimarrà integro. Trattasi di fittizietà indiretta o mediata che però non può trovare cittadinanza nella norma in base al principio di stretta legalità  declinato nel corollario della tassatività.

Gli altri schemi della simulazione si prestano ancora di più. Il più adatto appare, come già accennato, quello della simulazione relativa soggettiva in cui normalmente vi sono tre soggetti diversi che stipulano un accordo e cioè il contraente, il contraente apparente o prestanome e la controparte. Le parti stipulano il contratto ben sapendo che in realtà chi acquisisce il bene non è nell’intenzione delle parti il vero dominus ma solo un soggetto mediato.

Nella simulazione oggettiva il rapporto torna ad essere bilaterale volendo sì le parti concludere un contratto tra loro ma utilizzando un tipo diverso vale a dire quello che viene fatto apparire all’esterno come contratto reale, mentre in realtà vogliono realizzare gli scopi di altro contratto.

In realtà se la simulazione si presta come strumento di carattere civilistico a spiegare come il passaggio di un bene da una parte all’altra possa avvenire senza che in realtà vi sia un effettiva controprestazione da parte di chi lo acquisita,  non  si spiega un ulteriore elemento della fittizietà ovvero la gestione del bene in nome proprio ma per conto del cedente apparente. Inoltre molto spesso configurano il reato non solo le cessioni apparenti quanto le acquisizioni apparenti che diminuiscono il patrimonio soltanto in via mediata, non tanto mediante un depauperamento  diretto dello stesso quanto mediante il mancato arricchimento del medesimo. Secondo altri qui il depauperamento non sarebbe mediato bensì diretto in quanto il patrimonio verrebbe depauperato delle somme occorrenti per consentire al terzo l’acquisto del bene per conto altrui.

Si pensi ad un soggetto che, al fine di non fare entrare un bene nel suo patrimonio e renderlo aggredibile a mezzo di proponenda misura di prevenzione reale, dia incarico ad un suo fiduciario di acquistare un bene, fornendogli i mezzi necessari, e dopo averne acquisito la proprietà, di gestirlo in nome proprio ma per suo conto.  Invero, addirittura, chi ha dato l’incarico di acquisto potrà arrivare a gestirlo direttamente estrapolando dal possesso del bene il proprietario apparente. In questo caso più che interposizione fittizia, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, avremmo una intestazione fittizia in cui il terzo esce completamente dal rapporto di gestione. Basti pensare ad un boss della malavita che abiti in una abitazione intestata ad altri esercitando quelli che sono le prerogative del proprietario. In realtà ciò che conta veramente affinchè vi sia fittizietà è  proprio l’esercizio da parte di chi si spoglia del bene, o di chi lo fa acquistare ad altri per suo conto, dei poteri propri di dominus.

Se questo è il disegno fraudolento appare, in termini di stretto diritto, più adatto dello schema del rapporto simulatorio quello del mandato senza rappresentanza. Infatti al fine della realizzazione della cessione fraudolenta, sia in forma diretta che in via mediata, non è tanto la cessione fittizia ad integrare la causa illecita quanto appunto l’esercizio dei poteri di dominus su di un bene che apparentemente non fa parte formalmente del suo patrimonio o perché se ne è spogliato o perché non lo ha apparentemente acquisito.

In questo caso, recita l’art. 1705 del codice civile, non vi è contemplatio domini e il mandatario, agendo in proprio nome, acquisterà i diritti e assumerà tutti gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi non dovessero aver avuto contezza del mandato. Questo per lo meno nel caso in cui detto schema non sia connotato da causa illecita.

Addirittura la giurisprudenza è tendenzialmente orientata a ritenere che non sia necessaria una particolare forma per il contratto di mandato ma addirittura che esso possa desumersi finanche da fatti concludenti.

Ovviamente anche in questo caso, come visto per la simulazione, tutti i diritti e i beni acquisiti formalmente acquisiti dal mandatario entreranno solo apparentemente nel patrimonio di quest’ultimo che non li gestirà se non in maniera fittizia lasciando tutte le prerogative al mandante fittizio che eserciterà le sue prerogative di dominus sostanziale.

