La circolazione delle azioni, particolari clausole statutarie

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Le norme di riferimento relative alle limitazioni statutarie – quindi convenzionali – al trasferimento delle azioni ed alla loro introduzione, si trovano nel nostro Codice civile e sono portate dagli articoli 2355-bis e art. 2437.

L’art. 2355 bis, al comma 1 dispone che nel caso in cui la società abbia emesso azioni nominative ovvero abbia optato per la non emissione di titoli azionari lo Statuto può:

a) sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni (si pensi ad esempio alla previsione della prelazione in favore degli altri soci, ovvero del necessario gradimento dell’organo amministrativo);

b) vietare il trasferimento delle azioni, per un periodo non superiore a cinque anni.

Al comma 2 la disposizione normativa precisa poi che le clausole di mero gradimento, per non essere inefficaci, devono prevedere i seguenti correttivi: l’obbligo di acquisto a carico della società o dei soci, oppure il diritto di recesso dell’alienante, assumendo quale valore di riferimento quello determinato con i criteri di cui all’art. 2437 ter del Codice civile. La stessa regola vale per le clausole che sottopongano a particolari condizioni il trasferimento mortis causa, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso (comma 3). Infine il quarto comma 4 prescrive che le limitazioni al trasferimento debbano risultare dal titolo azionario (ovviamente nel caso in cui vi sia stata l’emissione di titoli), quindi dal documento cartaceo che incorpora la partecipazione, il cui contenuto è determinato dall’art. 2354 Cod. Civ., titolo destinato a circolare tramite l’utilizzo della girata o del “transfert”.

Anche le azioni prive di valore nominale (o, meglio, con valore nominale inespresso) sono incorporate in titoli, e ad esse si applica la regola sulla pubblicità delle limitazioni al trasferimento, anche se chiaramente in questo caso il valore dell’azione non risulterà scritto sul titolo ma potrà essere determinato con riferimento alla frazione del capitale che essa rappresenta.

Sempre a tale riguardo, l’art. 2354 comma 5 Cod. Civ. indica che le disposizioni relative al contenuto del titolo azionario si applicano anche ai certificati provvisori, che vengono distribuiti dalla società ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi, quindi è da ritenersi che la regola della pubblicità sul titolo sia altresì applicabile a tali certificati.

Un primo argomento meritevole di analisi è quello delle cd. clausole di gradimento “mero”, poichè tali clausole statutarie in passato, soprattutto in giurisprudenza (a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2365 del 15 maggio 1978), si ritenevano totalmente inefficaci, anzi illegittime. Erano colpite da tale giudizio tutte le clausole che subordinassero gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento, quindi al giudizio puramente discrezionale ed arbitrario di organi sociali, in quanto si riteneva che tali clausole fossero sostanzialmente assimilabili ad un divieto di trasferimento delle azioni, che al tempo era vietato. Parte della dottrina assunse una posizione dubitativa che arrivò ad ammettere le cd. clausole di gradimento “alla francese” (cioè quelle clausole che prevedevano, per il caso in cui il gradimento fosse negato, l’obbligo di indicare un altro acquirente “gradito” alla società), ed il legislatore del 1985 accolse l’orientamento giurisprudenziale: con l’art. 22 della Legge 4 giugno 1985 n. 281 sancì infatti l’illegittimità delle clausole di mero gradimento. Restava comunque compito dell’interprete stabilire quando il gradimento fosse da considerarsi “mero” o “non mero”. In particolare in dottrina si riconoscevano quali clausole di gradimento non mero quelle che prevedevano ad esempio:

a) l’indicazione dei requisiti o parametri oggettivi richiesti nel soggetto acquirente;

b) la necessità di motivazione dell’eventuale diniego del gradimento;

c) particolari correttivi, come l’obbligo di indicare un altro acquirente gradito.

