Lineamenti essenziali delle cause di giustificazione
Le cause di giustificazione (o scriminanti) sono situazioni in cui un fatto, che altrimenti costituirebbe illecito penale, è accettato dall’ordinamento.
Il codice penale non parla espressamente di “cause di giustificazione”, poiché l’art. 59 c.p. fa più genericamente riferimento alle “cause di esclusione della pena”.
L’espressione “causa di giustificazione” è invece rinvenibile nel codice di procedura penale, laddove prevede che il giudice non possa applicare la misura cautelare (ex art. 273 c.p.p.) o debba prosciogliere (art. 530 c.p.p.) quando in sede processuale emerga che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione ovvero quando vi è il dubbio circa l’esistenza della stessa.
Le cause di giustificazione sono essenzialmente quelle contemplate dagli artt. 50 ss. c.p. Alla categoria delle cause di giustificazione sono riconducibili anche ulteriori situazioni contemplate dal legislatore nella parte speciale del codice penale o in leggi speciali.
Mentre le cause di giustificazione rendono lecito un fatto che altrimenti avrebbe rilevanza penale, le scusanti escludono l’elemento soggettivo (cioè la colpevolezza), restando intatta l’antigiuridicità del fatto.
Ancora diverse sono le cause di esclusione della pena in senso stretto, che escludono l’applicazione della pena di fronte ad un fatto che resta tipico, antigiuridico e colpevole.
Il fondamento logico-giuridico delle scriminanti nel principio di non contraddizione, non potendo l’ordinamento da un lato imporre o facoltizzare un determinato comportamento e dall’altro lato incriminarlo.
Collocazione delle cause di giustificazione nella struttura del reato: il dibattito
Quanto al tema della collocazione delle cause di giustificazione nella struttura del reato si sono contese il campo due grandi concezioni.
Sulla base della concezione bipartita solo due sono gli elementi costitutivi del reato: (i) il fatto tipico; (ii) la colpevolezza.
La concezione bipartita non assegna alle cause di giustificazione una collocazione autonoma all’interno della struttura del reato. Esse sarebbero collocate all’interno del fatto tipico e costituirebbero elemento negativo dello stesso. Secondo tale impostazione le cause di giustificazione sono, in altri termini, un qualcosa che deve mancare affinché sia integrato il fatto tipico.
Del fatto tipico fanno dunque parte non soltanto gli elementi positivi (come la condotta, la causalità e l’evento), ma anche l’elemento negativo rappresentato dalla mancanza di una causa di giustificazione.
La concezione tripartita assegna invece alle cause di giustificazione una collocazione autonoma. In base a questa concezione, infatti, sono tre gli elementi costitutivi del reato: (i) il fatto tipico, (ii) l’antigiuridicità (o assenza di cause di giustificazione); (iii) la colpevolezza.
L’antigiuridicità (o assenza di cause di giustificazione) è intesa come necessità di un rapporto di contraddizione tra il fatto e ordinamento giuridico nella sua interezza. Questo rapporto di contraddizione viene meno quando il fatto – pur tipico – sia stato commesso in presenza di una scriminante che facoltizza o impone il fatto tipico.
Vedi anche: “Uso legittimo di armi“
Rilievi applicativi dell’adesione alle tesi appena esposte
La scelta tra l’adesione alla concezione bipartita o alla concezione tripartita non è priva di rilievi applicativi.
Innanzitutto, ciò è vero sul piano delle formule assolutorie che il giudice deve utilizzare per dare atto che la vicenda si connota per la sussistenza di una causa di giustificazione.
Se si aderisce alla concezione bipartita il giudice dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento perché “il fatto non sussiste”. Abbiamo visto, infatti, che la causa di giustificazione, secondo la concezione bipartita, è elemento negativo del fatto (collocandosi all’interno dello stesso).
Se, viceversa, si aderisce alla concezione bipartita il giudice dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento perché il fatto (che sussiste) “non costituisce reato”. Ciò che manca, in tal caso, è l’antigiuridicità, vale a dire uno dei tre elementi costitutivi del reato.
Con riferimento al rilievo della formula assolutoria nel giudizio civile per danni in base all’art. 652 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempreché il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
In secondo luogo, l’adesione all’una o all’altra teoria potrebbe produrre conseguenze sul piano del riparto dell’onere della prova.
Grava senz’altro sul P.M. l’onere di provare il fatto. Aderendo alla teoria bipartita, si potrebbe sostenere che l’assenza di cause di giustificazione costituisce un elemento (negativo) del fatto e va provato dal P.M.
In realtà, la giurisprudenza afferma che non spetta all’accusa provare la mancanza di qualsivoglia scriminante, mentre la difesa deve (non provare, bensì) allegare elementi volti a insinuare il ragionevole dubbio che nel caso di specie il fatto tipico sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Ciò risulta coerente con la concezione tripartita, in base alla quale le scriminanti non fanno parte del fatto, tipico ma costituiscono fatti impeditivi del reato.
Infine, solo aderendo alla concezione tripartita sarebbe possibile ammettere cause di giustificazione atipiche. Muovendo, infatti, dalla concezione bipartita, le scriminanti atipiche farebbero parte del fatto tipico che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost., deve essere previsto dalla legge. Aderendo, invece, alla concezione tripartita, le scriminanti sarebbero collocate al di fuori del fatto tipico e assumerebbero le sembianze del fatto impeditivo del reato.
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