Allo stesso fine potrebbe prestarsi lo schema contrattuale del pactum fiduciae o negozio fiduciario che è quel negozio con cui un soggetto detto (fiduciante) trasferisce ad un altro detto (fiduciario) un diritto reale o personale, e quest’ultimo si obbliga ad esercitarlo secondo le modalità e i tempi stabiliti, raggiungendo una finalità pratica diversa e ulteriore rispetto a quella propria dello schema causale utilizzato. In questo caso questo schema potrebbe essere utilizzato per superare momenti transitori di difficolta del fiduciante ad es. sottoposto ad un procedimento penale e a rischio di misure di prevenzione reale. Questo negozio in realtà non è previsto in uno schema legale tipico[12] ma si è sviluppato in dottrina ed in giurisprudenza. In pratica, si afferma in dottrina, come l’ordinamento abbia un atteggiamento di quasi totale indifferenza rispetto all’istituto. Infatti non sono state previste azioni particolari a tutela di questo tipo di negozio; il che è logico, trattandosi di accordo che ha una rilevanza solo interna. Tuttavia se il fiduciario spontaneamente adempie non ha azione per recuperare quanto ha pagato, secondo quello che è il meccanismo tipico dell’obbligazione naturale.

Sennonché la dottrina e la giurisprudenza sostengono che potrebbero configurarsi come ipotesi  di negozio fiduciario:

il patto di retrovendita;

il mandato senza rappresentanza;

il contratto estimatorio;

l’ipotesi delle società fiduciarie.

In realtà queste sono solo ipotesi di rapporti negoziali disciplinati dal diritto e per i quali è prevista azione, di contro il vero pactum fiduciae è proprio quello che si basa sulla fiducia pura. Ed è proprio questa fiducia basata ad esempio su canoni, se non di affiliazione vera e propria  ad un clan, comunque di contiguità allo stesso e assistenza dall’esterno che potrebbe porsi come schema negoziale ideale per una fittizia cessione di beni e asset finanziari per gli scopi di cui all’art. 512 bis c.p. Del resto un affiliato ad un clan di certo non avrebbe bisogno di un patto di retrovendita per rientrare, anche dal punto di vista formale, in possesso di beni ceduti a quegli scopi bastando la sola forma di intimidazione ambientale/criminale che la consorteria esercita nel contesto sociale ove opera.

 

  1. Segue. Il trust, il fondo patrimoniale, il fondo di destinazione e il socio occulto.

Uno degli istituti civilistici che si è affermato negli ultimi anni e che potrebbe essere utilizzato per un trasferimento fittizio di beni per i fini previsti dal reato di cui all’art. 512 bis è il trust. Infatti il trust, istituto giuridico di origine anglosassone, ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto denominato settlor, alcuni beni da affidare in gestione ad un soggetto denominato trustee per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari beneficiaries o per il raggiungimento di uno scopo determinato. A prima vista si tratta di un istituto che ben potrebbe essere utilizzato ove gli scopi perseguiti siano quelli di occultare patrimoni  con cessioni fittizie e pertanto  detto istituto potrebbe tranquillamente integrare il reato se si realizzano gli scopi previsti dalla fattispecie penale.  Anzi in questo caso assistiamo ad un negozio ancor più sofisticato in quanto più che ad una cessione simulata vera e propria assistiamo ad un accantonamento di asset patrimoniali per un fine specifico. I soggetti del rapporto quindi sarebbero di norma tre, esattamente come nell’interposizione fittizia, tuttavia spesso e volentieri il settlor o disponente potrebbe tranquillamente coincidere con il beneficiario e creare un patrimonio separato da dare in gestione al trustee che formalmente ne risulterà proprietario ma che li gestirà in nome e per conto del settlor/beneficiario per un tempo predeterminato. Ne consegue che questo strumento di derivazione anglosassone ben potrebbe trovare utilizzo quale mezzo di cessione fraudolenta di valori ed integrare una delle possibili condotte con le quale si può consumare il reato qualora il trust sia fittizio e l’accantonamento patrimoniale venga effettuato con il solo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione reali (o di favorire i reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.)