Oggi, dopo la riforma del 2003, la norma di interesse è chiaramente il citato art. 2355 bis comma 2 del Codice civile, che ha sancito l’ammissibilità delle clausole di mero gradimento, che possono essere introdotte dai soci anche a maggioranza, ma devono tuttavia prevedere una delle seguenti tutele:

a) l’obbligo di acquisto a carico della società (nei limiti dettati dalla legge) o dei soci, oppure

b) il diritto di recesso dell’alienante (al quale quindi è garantita la possibilità di “exit” a condizioni eque, cioè con liquidazione del valore patrimoniale delle sue azioni assumendo quale valore di riferimento quello determinato con i criteri di cui all’art. 2437 ter del Codice civile).

Si tratta di una chiara applicazione di un principio generale che si potrebbe così enunciare: le clausole di gradimento mero, così come le altre clausole limitative della circolazione delle azioni, possono essere inserite nello Statuto sociale con una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, presa, non necessariamente all’unanimità, ma a maggioranza, come tutte le altre modificazioni statutarie.

La tutela per il socio viene data quindi:

– in prima battuta dal diritto di recesso previsto in generale dall’art. 2437 comma 2 lettera b) Cod. Civ., tra le cause di recesso legali ma derogabili dallo Statuto della S.p.A., in favore del socio che non abbia concorso all’approvazione della delibera comportante l’introduzione della clausola (con diritto peraltro del socio, ai sensi dell’art. 2437 ter comma 5, di conoscere sin da 15 giorni prima dell’assemblea la documentazione, predisposta dagli amministratori, ove risulti determinato il valore delle azioni per il caso di recesso);

– in seconda battuta dai correttivi disposti dall’art. 2355 bis Cod. Civ. per consentire comunque al socio di disinvestire e di uscire dalla società a condizioni eque.

Nel caso di assenza dei correttivi previsti dall’art. 2355 bis comma 2, ovvero di altri correttivi che consentano comunque sempre all’alienante di realizzare un valore economico corrispondente a quello di cui all’art. 2437 ter Cod. Civ., la sanzione sarà l’inefficacia della clausola che preveda il mero gradimento.

La dottrina notarile sviluppatasi in materia di condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento nella S.p.A. ha sostenuto la legittimità di tutte quelle clausole che prevedano quale correttivo, in luogo del recesso ovvero dell’obbligo per la società o per i soci di acquistare le azioni al valore stabilito per il recesso, anche l’obbligo per la società o per gli altri soci di acquistare “a parità di condizioni” (cioè al prezzo concordato dall’alienante con il terzo non gradito), ovvero l’obbligo per la società di procurare un altro acquirente gradito, che acquisti al valore stabilito per il recesso, oppure a parità di condizioni.

Altra particolare clausola statutaria, invalsa nella prassi, è quella che prevede in alcuni casi il “diritto di riscatto”, da parte della stessa società o dei soci, delle azioni del socio defunto.

Si definiscono in generale azioni riscattabili (art. 2437 sexies Cod. Civ.) quelle azioni per le quali lo Statuto sociale prevede, al verificarsi di particolari eventi specifici, oggettivi e predeterminati, il diritto in capo alla società, o ai soci, di “riscattare” le azioni, cioè di acquistarle ad un prezzo che dovrebbe essere, nei limiti della compatibilità con tali norme, pari a quello determinato dalle norme sulla liquidazione delle azioni in caso di recesso.

Nella prassi sono svariati gli eventi che vengono assunti dallo Statuto quali momenti che determinano l’insorgere in capo ai soci o alla società del potere di riscatto: si pensi ad esempio all’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di eseguire prestazioni accessorie, al superamento di un limite prefissato al possesso azionario, ovvero alla morte del socio.

Recente dottrina notarile ha affermato che la riscattabilità delle azioni a norma dell’art. 2437-sexies Cod. Civ., intesa come soggezione delle stesse al potere di riscatto da parte della società o dei soci, può essere una delle caratteristiche ovvero l’unica caratteristica che le differenzia dalle altre azioni che compongono il capitale, concretandosi in tal modo una vera e propria “categoria” di azioni, a norma dell’art. 2348 secondo comma Cod. Civ.. La riscattabilità può inoltre essere prevista quale condizione in cui qualsiasi azione potrebbe incorrere, al verificarsi di particolari eventi. Vengono quindi enucleate alcune regole:

a) La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica statutaria, purché consti – ove si tratti di attribuire tale carattere ad azioni già in circolazione – il consenso dei titolari di tali azioni.

b) Le azioni riscattabili possono essere previste con delibera assembleare, adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello Statuto, qualora la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni ed – al momento dell’inserimento – nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni (ad esempio, qualora sia previsto che il riscatto possa operare in caso di superamento di una determinata soglia di possesso azionaria, e nessuno degli azionisti possieda, al momento dell’inserimento, quella quota). (tratto da “Massime in materia societaria elaborate dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 99 del 2007”).

