Com’è noto, infatti, la “class action” di cui agli artt.1 e 3 dlgs 198/09 costituisce un rimedio esperibile contro la p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 , n. 552).
Sennonché le ricorrenti non hanno specificato quale sarebbe il termine perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere secondo quanto indicato da una specifica norma di legge o regolamentare, essendosi limitati a notificare un atto di diffida rispetto al quale l’Amministrazione stessa sarebbe rimasta inerte.
Né, allo stesso tempo, è stato chiarito quali atti amministrativi di carattere generale l’amministrazione avrebbe obbligatoriamente dovuto adottare, considerando, appunto, che l’obbligatorietà è un requisito essenziale perché possano integrarsi i requisiti previsti per l’esperibilità di una “class action”.
Tratto dalla sentenza numero 4520 del 19 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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