Nel caso de quo difetta uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno ingiusto ex art.2043, segnatamente quello soggettivo della colpa
Ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento non è sufficiente, almeno nel settore di cui si sta trattando, il solo annullamento dell’atto amministrativo, ma occorre la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa, come richiesto dallo schema di responsabilità configurato dal citato art.2043 c.c.
Per l’accertamento poi dell’elemento soggettivo, deve in concreto verificarsi se l’attività della pubblica amministrazione che ha dato luogo alla illegittimità del provvedimento sia scusabile o meno, ovvero sia coerente o non con il più generale comportamento di buona fede (Cons. Stato Sez. IV 11/10/2006 n.6059).
Al riguardo la giurisprudenza in tema di risarcimento ha affermato che, ferma restando la permanente difficoltà di individuare un “quid pluris” rispetto alla stessa illegittimità dell’atto, la colpa dell’amministrazione deve essere valutata tenendo conto della gravità delle violazioni imputabili all’amministrazione, anche alla luce del potere discrezionale concretamente esercitato e delle condizioni concrete (Cons. Stato Sez. IV 12/1/2005 n.43).
Orbene, non pare che nella specie sia sufficientemente rilevabile il profilo di responsabilità dell’amministrazione sub specie dell’elemento soggettivo della colpa nei sensi descritti dall’orientamento giurisprudenziale sopra evocato.
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