La commissione di massimo scoperto

Redazione 01/10/18
Nel periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 la commissione di massimo scoperto – costituente non un accessorio che si aggiunge all’interesse passivo, bensì un autonomo corrispettivo dovuto alla banca per aver posto e mantenuto a disposizione del cliente la somma da questo richiesta – non era regolata da disposizioni di legge e, secondo la S.C., doveva essere riconosciuta solo se espressamente pattuita, nella misura convenuta e per i periodi per i quali risulta pattuita, con esclusione della capitalizzazione trimestrale (Cass., n. 870/2006; n. 11772/2002).

Il periodo successivo all’entrata in vigore della suddetta normativa

Per il periodo successivo all’entrata in vigore della suddetta normativa, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis: 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento).

Sono state infine emanate le disposizioni del testo attuale dell’art. 117-bis del TUB, introdotto dall’articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “Art. 117-bis (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo’ superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”), nonchè il decreto d’urgenza del Ministro per l’Economia e le Finanze il 30 giugno 2012, n. 644, recante l’adozione da parte del CICR della “Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’art. 117-bis del Testo unico bancario”, che ha compiutamente individuato i requisiti e i presupposti delle remunerazioni previste dall’art. 117 bis TUB, e che, all’art. 5 contenente le disposizioni finali e transitorie, ha previsto l’entrata in vigore del decreto al 1° luglio 2012 e l’adeguamento entro il l° ottobre 2012 dei contratti in corso a tale data, con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 117-bis del TUB e al decreto del CICR.

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