Seguendo un’opinione ormai consolidata, quanto all’introduzione del carattere della riscattabilità rispetto ad azioni già in circolazione, si aderisce al più prudente indirizzo che esclude che ciò possa avvenire in mancanza del consenso del soggetto destinatario, titolare delle azioni che divengono riscattabili.

Partendo da tale affermazione si pensi quindi alla particolare ipotesi già sopra citata, ovvero quella della previsione di un diritto di “riscatto” in capo ai soci superstiti nel caso di morte del socio. Entra in tal caso in considerazione il divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 del nostro Codice civile? Sul punto si contendono il campo due tesi, una che propugna la legittimità di un simile tipo di clausola statutaria, ed una che, viceversa, la nega, proprio per un’assunta violazione del citato divieto.

Chi sostiene la legittimità della clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo, le azioni già appartenute al defunto e pervenute agli eredi per successione, afferma comunque che detto riscatto sia da ritenersi lecito soltanto se la clausola prescriva il pagamento di un prezzo congruo, e da determinarsi secondo criteri prestabiliti.

In effetti – si osserva – non sarebbe violato il divieto dei patti successori (art. 458 Cod. Civ.) in quanto la morte del socio costituirebbe soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto da parte dei soci superstiti.

A fondamento di tale tesi positiva viene portata la Sentenza della Corte di Cassazione del 16 aprile 1994, n. 3609 (in Riv. dir. commerciale 1995, ii, 17 ss. con nota di Ciaffi), conforme peraltro alla sentenza di primo grado del Trib. Roma in data 30 maggio 1990, secondo la quale “la clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare dagli eredi del de cuius le azioni già appartenute a quest’ultimo e pervenute iure successionis agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c., in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) delle azioni agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci, caratterizzandosi, invece, la clausola come atto inter vivos”. Per la dottrina e la giurisprudenza non si tratterebbe comunque propriamente di un vero e proprio “riscatto” (acquisto di una situazione giuridica attiva mediante l’esercizio di un diritto potestativo attribuito dalla legge) quanto piuttosto, più precisamente, di un’opzione di acquisto in capo ai soci superstiti.

Per la tesi contraria, sempre nel giudizio citato, è invece la Sentenza della Corte d’Appello di Roma del 28 aprile 1992 (in Giur. It. 1993, 448), in cui si sosteneva la nullità della clausola per contrarietà al divieto dei patti successori ed al principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie. Tale tesi negativa è stata sostenuta anche da parte della dottrina, la quale ha argomentato che tali clausole, senza andare in effetti ad incidere su quella che è la chiamata ereditaria ex lege ovvero ex testamento, avrebbero comunque come effetto quello di creare “ex novo” nel patrimonio degli eredi del socio defunto l’obbligazione di trasferire le azioni o la quota di partecipazione di cui saranno titolari a favore di determinati soggetti, i quali potranno esercitare il loro diritto di opzione. Tale clausola statutaria, con effetto meramente obbligatorio, sarebbe comunque, secondo la tesi di tali autori, da configurarsi come un negozio mortis causa, dal momento che opererebbe come un “legato obbligatorio”, o legato di contratto, a favore dei soci superstiti ed a carico degli eredi o legatari delle azioni, e pertanto sarebbe da ritenersi in contrasto con il divieto di patti successori. L’obbligo di cedere la partecipazione sociale (cui corrisponde il diritto di opzione o di riscatto in capo ai soci superstiti) non sorge in capo al socio, sottoscrittore dello statuto, per poi trasferirsi in capo ai suoi eredi, ma sorge direttamente e per la prima volta in capo a questi ultimi in netto contrasto con il principio “obligatio ab heredis personae incipere non potest” (“l’obbligazione non può sorgere in capo all’erede”): tale obbligo infatti che non esisteva in capo al socio defunto sorgerebbe in via originaria e “mortis causa” in capo ai suoi eredi, configurandosi così un patto successorio istitutivo.

