La “circolazione” della prova scientifica

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Indice

2. La prova tecnico-scientifica: la svolta giurisprudenziale

3. Circolazione della prova ed atti unilaterali

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FORMATO CARTACEO

Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

Marco Zincani, Giorgio Spangher | Maggioli Editore 2021

  1. [1]

    Così, G. GIOSTRA, Quale contraddittorio dopo la sentenza 391/1988 della Corte Costituzionale, in Quest. Giust., 1999.

  2. [2]

    T. RAFARACI, Le specifiche dinamiche probatorie, in AA.VV., Le erosioni silenziose del contraddittorio, a cura di D. Negri – R. Orlandi, Torino, Giappichelli, 2017, p. 53.

  3. [3]

    L’ultimo comma dell’art. 238 c.p.p. è stato oggetto di una pronuncia della Corte di cassazione la quale ha statuito che “In caso di dichiarazioni rese in altro procedimento ex art. 238 c.p.p., comma 5, c.p.p., ovvero assunte da giudice in diversa composizione, nonché in incidente probatorio disposto nello stesso procedimento, la richiesta delle parti di ripetere l’esame deve essere valutata dal giudice che può denegarla per manifesta superfluità della rinnovazione”, Cass., Sez. V, 24 novembre 2020, Costantino.

  4. [4]

    M.F. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti proveniente dalle fasi anteriori, in AA.VV., La prova nel dibattimento penale, 4a ed., 2010, Torino, Giappichelli.

  5. [5]

    A. SCELLA, Tutela del contraddittorio e utilizzazione di prova formate in altri procedimenti, in AA. VV., in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di R. E. Kostoris, Torino, Giappichelli, 2002., secondo questo autore, il fatto che la sentenza civile “faccia stato” nei confronti dell’imputato non offre necessariamente una garanzia derivante dalla partecipazione dell’imputato alla formazione della prova (destinata a confluire nel procedimento ad quem). Qualora, infatti, fosse erede o avente causa di una persona che è stata parte del giudizio civile, dovrà subire le risultanze di una prova alla cui formazione non ha potuto partecipare.

  6. [6]

    Cass., Sez. V, 20 settembre 2016, C.P.

  7. [7]

    Cass. Sez. VI, 6 dicembre 2017, Totta.

  8. [8]

    Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan.

  9. [9]

    G. CAVALLI, La chiamata in correità, Milano, Giuffrè, 2006.

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