Questo problema è stato affrontato da una importantissima sentenza della Cassazione[13] [14]che ha effettuato una completa panoramica di tutte quelle operazioni  che possono essere compiute al fine di sfuggire alla pretesa statuale di confisca di patrimoni illecitamente accumulati, classificandole in: a) operazioni di interposizione “fittizia”: quando un dato bene, pur essendo formalmente intestato a terzi, ricade nella sfera di disponibilità effettiva dell’indagato o del condannato: il che può avvenire sia nella fase dell’acquisto (quando Il bene viene acquistato formalmente, ma fittiziamente, da un terzo) che della vendita dei beni (l’indagato/imputato vende fittiziamente il bene ad un terzo, rimanendone il reale proprietario); b) operazioni di interposizione “reale”: allorquando l’indagato/imputato trasferisce o intesta taluni beni a un altro soggetto, ma con l’accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti e gestiti nell’interesse dell’interponente e secondo le sue direttive; c) operazioni di segregazione del patrimonio la cui finalità è quella della gestione controllata del patrimonio in esso conferito e, quindi, della loro protezione (in tale categoria rientrano sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale); d) atti di alienazione di beni a mezzo del quali l’indagato/imputato pone in essere atti non simulati in quanto il terzo avente causa acquista realmente il bene: è l’ipotesi che si verifica quando l’indagato/imputato, piuttosto che subire la confisca, preferisce allenare a terzi i suoi beni, monetizzarli e, quindi, sottrarsi al provvedimento ablatorio. A fronte di queste operazioni, se l’ordinamento giuridico, da un lato, non consente al pubblico ministero di recuperare i beni effettivamente alienati a terzi, senz’altro consente invece di porre nel nulla l’attività fraudolenta dell’indagato/imputato nelle ipotesi di interposizione reale e fittizia. Infine, con riferimento alle operazioni di segregazione del patrimonio, il pubblico ministero, per recuperare i beni segregati, deve dimostrare che è solo apparente la perdita del controllo dei beni da parte del disponente (se invece la segregazione fosse reale, i beni in questione diverrebbero insequestrabili). A questo fine, possono divenire rilevanti, in particolare: il fatto che il trust sia stato istituito a favore di stretti familiari, il fatto che l’amministrazione dei beni del trust sia solo formalmente effettuata dal trustee e sia invece sostanzialmente compiuta dal disponente; la tempistica delle operazioni poste in essere, e cioè il fatto che esse siano a ridosso del fatto dal quale sorge la pretesa recuperatoria dello Stato. Al riguardo, la Cassazione ricorda che l’atto gratuito a favore di congiunti, tanto più se effettuato In tempi sospetti, è considerato l’elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto segregativo.

In altri termini, il trust e il fondo patrimoniale sono bensì schemi assolutamente leciti, ma conseguono il loro specifico effetto segregativo solo se, nel caso concreto, non sono istituiti per essere finalizzati a intenti frodatori o per aggirare o violare norme imperative. In pratica, proseguono i giudici di Piazza Cavour vi deve sempre essere una “disponibilità dei beni” da parte dell’autore del reato, in cui si fa comunemente rientrare la sussistenza di una relazione effettuale con essi, in quanto tale connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Solo così si potrà delineare quella fittizietà della cessione patrimoniale che costituisce la pietra angolare della norma penale.

Problemi non dissimili si pongono pertanto per la figura introdotta dall’art. 2643 ter c.c. che prevede la possibilità di destinare beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri al fine della realizzazione di interessi meritevoli di tutela relativamente a  persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Tralasciando quelle che sono le implicazioni di diritto civile puro e le sue implicazioni in termini di eccezione al principio posto dall’art. 2740 c.c, non vi è dubbio che anche in questo caso operi un vincolo segregativo di alcuni beni che formalmente escono dalla sfera di appartenenza del costituente per entrare, più o meno apparentemente, a fare parte di un fondo separato destinato al perseguimento di un determinato fine. A questo punto se il fine, solo apparentemente lecito, fosse in realtà quello di eludere eventuali misure di prevenzione o agevolare i reati di cui agli artt.  648,648 bis, 648 ter del cp. e le cessioni fossero fittizie non vi sarebbero dubbi circa la configurabilità del reato. Infatti come sottolineato da alcuni[15] “il vincolo di destinazione, recentemente introdotto, presuppone un’area applicativa estremamente più ampia, priva di rigidi confini, in quanto, non pone limiti sulla natura del beneficiario, che, seppure ben individuato nella norma, in realtà, può essere sostanzialmente “chiunque”; i beni, che possono formarne l’oggetto, devono essere “immobili o mobili registrati”; infine, non vi sono indicazioni particolari sui “vincoli di scopo”, poiché questi devono solo coincidere con la realizzazione di “interessi meritevoli di tutela”, ai sensi dell’articolo 1322 c.c..”