In ogni caso è sempre da ritenersi che – tenuto conto di quanto prevede l’articolo 2437, ultimo comma del Codice civile – non possano essere previsti criteri di liquidazione dell’azione, in caso di riscatto delle azioni, idonei a determinare l’attribuzione di valori inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle regole legali in tema di recesso.

Altra particolarissima tipologia di clausole, sempre più invalsa nella prassi, è quella delle cd. Clausole di covendita o di trascinamento previste negli Statuti delle S.p.A. singolarmente, ovvero a volte anche combinate tra loro: tali clausole sono denominate anche, in inglese, clausole di “tag along” o “drag along”.

Le cd. clausole di covendita, dette anche di “tag along”, prevedono il diritto del socio di minoranza di vendere le proprie azioni alle stesse condizioni pattuite dal socio di maggioranza con il terzo acquirente per la cessione delle proprie azioni (ovvero comunque a condizioni economiche predeterminate): si tratta quindi di uno strumento di tutela per il socio di minoranza, il quale puo’ avvantaggiarsi della forza contrattuale di cui gode sul mercato il socio di maggioranza. In questo caso graverebbe un obbligo sul socio di maggioranza, e sul terzo acquirente, mentre il socio di minoranza sarebbe sempre libero, una volta ricevuta l’offerta, di vendere o meno la propria partecipazione.

Le clausole di “trascinamento”, dette anche di “drag along”, hanno invece diversa struttura e diverso funzionamento: esse prevedono l’obbligo del socio di minoranza di cedere le proprie azioni, nel momento in cui il socio di maggioranza decida di trasferire le proprie azioni ad un terzo, alle stesse condizioni (ovvero comunque a condizioni economiche predeterminate).

In altre parole in forza della clausola di “drag along” il socio di maggioranza è facoltizzato a negoziare e a vendere, insieme con le proprie azioni, anche quelle del socio di minoranza, assicurandogli le medesime condizioni contrattuali ed il medesimo prezzo ottenuto con la contrattazione delle proprie. Nell’eventuale proposta di vendita fatta dal socio di maggioranza al terzo acquirente interessato saranno pertanto ricomprese anche le azioni del socio di minoranza.

La posizione del socio di minoranza viene anche definita come “il diritto di essere trascinato” dal socio di maggioranza, anche se in realtà qui il socio di minoranza non ha alcun “diritto” nè alcuna libertà di scelta: quando arriva l’offerta di acquisto da parte del terzo, egli deve vendere e, di conseguenza, uscire dalla società: è quindi obbligato a farlo (per questo la clausola è definita da alcuni “clausola di vendita forzata”). Spesso in virtù di tale clausola il socio di minoranza assume anche l’obbligo, a semplice richiesta del socio di maggioranza, di depositare le proprie azioni e di sottoscrivere una procura a vendere l’intero proprio pacchetto azionario.

Va rilevato che inizialmente simili accordi trovavano spazio soltanto in sede di patti parasociali (con efficacia obbligatoria limitata tra le parti contraenti). Oggi entrambe queste tipologie di pattuizioni – ritenute legittime entro determinati limiti – possono essere formalmente introdotte nello Statuto sociale, in sede di costituzione della società, oppure nell’ambito di successive modifiche statutarie e, secondo alcuni si tratterebbe di clausole limitative della circolazione delle azioni. Si discute però tuttora sulla possibilità di introduzione di tali clausole a maggioranza (con diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all’approvazione della modifica), oppure all’unanimità, e sull’esistenza dell’obbligo di far risultare tali clausole dal titolo ex art. 2355 bis ultimo comma Cod. Civ..

Andiamo quindi prima di tutto ad esaminare quali siano i limiti entro i quali tali clausole possono essere considerate legittime: vi è il principio secondo cui al forzato venir meno della qualità di socio deve accompagnarsi sempre un’importantissima tutela, cioè il riconoscimento del giusto valore della partecipazione dismessa (cd. principio della equa valorizzazione della partecipazione). E’ proprio sulla base di tale criterio che si potrà, caso per caso, riconoscere se la clausola sia legittima o meno.

