E’ accaduto ad un candidato che aveva sostenuto le prove scritte per
l’abilitazione alla professione forense, sessione 2012.
La vicenda traeva origine da un ricorso proposto da un ricorrente, che non
avendo superato le prove scritte dell’esame di avvocato, ha proposto
ricorso avverso il provvedimento di inidoneità espresso col solo voto
numerico senza alcuna motivazione.
La I Sezione del TAR Lecce (Pres. Cavallari Estensore Moro) con recentissima sentenza, pubblicata il 16 dicembre, ha ritenuto fondato nel merito il ricorso, ordinando alla Commissione, in diversa composizione (nella specie si trattava di quella di Catania), di ricorreggere gli elaborati del ricorrente.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto fondato il motivo
lamentato dal ricorrente secondo cui la Commissione, pur essendosi con apposito
verbale autovincolata alla espressione di una motivazione specifica oltre che del
voto numerico nel caso di valutazioni negative – come avvenuto nel caso del
ricorrente -, ha poi decretato la non ammissione del candidato alle prove orali con
l’apposizione del solo voto numerico.
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