Da ultimo, uno strumento molto utilizzato dagli autori del reato de quo è la cessione di quote o azioni al fine di estraniarsi apparentemente dalla compagine  ed evitare così possibili interventi ablativi della stessa società. Allorquando il precedente socio che si è spogliato delle azioni o delle quote continui di fatto a determinare la politica societaria, ecco che si verificherebbe quella fittizietà nell’ambito di una cessione patrimoniale che pertanto sarà fraudolenta. In questa direzione la giurisprudenza di legittimità del noto processo Emilia si è pronunciata affermando il principio in base al quale: “Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512 bis c.p. la condotta di chi, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquista la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditoriale”.

Ovviamente, in termini di stretto diritto,  non potrebbe applicarsi la norma se la cessione fittizia sia volta non già a evitare misure di prevenzione ma ad evitare altre disposizioni di natura afflittiva prevista dallo stesso codice antimafia (l. 159/2011) ovvero ad esempio un’interdittiva antimafia a carico di una azienda collusa o contigua alla criminalità organizzata. La stesso dicasi se l’intenzione dell’autore sia quella di aggirare una eventuale misura di prevenzione personale. Il motivo è già stato precedentemente illustrato ovvero il principio di legalità/tassatività.

Altro strumento potrebbe essere quello della cessione dell’usufrutto dell’intero pacchetto azionario o di quote di maggioranza ai sensi dell’art. 2352 del c.c. In questo caso il nudo proprietario verrebbe apparentemente spogliato del diritto di voto per conservare il solo diritto di opzione su nuove azioni. Ebbene quando il nudo proprietario apparente eserciti i poteri di indirizzo della società che spetterebbero all’usufruttario apparente ecco coma l’applicazione della norma sia perfettamente possibile.

  1. Conclusioni

A chiosa di queste riflessioni occorre ribadire ancora una volta che la fittizietà del trasferimento dei valori comporta che tutti gli schemi di natura civilistica e di cui si è fornito soltanto un piccolo elenco non esaustivo[16], trattandosi di reato a forma libera, in realtà dovranno avere un doppio scopo, parafittizio in termini civilistici e fittizio puro in termini penalistici. Trattasi pertanto di schemi caratterizzati da una doppia causa di cui quella civilistica già di per sè è orientata a fini apparentemente diversi da quelli connotati dal negozio impiegato e che di norma non sono opponibili ai terzi. Questa esigenza si coglie ancora di più allorquando vengono usati, a scopo di cessione apparente, schemi negoziali sofisticati di perseguimento di fini che non possono essere noti ai terzi. In questo caso una interposizione fittizia, un negozio con patto di retrovendita, un pactum fiduciae, un trust sono già di per sé strumenti parafittizi, comunque connotati da scopi ulteriori rispetto a quelli apparenti, ma perfettamente legali e, se così non fosse, non sarebbero nemmeno stati tipizzati. Ciò che rende tali schemi contra legem è l’ulteriore causa illecita che li sorregge e che, nel trasferimento fraudolento di valori, si accompagna alla causa parafittizia di quei negozi. Una cessione di un bene con un pactum sotteso alla restituzione di detto bene in un momento successivo non avrebbe nulla di illecito se non fosse sotteso ad una causa illecita integrata dalla cessione fraudolenta. Pertanto, come ribadito dalla giurisprudenza, la fittizietà che caratterizza il reato de quo deve viaggiare su due binari. Infatti non solo deve essere fittizia la cessione ma essere fittizi anche i poteri sottesi alla cessione stessa. Pertanto se il negozio utilizzato fosse una compravendita simulata, il simulato acquirente proprietario apparente potrebbe, al limite, esercitare quelle che sono le prerogative di un detentore non già quelle di proprietario effettivo e nemmeno di possessore. Tutti i poteri inerenti la proprietà devono rimanere in capo al dominus che non se ne spoglia in alcun modo nemmeno in via indiretta. Se nel caso di una compravendita fittizia ci viene in aiuto la figura del detentore/prestanome, qualora invece il simulato acquirenti eserciti, sia pure per un breve periodo, i poteri propri del diritto di proprietà, detta cessione non apparirebbe penalmente fittizia e pertanto non si configurerà tale reato potendo però ravvisarsi ulteriori fattispecie penali se ne ricorrano i presupposti (ricettazione, riciclaggio, reimpiego, favoreggiamento reale ecc.,ecc.) Uscendo nell’ambito della compravendita ,ed utilizzando lo schema del mandato senza rappresentanza, il mandatario apparente assumerebbe la mera qualifica di nuncius limitandosi ad eseguire pedissequamente le direttive e le volontà del mandante fittizio senza poter esercitare alcuna volontà negoziale propria. Stessa cosa nel caso di caso di trust e contratti similari, e società occulta in cui il socio simulato mai e poi mai potrà esercitare direttamente i poteri e fruire dei vantaggi di eventuali utili inerenti la società.

