La class action in Italia

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Cos’è la Class Action

L’azione collettiva – class action – è un tipo di azione legale che consente ad un gruppo di individui di tutelare i propri diritti individuali omogenei lesi dalla condotta di un’impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità. I diritti restano individuali, ma l’azione è collettiva.

A seguito della riforma del 2019, la class action, da maggio 2021, non è più disciplinata dal Codice del Consumo, bensì dal Codice di procedura civile, all’interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, in materia di azione di classe.

Infatti, la legge 12 aprile 2019 n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, ha introdotto il titolo VIII bis (“dei procedimenti collettivi”) nel libro IV del codice di procedura civile. L’azione di classe era precedentemente disciplinata nel codice del consumo. L’entrata in vigore della nuova disciplina della Class Action, inizialmente prevista per il mese di aprile 2020, dodici mesi dopo la pubblicazione della L. 31/2019, è stata prorogata al mese di ottobre 2020 dall’art. 8 comma 5 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 e poi differita ulteriormente a novembre 2020 dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, di conversione del suddetto decreto.

Con il transito all’interno del codice di procedura civile, l’istituto dell’azione di classe è stato potenziato. Il suo campo di applicazione, in particolare, è stato allargato sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

Con l’azione di classe è possibile ora agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

In sostanza, la proponibilità non è limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale, potendo riguardare anche quella extracontrattuale e, dunque, la lesione di diritti estranei alla presenza di un eventuale contratto, circostanza non più indispensabile

Come si propone la Class Action

Con la Class Action, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro (iscritta nell’apposito elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia), i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei, oppure ciascun componente della classe, può agire nei confronti di un’impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità autore di una condotta lesiva dei suddetti diritti, per chiedere l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

La domanda per la Class Action si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa che è competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente, cioè l’azienda (o l’ente) contro cui viene promossa l’azione.

Il procedimento è regolato dal più snello e celere rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss.) ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito.

 Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono pubblicati, entro 10 giorni dal deposito di quest’ultimo, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, gestito dal Ministero della Giustizia. Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso non possono essere avanzate ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente.

Spetta al tribunale decidere se il ricorso è ammissibile o meno. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, infatti, la domanda è dichiarata inammissibile quando:

–        è manifestamente infondata;

–        il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;

–        il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;

–        il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Se l’istanza è dichiarata inammissibile il ricorrente può riproporre l’azione di classe qualora si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Il procedimento della Class Action

Il tribunale, una volta stabilito che l’Class Action è ammissibile, pubblica un’ordinanza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia e fissa un termine perentorio per aderire all’azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. Il termine non può essere inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Senza particolari formalità processuali, il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno alla raccolta delle prove più rilevanti.

Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, entro quindici giorni dal deposito. Il tribunale poi di fronte alla richiesta può decidere se è stato leso il diritto di una categoria (diritto individuale omogeneo) oppure il diritto di un singolo che ha iniziato la causa, non a nome di un’organizzazione o di un’associazione.

Con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale:

● accerta che il resistente (l’impresa/ente accusato di comportamento lesivo) con la sua condotta ha leso diritti individuali omogenei (cioè ha leso stesso diritto del gruppo di persone);
● definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti aderenti;
● stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
● dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio per l’adesione alla Class Action da parte dei portatori di diritti individuali omogenei nonché per tutte le attività processuali che ritiene necessarie;
● nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
● nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti con i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
● determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

L’adesione all’azione di classe

L’ adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I documenti del processo si inseriscono nel fascicolo informatico e si può aderire alla Class Action anche senza avvocato. Il resistente si difende come in un normale processo.

Il rappresentante comune dei soggetti che hanno aderito alla Class Action predispone il progetto dei diritti individuali omogenei, chiarendo per ciascuno le sue conclusioni, motivandole, lo deposita e poi comunica il progetto agli aderenti e al resistente (l’ente o l’azienda contro cui è stata mossa la Class Action).

Potrà inoltre chiedere al giudice di nominare ed essere affiancato da esperti nella valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande

È importante ricordare che la riforma ha modificato sostanzialmente la procedura di adesione all’azione di classe, che può essere effettuata sia prima che dopo la sentenza che accoglie la class action.

L’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria.

La procedura di adesione, inoltre, viene aperta anche dal giudice con la sentenza che accoglie la domanda: anche in tal caso viene fissato il termine perentorio (analogo al precedente) affinché i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possano aderire, nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito in precedenza.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. Con la sentenza, inoltre, si provvede anche a nominare a il giudice delegato per la procedura di adesione.

Le spese

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.

Inoltre, il giudice delegato condanna il resistente (cioè l’azienda o l’ente) a corrispondere al rappresentante comune degli aderenti un importo variabile sulla base del numero dei componenti della classe, a titolo di compenso. La misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all’aumentare del numero dei componenti).

Con il medesimo decreto il giudice delegato condanna il resistente a corrispondere direttamente all’avvocato – che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento dell’azione di classe – un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale. Anche se la sentenza viene impugnata, produce comunque da subito i suoi effetti.

Gli accordi transattivi

Un’importante novità è rappresentata dalla disciplina degli accordi transattivi tra le parti.
Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa. Dopo la pronuncia della sentenza che accoglie l’azione di classe, il rappresentante comune, nell’interesse degli aderenti, può ancora predisporre con l’impresa o con l’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Aderire ad una Class Action, può dunque essere più vantaggioso che agire singolarmente. Il processo è più veloce ed i risarcimenti avvengono prima e con maggiore possibilità di soddisfazione.

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Avv. Carlotta Abrardi

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