Delle clausole statutarie disciplinanti il diritto e l’obbligo di covendita delle partecipazioni si è occupata in particolare la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, che nella Massima n. 88 del 2005 ha sostenuto la legittimità di tali particolari clausole soltanto se e nella misura in cui esse risultino essere strutturate in maniera da renderle compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.

In particolare, con riferimento alle clausole di trascinamento (cd. “drag along”) sono state ritenute valide ed efficaci:

a) le clausole che prevedano l’obbligo di vendere ad un prezzo non inferiore al valore che verrebbe liquidato in caso di recesso del socio;

b) le clausole che non prevedano un prezzo minimo ma che prevedano per il socio in alternativa il diritto di recesso per il caso in cui il prezzo risulti significativamente inferiore al valore determinato secondo i criteri stabiliti per la liquidazione delle azioni nel caso di recesso.

Inoltre, secondo quanto osservato dal Tribunale di Milano, bisogna fare attenzione che la concreta operatività della clausola non attribuisca in pratica al socio di maggioranza il potere di escludere “ad nutum” il socio di minoranza. Si ricordi in particolare che la previsione statutaria del diritto di prelazione a parità di condizioni operante in favore del socio di minoranza (il quale potrebbe in effetti sentirsi spinto ad esercitare tale diritto proprio per non doversi trovare costretto a vendere le azioni), non è considerata assolutamente una sufficiente tutela per lo stesso: la congruità del prezzo di dismissione della partecipazione infatti non è così garantita, perchè la determinazione del prezzo resterebbe comunque strettamente ancorata alle valutazioni soggettive, e magari arbitrarie, del socio di maggioranza.

Quanto al problema della possibilità di introduzione a maggioranza ovvero all’unanimità di simili clausole in sede di modificazioni dello Statuto sociale, esiste una contrapposizione tra la tesi di alcuna dottrina e l’orientamento giurisprudenziale, specie quello tradizionale.

Secondo parte della dottrina, in mancanza di dati normativi testuali diversi, le clausole in esame rientrerebbero nella categoria di cui si è già parlato, cioè quella delle clausole che introducono limiti convenzionali al trasferimento delle azioni, di cui all’art. 2355-bis Cod. Civ.. Si applicherebbe quindi il principio generale, ispiratore della riforma (applicabile peraltro anche alle clausole di mero gradimento, o persino di intrasferibilità), in virtù del quale tali clausole potrebbero essere introdotte nello Statuto con una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci assunta a maggioranza, così come le altre modificazioni statutarie.

Gli autori che sostengono tale ricostruzione (avallata anche da una parte della giurisprudenza onoraria) osservano che comunque deve prevalere sull’interesse del singolo socio alla libera trasferibilità delle azioni la volontà della maggioranza, trattandosi di aspetti organizzativi della società. Ovviamente – si osserva – resterebbe in ogni caso la tutela data dal diritto di recesso previsto dall’art. 2437 comma 2 lettera b) Cod. Civ. (tra le cause di recesso legali derogabili) in favore del socio che non avesse concorso all’approvazione della delibera comportante l’introduzione della clausola limitativa in oggetto.

La tesi della necessaria unanimità dei consensi nasce invece da numerose Sentenze della Suprema Corte che individuano in queste particolari clausole delle vere e proprie figure negoziali che vanno ad incidere in maniera decisa e diretta su diritti individuali del socio, e nella specie su quello fondamentale di autodeterminarsi sull’alienare o meno le proprie azioni.

In particolare si argomenta sempre in giurisprudenza – ma anche in dottrina – prendendo le mosse dalla struttura negoziale di tali clausole, che vengono dai più ricondotte alla fattispecie dell’opzione a favore di terzo, accompagnata poi da una procura a vendere.

Anche il Tribunale di Milano ha così precisato: “la clausola di “drag along” può essere ricostruita come una concessione da parte del socio di minoranza (promittente) al socio di maggioranza (stipulante) di una opzione a favore di terzo (colui che si renderà disponibile ad acquistare l’intero pacchetto azionario) avente ad oggetto la partecipazione del socio di minoranza, sospensivamente condizionata al ricevimento da parte del socio di maggioranza (stipulante) di un’offerta di acquisto dell’intero capitale ed al fatto che il socio di minoranza non intenda comunque esercitare la prelazione”, quindi, a ben vedere, sottoposta ad una doppia condizione sospensiva.

Come già osservato da attenta dottrina, l’originalità della tesi starebbe nell’indeterminatezza iniziale del terzo beneficiario, il quale comunque risulterebbe determinabile ex post sulla base dei criteri determinati dalla clausola stessa.

Esiste anche un’altra tesi, avanzata da alcuna dottrina, secondo cui la clausola configurerebbe invece un contratto per persona da nominare, in cui il socio di maggioranza (stipulante) si riserverebbe il potere di nominare il terzo contraente. L’obiezione forte che si muove a tale ricostruzione è che il nostro ordinamento prevede la validità soltanto del contratto “per sè o per persona da nominare”, invece nella clausola di “drag along” non risulta mai prevista nè configurabile la possibilità che sia lo stesso socio di maggioranza a divenire contraente in proprio. Dunque ci si troverebbe di fronte ad un contratto soltanto “per persona da nominare”, ipotesi non possibile ai sensi dell’art. 1401 del Codice civile e non esistente nel nostro sistema giuridico.

Ulteriori argomenti e ragionamenti, che vengono portati a sostegno della tesi che vuole l’unanimità dei consensi, possono così sintetizzarsi:

a) le clausole di “tag along” e “drag along” attribuiscono o al socio di minoranza o al socio di maggioranza un diritto soggettivo nuovo che prima egli non aveva, ed in sostanza mutano la veste del socio, che diviene connotata peraltro, non da un momento “partecipativo sociale”, ma piuttosto, drasticamente, da un momento “di uscita” dalla compagine sociale, con una chiara e forte incidenza su un suo diritto individuale;

b) si fa poi in dottrina un efficace ragionamento “a contrario”, in chiave economico-finanziaria, ipotizzando che il socio di minoranza abbia finanziato la società nella fase di “start-up” proprio per la presenza nello statuto di clausole di “tag along” o “drag along”; sarebbe assurdo pensare che queste clausole possano essere eliminate a maggioranza, e quindi proprio per volontà del socio detentore del pacchetto di controllo, che indirettamente si è avvantaggiato dei finanziamenti effettuati dal socio di minoranza.

Sostenendo la necessaria unanimità dei consensi si è espresso anche il Notariato del Triveneto, con l’Orientamento H.I.19, ammettendo la validità della clausola che imponga ai soci di minoranza di cedere le proprie azioni ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 2437 ter Cod. Civ.) nel caso in cui il socio di maggioranza decida di alienare le proprie, solo ed esclusivamente a condizione che detta clausola sia introdotta con il consenso di tutti i soci. La stessa dottrina notarile sostiene comunque che una simile clausola, per poter essere resa opponibile ai terzi, dovrà essere pubblicizzata ai sensi dell’art. 2355 bis del Codice civile.

 

BREVI NOTE BIBLIOGRAFICHE: Marco Ieva, “Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria” in Rivista del Notariato n. 6/2003 p. 1361 ss.; Sentenza della Corte di Cassazione del 16 aprile 1994, n. 3609 in Riv. dir. commerciale 1995, ii, 17 ss. (con nota di Ciaffi); Sentenza della Corte d’Appello di Roma del 28 aprile 1992, in Giur. It. 1993, 448; Massima n. 99 del 2007 in “Massime in materia societaria elaborate dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano”; Ordinanza del Tribunale di Milano del 31 marzo 2008, con commento di Cosimo Di Bitonto, in Le Società IPSOA, n. 11/2008 p. 1373 ss.; Paolo Divizia, “Clausole statutarie di covendita e di trascinamento” in Notariato IPSOA, n. 2/2009 p. 157 ss; Orientamento H.I.19 in “Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari”; Massima n. 88 del 2005 in “Massime in materia societaria elaborate dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano”.

 

 

Zafarana Valentina

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