Ovviamente  c’è a da dire a conclusione che tutti gli schemi negoziali tipizzati e non dal legislatore che vengono utilizzati per un eventuale trasferimento fraudolento e in presenza di tutte le altre condizioni che caratterizzano la fattispecie penale, devono essere considerati tutti nulli  in senso bivalente sia per  illiceità della causa ai sensi del combinato disposto degli artt.1343 e 1344  cc, poichè la stessa potrebbe essere contraria a norme imperative o volta ad eludere una norma imperativa, sia per illiceità dei motivi, ex art. 1345 cc,  se comuni ad entrambe le parti e se queste si siano determinate a concludere il contratto per quelli.

Volume consigliato

Note

[1] Art. inserito ex d.lgs 1.03.2018 n.21 riserva di codice nella materia penale)

[2] Cass n.13448/2015

[3] Cass. S.U. n.8/2001

[4] Segnalazione di operazione sospetta ex D.lgs n. 90/2017. Con tale normativa si prevede che quando il professionista, in sede di adeguata verifica della clientela, viene a conoscenza o sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che il cliente compia o abbia compiuto operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o quando i fondi provengano da attività criminosa, deve, ancor prima di compiere l’operazione richiesta, effettuare la cosiddetta SOS. Ovviamente non potrà trattarsi di un sospetto generico, ma deve essere fondato su elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività professionale. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni la descrizione delle operazioni richieste dal cliente nonché i motivi del sospetto e deve essere effettuata alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita presso la Banca d’Italia.

[5] cfr. Cass. pen., sez. V, 12.2.2013, n. 18852; Cass. pen., sez. I, 28.2.2013, n. 14373; Cass. pen., sez. V, 20.3.2014, n. 13083.

[6] Cass n.12871/2016.

[7] La sentenza è del 31 ottobre 2018 mentre le motivazione sono state depositate il 15 luglio dell’anno dopo.

[8] Cassazione n.43144/2017

[9] Art. introdotto con L. 15.12.2014 n. 186 (rientro di capitali e collaborazione volontaria).

[10] Sentenza. n. 25191/2014

[11] Cassazione S.U.  sentenza 3935/17

[12] Con la sola eccezione dell’articolo 627 del c.c. , che ne illustra la figura applicata alle disposizioni testamentarie. Il primo comma di questo articolo recita  che, nella disposizione fiduciaria: “Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratti di persona interposta”.

[13] Cass., Sez. II, 16 aprile 2015

[14] Il problema è stato affrontato da FERDINANDO BRIZZI Il “negozio illecito”: leasing e trust come strumenti di dissimulazione della “disponibilità” in http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=77c2342e-59bf-4ae5-9291-78fc9481a2b6&idarticolo=9158

[15] Genchi Simona:  “L’articolo 2645 ter c.c., gli effetti del vincolo di destinazione, i dubbi interpretativi” su www.diritto.it https://www.diritto.it/l-articolo-2645-ter-c-c-gli-effetti-del-vincolo-di-destinazione-i-dubbi-interpretativi/

[16] il diritto civile conosce anche del contratto a favore di terzo, del contratto per persona da nominare, del contratto con prestazioni a carico di una sola parte ed altri schemi negoziali, anci  che per non appesantire la trattazione non si è ritenuto di dover  approfondire in questo ambito.

Francesco Costantini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento