La competenza per territorio nel reato di diffamazione a mezzo “Internet” è determinata dal luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato

La rapida diffusione dei più variegati strumenti di comunicazione, cui oggi assistiamo, ha reso questa più immediata e semplice ed un posto di primissimo piano lo detiene indubbiamente internet. Blog, social network, chat, forum ed e-mail veicolano oggi le relazioni sociali e tanto più questi divengono accessibili (desktop, netbook, tablet, smartphone,…) tanto più si espande il numero dei loro utenti ed ad una comunità reale ne corrisponde una virtuale. Su internet la comunicazione viaggia veloce e dilettevole, complice probabilmente anche l’assenza di quei cd. filtri sociali per cui vale il detto “tutto è possibile, tutto è consentito”, sicchè non di rado accade che si sconfini in mera espressività offensiva.

Evidentemente non tutto è consentito, la rete non è da intendersi quale zona franca dal diritto e le fattispecie criminose restano comunque da sanzionarsi.

Tuttavia, in assenza di una completa e specifica normativa, la individuazione e la interpretazione degli elementi essenziali del reato sul web costituisce una problematica alla quale tuttavia coraggiosi operatori del diritto stanno costantemente fornendo risposta.

La sentenza che segue, ad esempio, affronta egregiamente la questione relativa alla competenza territoriale del reato di diffamazione compiuto mediante web.

Il Tribunale di Bari, argomentando dall’assunto che la diffamazione è reato di evento e quindi si ha per consumata con la percezione da parte di terzi della offensività dell’espressione, sostiene la inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 8 e 9, primo comma, del c.p.p., peraltro conformemente al recente orientamento della Suprema Corte Penale (n.16307/2011 e n.2739/2011).

Invero, sostiene il tribunale che non è possible individuare con certezza il cd. locus commissi delicti, atteso che a causa dell’estrema velocità di diffusione dei contenuti inseriti nella rete, questi divengono immediatamente accessibili da qualunque terminale connesso ad internet ed in qualunque parte del globo terrestre; sicchè sono inutilizzabili criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore e quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo).

Unico rimedio è offerto dalla regola suppletiva di cui al secondo comma dell’art.9 c.p.p., per cui in caso di incertezza circa il luogo di cui all’art.8 e 9, primo comma, la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.

L’orientamento è ampiamente condivisibile, tuttavia ritenuta la rapida diffusione del fenomeno è auspicabile un intervento ad hoc del legislatore che in ossequio al principio affermato dall’art. 25 Cost. limiti a priori la scelta della competenza ad un luogo certo ed individui questo in base ad un criterio standard.

 

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE DISTACCATA DI RUTIGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice del Tribunale di Bari – ************* di RUTIGLIANO – **********************

Nell’udienza del 26.04.2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPUTATO

In ordine al seguente ipotizzato reato: di cui all’ art. 595 co.3 CP, perché in qualità di autrice del libro xxxxxxxxxxxxx che diffondeva via internet avvalendosi del sito xxxxxxxxxxxxx, diffamava alla pag.xxxxx, nel paragrafo intitolato xxxxxxxxxxxxxx del predetto scritto, l’onore ed il decoro di xxxxxxxxxxx,

OMISSIS

Con l’intervento del Pubblico Ministero che conclude chiedendo il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa

E del difensore di fiducia Avv. ******************* che conclude eccependo l’incompetenza territoriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice ritiene fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa.

Conduce a tale conclusione la constatazione che il reato di diffamazione è un reato di evento che si consuma non al momento della diffusione della espressione offensiva ma al momento della percezione del valore offensivo dell’espressione da parte di soggetti che siano terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa.

Ciò premesso, alla luce dell’estrema velocità di diffusione dei contenuti inseriti nella rete, pressocchè immediatamente accessibili da qualunque terminale ( desktop, notebook, tablet o smartphone che sia) connesso ad internet in qualunque parte del globo terrestre, deve rilevarsi che in caso di offesa dell’altrui reputazione attraverso internet, come nel caso oggetto del presente giudizio, non è possibile accertare quale sia il luogo in cui l’offesa venga percepita per la prima volta da soggetti diversi dalla persona offesa e dall’agente e quindi il luogo della consumazione del reato.

Al riguardo questo giudice ritiene di conformarsi a quanto sostenuto recentemente dalla Cassazione Penale nelle Sentenze del 26.04.2011 n.16307 e 26.01.2011 n.2739 emesse in sede di risoluzione di conflitti di competenza secondo la quale “rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia. Ne consegue che non possono trovare applicazione nè la regola stabilita dall’art. 8 c.p.p. nè quella fissata dall’art. 9 c.p.p., comma 1. Attesa le peculiari modalità di diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito web, secondo quanto meglio precisato al paragrafo 3), non può neppure sostenersi l’automatica trasposizione dei criteri fissati per i reati di diffamazione commessi con il mezzo della stampa impropriamente valorizzando, al riguardo, le indicazioni in ordine al “luogo di stampa” e a quello di “registrazione” della testata giornalistica. In tale articolato contesto è, quindi, imprescindibile fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal predetto art. 9 c.p.p., comma 2, ossia al luogo di domicilio dell’imputato che, nel caso di specie, è Roma.

In conformità al disposto normativo della Suprema Corte preso atto che l’imputata è elettivamente domiciliata in Bologna appare doveroso dichiarare l’incompetenza territoriale di questo Tribunale e per l’effetto disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bari – ************** di **********

in merito al presente procedimento nei confronti di xxxxxxxxxxxxx

visti gli artt.8 e segg.ti c.p.p. dichiara l’incompetenza territoriale di questo Tribunale e per l’effetto dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni TRENTA.

**********, 26.04.2012

Il Giudice

Dr. ****************

Avv. De Cataldis Valerio

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